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Discussione: Esenz.ticket sui farmaci,invalidità e ind di accompagnamento

  1. #1

    Predefinito Esenz.ticket sui farmaci,invalidità e ind di accompagnamento

    Ieri allo sportello AUSL del mio Comune ho avuto "un problema" per il rilascio dell'attestato di esenzione ticket su tutti i farmaci. Poco fa ho mandato una e-mail ai vertici regionali per chiedere "lumi". Ve la riporto di seguito in rosso:

    Gent.mi
    Onorevole Presidente Regionale,
    Assessore Regionale,
    Dottoressa Dirigente Assistenza Ospedaliera e Specialistica,

    sono Nunzio, ho 37 anni, risiedo in Corato e sono genitore del piccolo Vittorio, uno splendido bambino di 17 mesi affetto da sindrome di Down.
    Vittorio è stato sottoposto a visita medica per l’accertamento dell’invalidità civile dalla competente Commissione Sanitaria nel maggio 2005 ed è stato riconosciuto, come quasi (ahimè) tutti i bambini con questa caratteristica, “minore con necessità di assistenza continua e di accompagnamento non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (Legge n.18/1980)”.

    Mi sono perciò rivolto al competente Ufficio Ticket dell’AUSL del Comune di Corato per far richiesta di attestato di esenzione totale dalla spesa farmaceutica, ma mi è stato opposto diniego in quanto dal verbale esibito non si evincerebbe la percentuale di invalidità di Vittorio (e mi è stato consigliato di farmi rilasciare dalla citata Commissione Sanitaria un secondo documento riportante tale percentuale).
    Mi è stato invece accordato il diritto all’esenzione per il ticket sulle prestazioni specialistiche e sui fermaci correlati alla patologia.

    Ho allora fatto una piccola ricerca, collegandomi al sito della Regione Puglia http://www.sanita.puglia.it/, e mi sono fornito del seguente documento:

    <<
    Utilizzo dei nuovi modelli di ricettari e ricette SSN a lettura ottica e nuova codifica delle esenzioni
    >>

    Da questo si evince innanzitutto che agli “invalidi civili al 100% e titolari di pensione di inabilità assoluta e permanente” spetta l’esenzione su tutti i farmaci (codice TOT 01).
    Che la persona che goda di indennità di accompagnamento, anche se minore, sia altresì persona invalida civile al 100% lo si comprende facilmente dalla legge 18 del 1980, che così recita:

    <<
    Legge 11 febbraio 1980, n. 18 (in Gazz. Uff., 14 febbraio, n. 44).
    Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.
    Articolo 1
    Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E , lettera a- bis , n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.
    >>

    Quindi concedere l’indennità di accompagnamento ai minori implica che questi siano innanzitutto totalmente inabili.

    Non ricorre invece, nel caso di minori, il secondo requisito, la titolarità “di pensione di inabilità assoluta e permanente” non potendo detti minori percepirla, per espressa previsione di legge, in quanto trattamento economico riservato a chi è in età lavorativa. Ma interpretata così la regola escluderebbe altresì tutti quegli invalidi civili al 100% non titolari di pensione poiché titolari di reddito superiore al limite calcolato annualmente dall’INPS sulla base di una percentuale di incremento fissata con decreto ministeriale. Al più essi rientrerebbero più facilmente nel campo di applicazione del diritto all’esenzione per motivi di reddito. E con la predetta interpretazione andrebbe a costituirsi un grave elemento di discriminazione fra i totalmente inabili a seconda che essi siano o meno maggiorenni.

    Ma leggendo con più attenzione il documento citato notò altresì dei codici, contrassegnati dalla lettera C seguita da un numero a due cifre, che non si comprende se siano ancora in vigore e che si rifanno al seguente decreto ministeriale il quale prescrive:

    <<
    Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 1° febbraio 1991
    6. 1. I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario:
    a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1ª alla ª;
    b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
    c) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª;
    d) invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
    e) invalidi civili con assegno di accompagnamento;
    f) ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7, L. 2 aprile 1968, n. 482.
    >>

    In particolare il codice riportato dal documento della Regione consultato per gli invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento è il “C02”.

    Alla luce di quanto su esposto sono a chiederVi se l’interpretazione data dall’Ufficio Ticket dell’AUSL del Comune di Corato sia corretta o se invece ai minori che necessitano di assistenza continua e accompagnamento spetti l’esenzione per tutti i farmaci inclusi nel prontuario.

    Nella speranza di un cortese riscontro ringrazia e porge distinti saluti.

