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Discussione: accertamento dell' handicap

  1. #1

    Question accertamento dell' handicap

    ciao a tutti....ho apena ricevuto il accertamento dell' handicap in cui risulta "" GIUDIZIO:la persona e portatore di handicap e assume connotazione di gravita( art. 3 comma 3 legge 104)""e scritto " NON RIVEDIBILE" e poi ce scritto anche...:" IL RICHIEDENTE E' RICONOSCIUTO: PERCENTUALE DI INVALIDITA "(ma non ce scritto nessun percentuale) e ancora "Minore invalido con difficulta persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta e con necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"....Cosa ne ditte dovrei fare la domanda per l'inndenita di accompagnamento?.e se la dovrei fare come si fa?devo andare in qualche patronato?..oltre la sindrome come patologia componente accetata hanno messo anche la displasia anca sinistra...Larissa dovra fare ancora un altra visita con la comissione per l'inndenita di accompagnamento?.....so che avete gia parlato di questa cosa ma non capisco molto per quello vi ho presentato la mia situazione...spero che qualcuno mi potra aiutare
    Mara , mamma di due splendide bimbe Larissa 2 anni e mezzo (sdd) e Carolina 5 mesi

  2. #2

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    Significa che hai la 104 , e l'indennità di frequenza se frequenta un centro di riabilitazione , per la richiesta dell'indennità di accompagnamento devi fare richiesta di aggravamento e ripassare dalla commissione
    Dio ha creato paesi ricchi d'acqua perché gli uomini ci possano vivere, i deserti perché vi ritrovino la propria anima." proverbio Tuareg .

  3. #3

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    questo è un argomento che mi fà sempre arrabbiare.
    Anche io ho avuto la stessa dichiarazione e ho fatto ricorso, ma purtroppo non l'ho vinto, non entro nel dettaglio.
    A 20 km da dove vivo invece la commissione per l'handicap concede l'accompagnamento sempre davanti alla connotazione di gravità, e ho conosciuto famiglie di Treviso che hanno ricevuto l'accompagnatoria senza nessuna difficoltà.
    E' possibile che ci sia questa disparità nell'applicare una legge?

    Francesca

  4. #4

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    Quote Originariamente inviato da Fraegio Visualizza il messaggio
    questo è un argomento che mi fà sempre arrabbiare.
    Anche io ho avuto la stessa dichiarazione e ho fatto ricorso, ma purtroppo non l'ho vinto, non entro nel dettaglio.
    A 20 km da dove vivo invece la commissione per l'handicap concede l'accompagnamento sempre davanti alla connotazione di gravità, e ho conosciuto famiglie di Treviso che hanno ricevuto l'accompagnatoria senza nessuna difficoltà.
    E' possibile che ci sia questa disparità nell'applicare una legge?

    Francesca


    la stessa cosa è capitata a me ho fatto la richiesta di accompagnamento e mi è stata rifiutata quindi gli hanno dato solo l'indennità di frequenza( pensa che a me avevano rifiutato pure la 104 e poi siccome Alessio ha avuto un intervento ho richiesto la revisione anticipata per la 104 e me l'hanno data) invece a termoli che un pase a circa 60 km dal mio solo che si trova in un altra regione (molise) vive una ragazza che conosco che ha un bambino down e le hanno dato l'accompagnamento da subito con relativi arretrati dalla nascita a me hanno detto di riprovarci tra un paio di anni perchè per adesso il bambino è considerato alla pari degbli altri bambini della loro età........ma scusate questa non è una legge a livello nazionale???????????? e allora perchè l'esito varia da regione a regione??????????

  5. #5

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    mi sebra cosi strano perche sono loro stesi che dicono ""Minore invalido con difficulta persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta e con necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". e poi sono gia stufa di fare delle file e strafile...pernsate che ci mandano nei patronati a chiedere informazioni.e sono andata in 2 sede ACLI di 2 comuni diversi e sapete che neanche loro non e che sanno bene ...mi hano detto i diritti della persona con handicap leggendo sul internet...((( mi hano fatto perdere un sacco di tempo dicendomi cose che sapevo gia...da come si vede ho anche io internet acasa e so legere............)))) e poi qualcuno mi ha detto di provare a parlare con qualcuno da INCA un altro patronato che pero andando in sede mi-a detto che devo telefonare per prenotare....anche se ero li di persona....e dopo aver telefonato mi hanno prenotato per il 27 maggio.....vi sebrano giusti questi tempi solo per 2 informazioni?????scusate ma avevo proprio bisognio di sfuogarmi un po'...grazie a voi tutti che mi avete risposto
    Mara , mamma di due splendide bimbe Larissa 2 anni e mezzo (sdd) e Carolina 5 mesi

