La Corte Costituzionale, con sentenza 80/2012 del 2 aprile 2012, ha dichiarato l'incostituzionalità (anche) dell'art. 3 Codice del Turismo che dettava principi in materia di turismo accessibile a favore delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, facendo cario allo Stato di assicurare che le stesse potessero fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. La stessa norma, inoltre, considerava atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.
Tra le varie Regioni che avevano sollevato questione di costituzionalità, solo la Regione Veneto ha posto in discussione la legittimità costituzionale di questo articolo. Le altre no.
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