    Nunzio


    C'è qualcuno che può parlarci della Sua esperienza in merito?

    Se mi rispondono Vi aggiornerò naturalmente sulla mia.
    Pregando poi, non sprecate parole..., perchè il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate [Mt. 6, 7-8]

  2. #2
    Ospite

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    Alessia ha l'esenzione ticket da sempre e non ho avuto problemi.... all'inizio, pare che non fosse chiara la cosa, sembrava che l'esenzione dovesse riguardare solo i farmaci prescritti perchè legati in qualche modo alla patologia! Poi, però, non ci sono stati problemi,
    I nostri figli hanno un numero di esenzione che è lo 051 (credo infatti, ma non ne sono sicura, che ogni patologia abbia un codice preciso...).
    L'esenzione riguarda non solo i farmaci, ma anche tutte le altre prestazioni come prelievi, esami radiografici ecc...

  3. #3
    Super Moderator Pinguino reale L'avatar di giuly
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    Il codice dell'esenzione di Adriano è RN0660: è forse legato al fatto che lui, oltre ad avere la sindrome di down è anche cardiopatico?
    Non abbiamo mai pagato le prestazioni mediche mentre invece paghiamo parzialmente alcuni farmaci, il farmacista mi ha spiegato che non dovremmo pagare nulla se il pediatra ci prescrivesse i corrispettivi generici...
    Stiamo ancora attendendo l'esito della visita di Adriano presso la commissione ASL... se otterrà l'accompagnamento dovremo cambiare il tipo di esenzione? Io nelle questioni burocratiche mi perdo!!!

  4. #4

    Predefinito

    RN 0660 è L'esenzione per chi ha la s.d. + la cardiopatia.
    ti confermo che se il pediatra di Adriano prescive anziche il lasix il suo geneirco che oltre tutto eseiste e si chiamo fluorusemide ( o qulacosa di simile ) non si paga tickets.
    mentre restano a nostro carico i cosi detti farmaci da banco vedi tachipirina, gocce nasali ecc..... (questo per quanto ne so'). Ma se qualcuno mi dice che anche questi farmaci con l'ivalitdità civile al 100% (come ha nico) non sono + da pagare fatemelo sapere che mi attivo per trovare il metodo.

    Confermo che pure io non ho ancora pagato ne un'esame ne ta ntomeno una visita specialistica.

  5. #5

    Predefinito

    sì, questa cosa è un gran casino, tanto che alla fine avevo smesso di cercare di capire e mi sono pagata tutto quello che mi chiedevano di pagare, visite e farmaci (escluso questo momento che la regione Lazio ha dato l'esenzione ticket pre-elezioni a tutti).
    Prima ci avevano dato un'esenzione PER PATOLOGIA, che la pediatra doveva decidere volta per volta se si poteva usare o no... grande str... dato che la sdd porta tutte le conseguenze e nessuna conseguenza. Un'otite ce l'ha perchè è down e ha le tube strette o perchè tutti i bambini prendono otiti?
    Poi ci hanno dato un'esenzione RN, come quella di adriano, che è quella per le malattie rare (definizione tirata per capelli perchè la sdd non ci rientrerebbe affatto!!!) e con quella pare che non si paghi nulla.
    Fino al prossimo rinnovo, ovviamente, perchè impiegato di sportello che hai, esenzione che trovi

  6. #6
    Administrator Pinguino reale L'avatar di paola
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    Urca io il lasix me lo sono sempre pagata
    il ns codice esenzione è c04 che dovrebbe essere quello della SdD e comunque spesso x praticità i farmaci li pago x evitare le file chilometriche dal pediatra

    C'è solo una cosa che non mi trovo Nunzio ed è sulla tua considerazione sull'indennità di accompagnamento ai minori
    Quote Originariamente inviato da Nunzio
    Quindi concedere l’indennità di accompagnamento ai minori implica che questi siano innanzitutto totalmente inabili.
    C'è una sentenza della Cassazione posteriore alla legge del 1980 che specifica che il minore può anche non saper fare uno solo degli atti quotidiani della vita per essere giudicato idoneo ad ottenere l'indennità di accompagnamento. Ed è praticamente il fulcro di tutte le discussioni accompagnamento sì accompagnamento no. Ovvero se un bambino di 18 mesi non cammina, uno di 3 anni ha ancora il pannolino e non mangia da solo ecc. va riconosciuta l'ind di acc. ovvero l'invalidità che invece spesso dagli enti viene semplificata come una totale incapacità di fare qualunque cosa
    Ora accomunare l'inabilità lavorativa con l'invalidità al 100% (come fanno i verbali dell'ASL :evil) ) è un errore perchè si tende ad acomunare le due cose, quindi quando scriviamo ad enti dovremmo fare particolare attenzione a questo aspetto .
    Spero di essere stata spiegata
    "Ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono e per questo si chiama presente"