  6. #6
    Administrator Pinguino reale L'avatar di paola
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    Quote Originariamente inviato da Fraegio Visualizza il messaggio
    questo è un argomento che mi fà sempre arrabbiare.
    Anche io ho avuto la stessa dichiarazione e ho fatto ricorso, ma purtroppo non l'ho vinto, non entro nel dettaglio.
    A 20 km da dove vivo invece la commissione per l'handicap concede l'accompagnamento sempre davanti alla connotazione di gravità, e ho conosciuto famiglie di Treviso che hanno ricevuto l'accompagnatoria senza nessuna difficoltà.
    E' possibile che ci sia questa disparità nell'applicare una legge?

    Francesca
    Hai perso la causa in tribunale? L'avvocato aveva fatto altre cause di questo tipo?
    "Ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono e per questo si chiama presente"

  7. #7

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    Ricapitoliamo:

    l'art. 3 L. 104/92 così recita:

    3. Soggetti aventi diritto.

    1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

    2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

    3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

    Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

    4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali


    L'art. 93, comma 3° L. 289/2002 così dispone:

    3. In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. Per l'accertamento delle condizioni di invalidità e la conseguente erogazione di indennità, secondo la legge in vigore, delle persone affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unità di valutazione Alzheimer.


    L'art. 1 L. 18/80 (in materia di indennità di accompagnamento) recita:

    1. Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (5).

    La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.

    Sono escluse dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto


    Per fruire dell'indennità di accompagnamento bisogna dunque:
    1) innanzitutto essere invalido civile totalmente inabile anche per affezioni psichiche (si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età);
    2) trovarsi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
    3) (oppure) avere necessità di assistenza continua perchè non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.


    La Cassazione ha già più volte detto che anche ai bambini spetta l'indennità di accompagnamento. Riporto qui di seguito una delle pronunce rese in un caso, simile al nostro, di ipotonia muscolare:

    La situazione di inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, ovvero necessità di assistenza continua per l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani di vita) prevista per l'attribuzione dell'indennità "di accompagnamento" (art. 1, legge n. 18 del 1980) può configurarsi anche in riferimento ad i minori in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali, abbisognino comunque di assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età, tenuto conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche soggettive, la necessità di un'assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, a quella occorrente per un bambino sano della stessa età; per il compimento degli atti della vita quotidiana, cui la legge ha riguardo, non esiste identità di situazioni tra soggetti sani e soggetti inabili anche se, in un caso e nell'altro, di tenera età, e, in tale fascia di età, sono proprio le cure assidue e peculiari necessarie per i bambini inabili a determinare l'alterazione del parametro medio dei bambini sani che giustifica il riconoscimento del diritto. Peraltro, i presupposti stabiliti per l'attribuzione dell'indennità "de qua" non sono stati modificati a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 467 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, legge n. 289 del 1990, nella parte in cui non prevedeva l'attribuzione dell'indennità di frequenza ai minori, mutilati o invalidi civili, che frequentano l'asilo nido, essendo quest'ultima indennità diversa e non equiparabile a quella di accompagnamento. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, con riferimento a bambina, affetta fin dai primissimi giorni di vita da "ipotonicità muscolare", aveva riconosciuto il diritto soltanto dal compimento del terzo anno di vita considerando, in via aproristica ed astratta, che un bambino di età inferiore non era in grado di compiere nessuna delle funzioni quotidiane necessarie, né poteva vivere da solo, anche se sano, per aver sempre necessità di essere assistito e accompagnato da parte degli adulti e che non rilevava l'aver il bambino handicappato bisogno di cure assidue e particolari che impegnano i genitori o altri soggetti). Sez. L, Sentenza n. 11525 del 17/05/2006.

    In base alla L. 289/2002 la sindrome di Down è, per legge, solo in parte stabile e comporta gravi limitazioni di autonomia: "In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti".
    Questo vuol dire che la necessità di assistenza continua è legata - soprattutto nei bambini, e negli adolescenti - anche alla necessità di evitare ricadute e disperdere i risultati acquisiti. Ciò non toglie, ovviamente, che in certi casi il ragazzo Down che abbia raggiunto un elevato grado di autonomia si ponga fuori da questo schema, ma questo è un risultato (auspicabile, per tutti) che si può ottenere con il tempo, dopo tanto lavoro e tanta assistenza continua.
    Le domande ed i ricorsi, dunque, dovrebbero essere corredate dalla descrizione delle tante attività che dovete far fare ai vostri figli, con la descrizione di quel che non riescono a fare da soli, di tutto quello, insomma, che devono fare di più di un bimbo normale.

    Guardate, per esempio, cosa ha detto la Cassazione in un caso di disabilità psichica:
    L'indennità di accompagnamento, va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980,n.18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana ( quali nutrirsi, vestirsi ,provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva. cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri. Sez. L, Sentenza n. 1268 del 21/01/2005

    Aggiungo che l'indennità di accompagnamento "istituita dalla legge n. 18 del 1980, non è indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale" Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8758 del 27/04/2005.
    Aldo, capo famiglia del Mulino Bianco

  8. #8

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    Quote Originariamente inviato da aldo Visualizza il messaggio
    Ricapitoliamo:

    L'art. 1 L. 18/80 (in materia di indennità di accompagnamento) recita:

    1. Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (5).

    Quote Originariamente inviato da larissa Visualizza il messaggio
    e ancora "Minore invalido con difficulta persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta e con necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"....
    Mi sembra che la commissione abbia accertato che sussistono le condizioni per l'indennità di accompagnamento. Hai sentito l'inps? secondo me con quella dicitura dovresti già avere diritto all'indennità di accompagnamento!
    Forse il dubbio viene dal fatto che hanno mischiato la dicitura per l'indennità di frequenza " Minore invalido con difficulta persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta", con quella dell'indennità di accompagno. Peraltro, dicendo "e", significa che la persona soddisfa entrambe le condizioni!

  9. #9

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    Quote Originariamente inviato da paola Visualizza il messaggio
    Hai perso la causa in tribunale? L'avvocato aveva fatto altre cause di questo tipo?
    Praticamente ho fatto ricorso appoggiandomi alla sentenza della cassazione che non mi ricordo qual'è dove si dice che l'accompagnatoria viene data alla famiglia per investire sulla persona disabile, premetto che Giovanni a livello fisico è sanissimo.
    Il perito del tirbunale ha fatto una relazione dettagliata dove ha espresso chiaramente che se Giovanni è così "bene" è grazie all'intervento della famiglia.
    Il giudice ha decretato che una buona famiglia agisce così di prassi con qualsiasi figlio disabile o meno, solo che per Stefano (il mio primo figlio) non ho dovuto correre a destra e a manca....
    In sostanza noi come famiglia di Giovanni avremmo dovuto investire molto meno su nostro figlio e così avremmo avuto diritto all'accompagnatoria.

    Se può aiutare qualcuno vi completo il quadro, l'accompagnatoria è stata rifiutata a me ed altre due famiglie con i bimbi dello stesso anno e le cose sono andate così:
    alla famiglia B mi sono informata e ho consigliato l'aggravamento (la bimba è stata operata al cuore) dopo la richiesta di aggravamento l'accompagnatoria gli è stata concessa.
    famiglia C e io, abbiamo fatto ricorso con lo stesso avvocato, siccome il bimbo della famiglia C è più indietro di Giovanni anche per grossi problemi fisici che lo debilitano il giudice ha consesso l'accompagnatoria, io invece come ho spiegato sopra nulla.

    Trovo che questa applicazione della legge a macchia di leopardo sia un atteggiamento tipico italiano. Sarebbe bello poterci fare qualcosa ma è davvero sfibrante.

