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AIPD
CONTRASSEGNO SPECIALE
È un’autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, che consente ai veicoli
a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta e non vedenti di sostare liberamente nelle strisce blu e negli
spazi a loro riservati, accedere alla Zona a Traffico Limitato e circolare nelle
corsie preferenziali riservate oltre che ai mezzi pubblici anche ai taxi.
L’agevolazione è riconosciuta a condizione che i veicoli siano utilizzati in
via esclusiva o prevalente a beneficio delle persone con invalidità. 190
Inoltre, il contrassegno è requisito necessario per l’eventuale assegnazione
del cd. parcheggio ad personam: il “Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada”191 prevede che il Sindaco, con propria
ordinanza, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di disabilità, possa
assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno invalidi” della persona autorizzata ad usufruirne. Il Regolamento limita la concessione di tale parcheggio alle zone ad alta densità di traffico.
Tra la documentazione da produrre è richiesto un certificato medico rilasciato
dalla ASL/Settore Medico Legale della propria zona di residenza, che deve
contenere, oltre la diagnosi, la seguente dicitura:
“A tale minorazione fisica consegue una capacità di deambulazione permanentemente e sensibilmente ridotta.
Si rilascia il presente certificato a domanda dell’interessato ai fini
della concessione del contrassegno speciale di cui all’art. 381 del
D.P.R.495/92 aggiornato con D.P.R. 610/96 e dell’art. 12 D.P.R.
503/96”.
La possibilità di ottenere il “contrassegno invalidi” è stata successivamente
estesa anche ai non vedenti. 192
È prevista inoltre la possibilità “per le persone invalide a tempo determinato
in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche” di ottenere
un’autorizzazione temporanea193; in questo caso, la relativa certificazione
medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
Dal momento che si fa riferimento alla capacità di deambulazione, che è generalmente
interpretata come capacità fisica, il rilascio di tale contrassegno
alle persone con disabilità intellettiva è subordinato all’interpretazione della
dicitura da parte del medico legale preposto o a specifiche disposizioni locali:
è il caso della Regione Lombardia che ha esteso la semplificazione del rilascio
del contrassegno direttamente dal Comune di residenza previa la sola
presentazione di copia del certificato di invalidità civile attestante l’impossibilità
di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore194.
Il contrassegno non spetta dunque a tutte le persone con disabilità o con riconoscimento
di handicap in situazione di gravità in quanto tali, ma solo a
quelle riconosciute non deambulanti.
A tale riguardo, il Giudice di Pace di Verona ha sollevato questione di legittimità
costituzionale delle norme regolanti il rilascio del contrassegno laddove
si individuano quali beneficiari solamente persone non deambulanti e non
vedenti, escludendo altre tipologie di disabilità 195.
La Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato manifestamente inammissibile
la questione di legittimità costituzionale, sottolineando che appare del tutto
ragionevole che, in tema di circolazione di persone e cose, sia preso in particolare
considerazione quell’aspetto dell’invalidità rappresentato dalla non
deambulazione 196.
Per una corretta (a nostro avviso) interpretazione del concetto di deambulazione,
potrebbe essere utile citare quella fornita, sia pure con riferimento al
diritto all’assegno di accompagnamento, dalla Circolare del Ministero della
Sanità del 17 gennaio 1972, n. 7 secondo cui “…la funzione di deambulazione,
quale complessa attività neuromotoria, va intesa in termini estensivi, e
cioè come mancanza di autosufficienza e collegata necessità di un accompagnatore.”
190 Art. 1, comma 36, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
191 DPR n. 495/92 e successive modifiche, art. 381, comma 5.
192 DPR n. 503/96, art. 12, comma 3.
193 DPR n. 495/92, art. 381, comma 4.
194 Circolare Regione Lombardia 11 dicembre 2001, n. 64.
195 Ordinanza 14 ottobre 2003, in GU 1a serie speciale - n. 9 del 03-03-2004
196 Ordinanza 25 novembre 2004, n. 362, in GU 1a serie speciale n.47 del 1-12-2004
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