  7. #7
    Ospite

    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da lara
    RN 0660 è L'esenzione per chi ha la s.d. + la cardiopatia.
    ti confermo che se il pediatra di Adriano prescive anziche il lasix il suo geneirco che oltre tutto eseiste e si chiamo fluorusemide ( o qulacosa di simile ) non si paga tickets.
    mentre restano a nostro carico i cosi detti farmaci da banco vedi tachipirina, gocce nasali ecc..... (questo per quanto ne so'). Ma se qualcuno mi dice che anche questi farmaci con l'ivalitdità civile al 100% (come ha nico) non sono + da pagare fatemelo sapere che mi attivo per trovare il metodo.

    Confermo che pure io non ho ancora pagato ne un'esame ne ta ntomeno una visita specialistica.
    No, i prodotti da banco, per cui non è necessaria l'impegnativa, si pagano eccome, come pure i farmaci fuori fascia e che quindi TUTTI pagano.

  8. #8

    Predefinito

    Christian ha l'esenzione con codice 091
    esenzione rilasciata seguito verbale Asl con cui gli hanno rilasciato l'indennità di frequenza
    Rivedibile e quindi con scadenza 18/12/2007 al compimento dei 6 anni.

  9. #9
    Ospite

    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da Lucia66
    Christian ha l'esenzione con codice 091
    esenzione rilasciata seguito verbale Asl con cui gli hanno rilasciato l'indennità di frequenza
    Rivedibile e quindi con scadenza 18/12/2007 al compimento dei 6 anni.
    Una cosa ho dimenticato di dire : sarà che Alessia ha la "veneranda" età di 15 anni e che quindi, quando è nata lei la normativa era diversa, non so neanche cosa sia questo "rivedibile" di cui spesso parlate perchè lei non è stata "ricontrollata" che una volta sola perchè pescata " a campione" tra gli invalidi civili : in altre parole , lei verrà rivalutata solo al compimento dei 18 anni.

  10. #10

    Predefinito

    Sinceramente Daniela , fra l'invalidità civile, la 104 , la frequenza, l'accompagnamento, sinceramente non ci sto capendo più niente.
    Non so se anche a Christian spettava l'accompagnamento, e abbiamo sbagliato a non fare ricorso quando ci hanno rilasciato il verbale con il riconoscimento della sola frequenza. (credo di si )
    So solo che al 6°anno deve essere rivisto, può darsi che nel frattempo il croosoma in più sparisca
    e quindi credo che lì rivaluteranno l'indennità che gli spetta.
    Ma stavolta stà sicura che se l'accompagnamento gli spetta per legge, non ci dormo sopra......micà per i soldi .............ma per una questione di principio......

    Un abbraccio

  11. #11

    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da paola
    Urca io il lasix me lo sono sempre pagata
    il ns codice esenzione è c04 che dovrebbe essere quello della SdD e comunque spesso x praticità i farmaci li pago x evitare le file chilometriche dal pediatra

    C'è solo una cosa che non mi trovo Nunzio ed è sulla tua considerazione sull'indennità di accompagnamento ai minori
    Quote Originariamente inviato da Nunzio
    Quindi concedere l’indennità di accompagnamento ai minori implica che questi siano innanzitutto totalmente inabili.
    C'è una sentenza della Cassazione posteriore alla legge del 1980 che specifica che il minore può anche non saper fare uno solo degli atti quotidiani della vita per essere giudicato idoneo ad ottenere l'indennità di accompagnamento. Ed è praticamente il fulcro di tutte le discussioni accompagnamento sì accompagnamento no. Ovvero se un bambino di 18 mesi non cammina, uno di 3 anni ha ancora il pannolino e non mangia da solo ecc. va riconosciuta l'ind di acc. ovvero l'invalidità che invece spesso dagli enti viene semplificata come una totale incapacità di fare qualunque cosa
    Ora accomunare l'inabilità lavorativa con l'invalidità al 100% (come fanno i verbali dell'ASL :evil) ) è un errore perchè si tende ad acomunare le due cose, quindi quando scriviamo ad enti dovremmo fare particolare attenzione a questo aspetto .
    Spero di essere stata spiegata
    Il lasix è un farmaco di fascia "A" per il quale dovrebbe essere pagato il solo ticket, a meno che non si abbia l'esenzione totale dal pagamento del ticket su tutti i farmaci (i farmaci di fascia "C" invece vanno pagati per intero).

