4) Validità temporale del provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi
In considerazione del fatto che, già con la compilazione del modello di domanda, il richiedente i permessi si impegna, con dichiarazione di responsabilità, a comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta, con particolare riguardo a :
■l’eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità grave,
■la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap da parte della commissione ASL,
■le modifiche ai periodi di permesso richiesti,
■la fruizione di permessi, per lo stesso soggetto in condizione di disabilità grave, da parte di altri familiari;
allo scopo di ridurre gli oneri dell’utenza per la fruizione dei benefici di legge, e di concentrare le risorse umane dedicate al processo prestazioni a sostegno del reddito su attività a maggior valore aggiunto nell’ottica del cliente,
si dispone che per tutti i nuovi provvedimenti di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi, e per tutti i prossimi rinnovi di quelli già emessi, non sia più apposto limite temporale di validità, con l’ovvia eccezione dei provvedimenti di riconoscimento solo temporaneo della disabilità grave.