    Francesca

  10. #10

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    L'ho già riportata sopra, te la incollo qui di seguito per comodità di lettura perchè credo che faccia al caso tuo:

    "La situazione di inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, ovvero necessità di assistenza continua per l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani di vita) prevista per l'attribuzione dell'indennità "di accompagnamento" (art. 1, legge n. 18 del 1980) può configurarsi anche in riferimento ad i minori in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali, abbisognino comunque di assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età, tenuto conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche soggettive, la necessità di un'assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, a quella occorrente per un bambino sano della stessa età; per il compimento degli atti della vita quotidiana, cui la legge ha riguardo, non esiste identità di situazioni tra soggetti sani e soggetti inabili anche se, in un caso e nell'altro, di tenera età, e, in tale fascia di età, sono proprio le cure assidue e peculiari necessarie per i bambini inabili a determinare l'alterazione del parametro medio dei bambini sani che giustifica il riconoscimento del diritto. Peraltro, i presupposti stabiliti per l'attribuzione dell'indennità "de qua" non sono stati modificati a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 467 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, legge n. 289 del 1990, nella parte in cui non prevedeva l'attribuzione dell'indennità di frequenza ai minori, mutilati o invalidi civili, che frequentano l'asilo nido, essendo quest'ultima indennità diversa e non equiparabile a quella di accompagnamento. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, con riferimento a bambina, affetta fin dai primissimi giorni di vita da "ipotonicità muscolare", aveva riconosciuto il diritto soltanto dal compimento del terzo anno di vita considerando, in via aproristica ed astratta, che un bambino di età inferiore non era in grado di compiere nessuna delle funzioni quotidiane necessarie, né poteva vivere da solo, anche se sano, per aver sempre necessità di essere assistito e accompagnato da parte degli adulti e che non rilevava l'aver il bambino handicappato bisogno di cure assidue e particolari che impegnano i genitori o altri soggetti). Sez. L, Sentenza n. 11525 del 17/05/2006.

    Fossi in te farei appello.
    Aldo, capo famiglia del Mulino Bianco

  11. #11

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    Quote Originariamente inviato da drdlrz Visualizza il messaggio
    Mi sembra che la commissione abbia accertato che sussistono le condizioni per l'indennità di accompagnamento. Hai sentito l'inps? secondo me con quella dicitura dovresti già avere diritto all'indennità di accompagnamento!
    Forse il dubbio viene dal fatto che hanno mischiato la dicitura per l'indennità di frequenza " Minore invalido con difficulta persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta", con quella dell'indennità di accompagno. Peraltro, dicendo "e", significa che la persona soddisfa entrambe le condizioni!
    anche io ho capito come te.. per quello ho pensato di chiedere un parere a voi, di capire un po come andata visto che avevo gia letto che a qualcuno li avevano negato lìnndenita di accompagnamento..Vado alINPS per chiedere ma di sicuro mi mandano din nuovo al patronato e li la stesa storia che ve lo racontata sopra................ comunque grazie a tutti
    Mara , mamma di due splendide bimbe Larissa 2 anni e mezzo (sdd) e Carolina 5 mesi

  12. #12
    Super Moderator Pinguino reale L'avatar di maddy
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    anche a me sembra che con quella dicitura sia implicita la concessione dell'accompagnamento.
    nella lettera che ti ha mandato l'asl non c'è un modulo da restituire per poter fruire di eventuali benefici economici?
    Maddalena, mamma di Monica, 11 anni

  13. #13

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    Quote Originariamente inviato da maddy Visualizza il messaggio
    anche a me sembra che con quella dicitura sia implicita la concessione dell'accompagnamento.
    nella lettera che ti ha mandato l'asl non c'è un modulo da restituire per poter fruire di eventuali benefici economici?
    no....non ce niente ...mi avisano solo se voglio fare ricorsso entro 6 mesi
    Mara , mamma di due splendide bimbe Larissa 2 anni e mezzo (sdd) e Carolina 5 mesi

  14. #14

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    non capisco, mi sembra stranissimo...
    con quel responso della commissione medica sembrerebbe già concesso l'accompagno, e che si debba passare alla fase operativa per la riscossione effettiva dell'indennità. Boh!

  15. #15
    Super Moderator Pinguino reale L'avatar di maddy
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    Mara, forse la cosa più semplice (ma magari l'hai già fatto) è andare proprio all'asl all'ufficio dove hai presentato la domanda a capire cosa significa quella dicitura, ovvero se contempla già l'accompagnamento o meno.
    Maddalena, mamma di Monica, 11 anni

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