    A me pare che tutti Voi che avete risposto usufruiate dell'esenzione per le prestazioni specialistiche (visite mediche, esami, ecc..., ecc...) e, per quanto riguarda i farmaci, solo per quelli correlati alla patologia.
    Questa è anche la situazione attuale del mio Vittorio; codice 051 che sta per:
    SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVI DEFICIT FISICI, SENSORIALI E NEUROPSICHICI,
    assegnato dietro esibizione della sola cartella clinica del ricovero alla nascita (riportante il riferimento alla sindrome); codice che non si riferisce, si noti, alla Sindrome di Down, ma ha natura generica.

    E la mia istanza all'AUSL, prodotta dopo aver ricevuto il verbale con l'accompagnamento, era diretta ad ampliare le possibilità di esenzione a tutti i farmaci (anche a quelli, per esempio, per curare la bronchite) e non solo a quelli correlati alla patologia (e su questo argomento conviene sorvolare e rimando alle considerazioni sacrosante espresse da drdlrz prima di me).

    Ora: il punto è che l'AUSL (o meglio, per il momento il funzionario che io ho incontrato) non ritiene che i minori con accompagnamento siano anche invalidi al 100% ovvero totalmente inabili (ai quali invece tale esenzione generalizzata spetta), perchè non trova percentuali sul verbale di commissione.
    Nella mia lettera ai vertici regionali volevo dimostrare innanzitutto questo, e credo di averlo fatto citando la stessa legge istitutiva dell'accompagnamento. Il senso è che riconoscere abbisognevole di accompagnamento una persona da per scontato che egli sia stato preliminarmente accertato totalmente inabile (perchè è la prima condizione per riconoscere la necessità di accompagnamento, essendo poi necessario che una persona sia abbisognevole di assistenza continua oppure non sia in grado di deambulare autonomamente).

    Ammetto che la mia frase riportata da Paola è formulata in modo infelice, ma il senso è quello che io ho indicato or ora. Se una persona gode di accompagnamento è scontato che sia totalmente inabile, altrimenti non avrebbe potuto ricevere l'accompagnamento!

    Sempre Paola cita un concetto della Cassazione, ma credo abbia fatto la sintesi di due diverse sentenze (vado a memoria):
    1. una della Cassazione: la quale dice che è sufficiente il non essere in grado di compiere un solo atto quotidiano della vita perchè si configurino le condizioni per usufruire dell'indennità di accompagnamento (ma c'è anche un'altra più recente che addirittura sostiene che si può anche essere in grado di compiere tutti gli atti quotidiani della vita, ma se non se ne capisce il senso, ricorrono le condizioni per l'accompagnamento);
    2. l'altra della Corte Costituzionale, credo del 1993, che dichiarava incostituzionale una norma della legge 18 del 1980 se interpretata (come faceva inizialmente il Ministero dell'Interno) nel senso di escludere dalla possibilità di percepire l'indennità di accompagnamneto i minori di tre anni poichè è scontato che essi non deambulino o necessitino di assistenza; con tale sentenza è stato sancito così il diritto di percepire l'indennità di accompagnamento a qualsiasi età.

    Daniela introduce un'altro tema, quello delle revisioni e dei controlli.
    La revisione è una seconda visita preòrdinata dalla Commissione al momento della prima visita e serve per verificare se le condizioni di salute perdurano nel tempo. Se Alessia è stata visitata prima del settembre 1994 è normale che non sia stata fissata alcuna data di revisione in quanto tale istituto giuridico è stato introdotto con norme dettagliate (Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.69 e utilizzato a partire dal 1995.
    Il controllo viene introdotto periodicamente con le leggi finanziarie ed è costituito (per dirla in breve) dalla scelta di un campione su cui effettuare visite di verifica con l'intento di diminuire la spesa pubblica e di smascherare altresì alcuni fenomeni patologici del passato (diciamo così!). Gli invalidi psichici sono esentati dalle visite di controllo (nel caso di Alessia la visita di controllo potevano risparmiarsela).
    Il cromosoma in più non va via mai! Ma ci sono delle Commissioni meno evolute (si può dire?) che vanno alla ricerca del ritardo mentale e comunque di una valutazione complessiva dello stato di salute della persona con sindrome di Down.

    Un ultimo pensiero è per Lucia66: un ricorso è sempre rischioso, perchè in caso di sconfitta si può essere condannati al pagamento delle spese processuali ecc... Ma se decide di farlo può anche non aspettare la visita di revisione ma produrre una istanza di aggravamento che accelleri i tempi e possa consentire, impugnatone il risultato con esito vittorioso, di percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza anticipata rispetto alla data di revisione.
    Se non sono trascorsi 6 mesi dall'ultimo verbale ricevuto è ancora in tempo per farlo (ricordo che è stato abrogato il ricorso amministrativo e si procede direttamente con un ricorso indirizzato al Giudice del Lavoro).

    La legge 104 del 1992 è molto importante poichè contiene una serie di agevolazioni di cui si può usufruire (alcune a tutela della maternità e della paternità); leggendola si comprende anche, secondo me, la differenza con l'invalidità civile (accompagnamento, frequenza, ecc...).
    Ricordo che i nostri bambini sono portatori di handicap grave "per legge" e non occorre alcuna valutazione della Commissione prevista dalla legge 104 medesima essendo sufficiente un'attestazione del pediatra/medico curante.

    Forse è ora di andare a dormire!
    Pregando poi, non sprecate parole..., perchè il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate [Mt. 6, 7-8]

  12. #12

    Predefinito

    Io per Nicola pago solo i farmaci da banco... Le bronchiti (anche l'attuale) la sto curando a spese dello stato.
    La mia Pediatra, oppure è così perchè la nostra regione è di manica larga, mi prescrive tutto a carico deL SSN. Dirò di più, è motlo attenda anche all'esistenza o no dei farmaci generici.

    Penso di esser fortunata nell'aver trovato una pediatra di base che si interessa notelvolme dello stato di salute di Nicola.

  13. #13
    Ospite

    Predefinito

    Nunzio, non mi sono spiegata bene : Alessia non paga nessun farmaco ad eccezione di quelli prescritti su ricettario "bianco" tanto per capirci...insomma quei farmaci che non sono compresi in nessuna fascia, quindi, quelli per la bronchite, come dici tu, non li paga!

  14. #14

    Predefinito

    il mio codice esenzione è il 051 l'ho ottenuto non appena ho ricevuto la risposta dell'esame del cariotipo. Le pediatre dell'ospedale dove è nata Alice hanno compilato una carta che ho presentato presso lo sportello della medicina di base della mia ASL e mi hanno rilasciato il nuovo cartellino.
    Non pago le visite mediche, e le medicine con la prescrizione rossa (antibiotici per le ottiti, bronchiti,... ), non ho pagato la vaccinazione aggiuntiva che ho fatto ad Alice per i "cocchi", ... sta un po' anche alla sensibilità della pediatra, credo ...


    Caterina

  15. #15

    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da Daniela
    Nunzio, non mi sono spiegata bene : Alessia non paga nessun farmaco ad eccezione di quelli prescritti su ricettario "bianco" tanto per capirci...insomma quei farmaci che non sono compresi in nessuna fascia, quindi, quelli per la bronchite, come dici tu, non li paga!


    Quote Originariamente inviato da caterina
    il mio codice esenzione è il 051 l'ho ottenuto non appena ho ricevuto la risposta dell'esame del cariotipo. Le pediatre dell'ospedale dove è nata Alice hanno compilato una carta che ho presentato presso lo sportello della medicina di base della mia ASL e mi hanno rilasciato il nuovo cartellino.
    Non pago le visite mediche, e le medicine con la prescrizione rossa (antibiotici per le ottiti, bronchiti,... ), non ho pagato la vaccinazione aggiuntiva che ho fatto ad Alice per i "cocchi", ... sta un po' anche alla sensibilità della pediatra, credo ...

    Il codice 051, che è anche quello che ho sull'attestazione di Vittorio, consente di usufruire dell'esenzione ticket sui farmaci correlati alla patologia; non è automatico che usufruiate (e usufruiamo) dell'esenzione sui farmaci per curare la bronchite ma è una valutazione che fa il pediatra volta per volta indicandolo sulla prescrizione con un ulteriore codice (correlandolo così alla patologia).

    "Mi batto" (nel mio piccolo, e per i nostri piccoli) invece, per un codice che dia automaticamente diritto all'esenzione per tutti i farmaci.

    Il colore della prescrizione non conta: sia i farmaci su cui non si paga alcun ticket, sia quelli per cui si paga il ticket, devono essere prescritti sulla ricetta rossa, altrimenti li pagate a prezzo intero!

    Non ho ancora ricevuto alcuna risposta alla mia mail! Ci avranno capito qualcosa della mia prosa claudicante?
    Pregando poi, non sprecate parole..., perchè il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate [Mt. 6, 7-8]

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