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Bimba nasce down, la Cassazione
riconosce il danno a carico del medico
Se per colpa del medico non viene effettuata l'amniocentesi, nonostante la gestante abbia chiesto accertamenti per escludere malformazioni del feto - volendo, in un simile caso, abortire - nel caso in cui nasca un neonato handicappato, il risarcimento per la difficile vita a cui è destinato, oltre che ai suoi familiari, spetta anche al piccolo venuto al mondo per la negligenza del dottore. Lo sottolinea la Cassazione avvertendo però che questo nuovo orientamento non intende affatto riconoscere la soggettività del feto e togliere alla donna l'esclusivo diritto di scegliere se abortire.
«Il diritto alla procreazione cosciente e responsabile è, dunque, attribuito alla sola madre - afferma l'Alta corte nella sentenza 16754 - per espressa volontà legislativa, sì che risulta legittimo discorrere, in caso di sua ingiusta lesione, non di un diritto esteso anche al nascituro in nome di una sua declamata soggettività giuridica, bensì di propagazione intersoggettiva degli effetti diacronici dell'illecito, con l'indispensabile approfondimento sul tema della causalità in relazione all'evento di danno in concreto lamentato dal minore nato malformato».
Con questo verdetto, che non intacca i principi della legge 194 sull'aborto, ma anzi richiama al rispetto della centralità della scelta della donna, «spesso dimenticata», i supremi giudici hanno aperto la strada affinchè una famiglia trevigiana tutta - genitori, bimba handicappata e le due sorelline - possa ottenere il risarcimento dei danni per la nascita malformata non diagnosticata. Il concepito «non è soggetto di diritti», ma una volta nato diventa «oggetto di tutela». Per la Suprema Corte, in casi del genere non si discute «di non meritevolezza di una vita handicappata, ma di una vita che merita di essere vissuta meno disagevolmente, attribuendo direttamente al soggetto che di tale condizione di disagio è personalmente portatore il dovuto importo risarcitorio, senza mediazioni di terzi, quand'anche fossero i genitori, ipoteticamente liberi di utilizzare il risarcimento a loro riconosciuto ai più disparati fini».
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