Privacy Policy
Visualizzazione dei risultati da 1 a 4 su 4

Discussione: autonomia e responsabilità

  1. #1

    Predefinito autonomia e responsabilità

    Vi incollo questa scheda AIPD interessantissima:

    Scheda n. 374
    Uscita da scuola autonoma di alunni con disabilità e responsabilità della scuola
    Diritto allo studio - Consigli ai genitori
    Molti genitori di alunni con disabilità che frequentano la scuola, ci sottopongono il seguente quesito: "ho deciso di far crescere in autonomia mio figlio. Posso chiedere al Dirigente che al termine delle lezioni faccia uscire mio figlio con gli altri compagni, senza dover attendere la venuta di un familiare maggiorenne?"

    L'art. 30 comma 1 della Costituzione stabilisce che è diritto della famiglia educare i figli. Pertanto se la famiglia, nell'educazione di un figlio con disabilità, segue degli orientamenti per l'acquisizione della sua autonomia, specie se praticati positivamente da un'associazione specializzata, ha il potere di chiedere per iscritto al Dirigente Scolastico che faccia uscire, alla fine delle lezioni, il proprio figlio ultraquattordicenne da solo, come avviene per tutti i compagni non disabili.

    È infatti da tener presente che il Codice Penale all'art. 591 prospetta il reato di abbandono di minore o di incapace, distinguendo tra minori degli anni 14, per i quali il reato di abbandono è presunto, ed i maggiori di tale età per i quali il caso di abbandono di incapace deve essere dimostrato dall'autorità inquirente.

    In questi casi, se il figlio con disabilità ha meno di 14 anni potrebbe scattare la responsabilità dei genitori, così come potrebbe avvenire per tutti i figli, anche senza disabilità, minori di 14 anni.

    Per i figli con disabilità maggiori di 14 anni, dal momento che la famiglia stipula con la scuola un Contratto con l'iscrizione dell'alunno, essa, può sottoscrivere l'esonero da responsabilità del Dirigente Scolastico per fare uscire da solo l'alunno al termine delle lezioni.
    La scuola, per sua ulteriore garanzia, può chiedere il parere del servizio di neuropsichiatria che ha in carico l'alunno con disabilità; comunque un eventuale parere negativo di tale servizio non può impedire ai genitori di chiedere per iscritto ed ottenere che il figlio con disabilità ultraquattordicenne esca da scuola da solo, motivando le ragioni di tale scelta.

    Il dirigente, per gli alunni con più di 14 anni, non potrebbe opporre un rifiuto basato sul rischio che così facendo egli possa essere incriminato di abbandono di incapace ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale, poiché la richiesta scritta del genitore impedisce il configurarsi dell’ipotesi di abbandono da parte del Dirigente Scolastico.

    Né il Dirigente potrebbe opporre il rischio di responsabilità civile della scuola ai sensi dell’art. 1218 o dell'art. 2047 del Codice Civile, poiché l’affidamento dell’alunno con disabilità alla scuola, avvenuto con l’iscrizione scolastica, viene accompagnato dalla richiesta scritta dei genitori di consentire l’uscita autonoma del figlio ultraquattordicenne. Pertanto la responsabilità civile della scuola e del Dirigente viene esclusa da questa dichiarazione del genitore.

    Si sottolinea che l'ipotesi di abbandono è diversa da quella in cui un genitore imposta per un figlio con disabilità un percorso di autonomia che lo porti ad essere in grado di effettuare da solo commissioni (es.: acquisti sotto casa) e percorsi (ad es. casa-scuola e ritorno).
    Infatti dottrina e giurisprudenza concordano sulla circostanza che quando la persona che ha la responsabilità della custodia (per es. il genitore) ha il “sicuro convincimento che nessun danno potrà verificarsi” non sussistono i presupposti della punibilità (in www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1482)

    La stessa risposta, a mio avviso, può darsi ai genitori che chiedono di mandare a scuola o far rientrare a casa dalla scuola i propri figli ultraquattordicenni sugli scuolabus senza la necessità di un accompagnatore e senza la necessità che alla fermata ci sia una persona maggiorenne che prenda in custodia l’alunno per portarlo dentro la scuola o a casa.

  2. #2

    Predefinito

    Giorgio non esce ancora da solo ma è una domanda che mi sono sempre posta visto che per lui prendiamo l'assegno di accompagnamento nel caso gli succedesse qualcosa mentre è da solo saremmo punibili penalmente?
    Se qualcuno ha delle delucidazioni inproposito mi può chiarire la questione?forse dovrei leggere meglio quello postato da Cristina ma ora sono di fretta.Grazie Antonella mamma di Giorgio

  3. #3

    Predefinito

    grazie cristina per l articolo. Noi stiamo lavorando su alcuni aspetti dell'autonomia come fare alcune cose da soli ma ancora non mi sono posta questo problema. Sarà che la scuola è molto vicina a casa la vado a prendere Io. graziè comunque. Queste informazioni mi possono essere utili comunque per hik futuro

  4. #4

    Predefinito

    Grazie per questa discussione.
    E' una delle domande che ogni tanto mi frullano in testa da quando è nato Mirco.E anch'io vorrei sapere quali doveri abbiamo con l'accompagnatoria...
    ......basta guardarsi negli occhi per scoprire il nostro percorso.....il percorso dell' Amore.

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •