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Discussione: queste leggi assurde!

  1. #1

    Predefinito queste leggi assurde!

    Ho un problema con l'indennità di frequenza.

    Quest'anno ho richiesto l'indennità di frequenza non per la scuola ma per il corso feurestain anche perchè ci va anche nel mese luglio e ho recuperato un mese di indennità.
    Si è ammalata la logopedista ed io "pirla" l'ho segnalato dicendo che il corso è stato sospeso . Piu' che altro perchè non si sa per quanto tempo starà in malattia la logopedista .
    Oggi mi hanno detto risposto che non terranno in considerazione la frequenza alla scuola ma mi sospenderanno l'indennità di frequenza per tutto il periodo di assenza della logopedista ... ma vi sembra logico?
    Dio ha creato paesi ricchi d'acqua perché gli uomini ci possano vivere, i deserti perché vi ritrovino la propria anima." proverbio Tuareg .

  2. #2

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    ho parlato con Varese, ho dovuto revocare la richiesta e richiederla sulla scuola. Praticamente perdo luglio ,per 3 anni , ma perderei lo stesso 3 mesi, visto che è sospeso da novembre e forse riprendono a gennaio!
    Dio ha creato paesi ricchi d'acqua perché gli uomini ci possano vivere, i deserti perché vi ritrovino la propria anima." proverbio Tuareg .

  3. #3

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    E' sufficiente che mese per mese il minore frequenti o la scuola o la terapia per percepire l'indennità di frequenza. Per cui, per i bambini in età scolare e che frequentino regolarmente la scuola, occorre solo aggiungere la frequenza della terapia nei mesi estivi.
    Quindi, al più, dovresti perdere solo luglio. Ma il punto interrogativo rimane, visto che la mancata frequenza non è dipesa dalla tua volontà.
    Pregando poi, non sprecate parole..., perchè il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate [Mt. 6, 7-8]

  4. #4

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    Infatti il tuo discorso mi sembra logico ma ti copio e incollo la mail che mi hanno mandato

    Ormai nella determinazione che abbiamo già inviato sia a Lei che all'INPS, abbiamo considerato la frequenza al centro, come da Lei richiesto, (liquidandole anche luglio 2009 e l'anno prossimo luglio 2010 che con la scuola non spetta). Pertanto quando riprenderà i trattamenti dovrà scriverci indicandoci l'esatto periodo di mancata frequenza al centro che verrà recuperato. Se dovesse terminare o sospendere per lungo periodo o definitivamente la frequenza al centro, potrà optare per la frequenza scolastica con recupero delle mensilità che non spettano (ad esempio luglio) e non potendo poi più variare fino alla conclusione della scuola media (giugno 2012) anche se dovesse riprendere la frequenza al centro anche per tutto l'anno senza interruzioni.
    Distinti saluti


    E' questo che mi sembra illogico, da noi ... perchè qui mi sa che siamo ormai tutte regioni a statuto speciale , la frequenza si puo' richiedere solo per una cosa, se scelgo la scuola il pagamento va da ottobre a giugno, sempre il mese successivo all'inizio della frequenza, con la scelta del centro avrei preso da ottobre a luglio , 1 mese in piu' ma entrambe le cose non le posso dichiarare ... Ieri li ho sentiti e dicono che ho fatto bene ad avvisare perchè non avendo avvisato e anche se Martina frequenta regolarmente la scuola sarei stata suscettibile di denuncia penale ! Sospendendo per almeno 3 mesi la logopedista io perdo 3 mesi anche se Martina va a scuola facendo la richiesta per la scuola perdo comunque i 3 mesi. Alla fine ho chiesto di cambiarmi la domanda sulla scuola e devo restituire il mese di luglio 2009 ....
    Dio ha creato paesi ricchi d'acqua perché gli uomini ci possano vivere, i deserti perché vi ritrovino la propria anima." proverbio Tuareg .

  5. #5

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    Impugna! Le legge non dice queste cose!
    Pregando poi, non sprecate parole..., perchè il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate [Mt. 6, 7-8]

  6. #6

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    Hai chiesto l'indennità di accompagnamento?
    Aldo, capo famiglia del Mulino Bianco

  7. #7

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    no, Aldo, mai fatta richiesta di aggravamento. Ma secondo voi qui in Lombardia vale la pena ? Non la danno a nessuno l'indennità di accompagnamento nemmeno a bambini con patologie correlate . E per chiederla cosa dovrei fare? Richiesta di aggravamento, dopo il rifiuto da parte della commissione , impugnare il verbale?
    Dio ha creato paesi ricchi d'acqua perché gli uomini ci possano vivere, i deserti perché vi ritrovino la propria anima." proverbio Tuareg .

  8. #8

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    Legge 11 ottobre 1990, n. 289


    "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi"


    (Pubblicata in G.U. 17 ottobre 1990, n. 243)




    1. Beneficiari. - 1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
    2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
    3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. (1)
    4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
    5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesmo sistema di perequazione automatica.

    (1) La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.

    2. Modalità di concessione. - 1. La domanda per ottenere l'indennità mensile di frequenza è presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, competente per territorio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 1° agosto 1989, allegando altresì apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.
    2. L'indennità mensile di frequenza è concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.
    3. La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
    4. L'indennità mensile di frequenza può, in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza.



    3. Incompatibilità. - 1. L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai minori beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Resta salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole.



    4. Adeguamento di indennità. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 le indennità previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti importi.
    a) lire 30.000 mensili per l'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988;
    b) lire 15.000 mensili per l'indennità di accompagnamento all'articolo 2, erogata agli invalidi civili di cui all'art. 2, commi 3 e 4 della citata legge n. 508 del 1988;
    c) lire 15.000 mensili per la speciale indennità concessa ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988;
    d) lire 15.000 mensili per l'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988.


    5. Minori ciechi assoluti pluriminorati. - 1. (2)


    (2) Aggiunge l'art. 5-bis alla L. 21 novembre 1988, n. 508 che, quindi, recita:

    "5-bis. Indennità di accompagnamento per i minori ciechi assoluti pluriminorati. - 1. Per i minori ciechi assoluti pluriminorati l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 è aumentata del 45 per cento."



    6. Potenziamento della rete di trasmissione dati del Ministero dell'interno. - 1. Per finalità connesse alla gestione del servizio di concessione delle provvidenze economiche ai minorati civili, a decorrere dall'anno 1991, è autorizzata, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, la spesa di lire 4 miliardi annui quale partecipazione in quota alle spese per l'adeguamento delle convenzioni e dei contratti concernenti la rete di trasmissione dati a commutazione di pacchetto gestita dal Ministero dell'interno.


    7. Copertura finanziaria. - 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1990 e in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di revisione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento "Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili".
    2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    Dio ha creato paesi ricchi d'acqua perché gli uomini ci possano vivere, i deserti perché vi ritrovino la propria anima." proverbio Tuareg .

  9. #9

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    ho copiato e incollato la legge, ma da nessuna parte sta scritto che la scuola, e la frequenza al centro sono cumulabili ... cosa impugno?
    Dio ha creato paesi ricchi d'acqua perché gli uomini ci possano vivere, i deserti perché vi ritrovino la propria anima." proverbio Tuareg .

  10. #10

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    Quote Originariamente inviato da MARTY Visualizza il messaggio
    no, Aldo, mai fatta richiesta di aggravamento. Ma secondo voi qui in Lombardia vale la pena ? Non la danno a nessuno l'indennità di accompagnamento nemmeno a bambini con patologie correlate . E per chiederla cosa dovrei fare? Richiesta di aggravamento, dopo il rifiuto da parte della commissione , impugnare il verbale?
    Sonia ci sono bamnini con sdd che hanno l'accompagnamento anche qui in Lombardia: riconosciuta l'Invalidità al 100%, i genitori hanno fatto riscorso e ottenuto l'Indennità di Accompagnamento.
    Prova a chiedere l'aggravamento..è possibile
    Fa rumore camminare tra gli ostacoli del cuore! (Ligabue - Gli ostacoli del cuore)

  11. #11
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    Esatto devi impugnare il verbale della commissione e fare ricorso (causa) tramite un avvocato o patronato entro i 60 gg.
    "Ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono e per questo si chiama presente"

  12. #12

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    Le persone affette da sdd sono, per legge, in situazione di gravità a causa della loro forte limitazione dell'autonomia. Qui a Pescara (e mi risulta anche in Lombardia) la riconoscono automaticamente.
    Aldo, capo famiglia del Mulino Bianco

  13. #13

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    Quote Originariamente inviato da aldo Visualizza il messaggio
    Le persone affette da sdd sono, per legge, in situazione di gravità a causa della loro forte limitazione dell'autonomia. Qui a Pescara (e mi risulta anche in Lombardia) la riconoscono automaticamente.
    no non automaticamente in Lombardia...Lety ha l'invalidità al 100% e stop
    Fa rumore camminare tra gli ostacoli del cuore! (Ligabue - Gli ostacoli del cuore)

  14. #14

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    Incollo qui di seguito la norma di riferimento. Il punto fondamentale è "la grave riduzione di autonomia nella gestione delle necessità della vita quotidiana" che comporta, naturalmente, un'assistenza che, ai fini dell'accompagnamento, non deve essere continua e persistente, ma può essere anche finalizzata a conservare i livelli di autonomia già raggiunti; livelli che, diversamente dai cd. normodotati, necessitano di essere sempre consolidati, per evitare regressioni. Aggiungo che l'indennità di accompagnamento è una misura di sostegno alle famiglie per evitare spedalizzazioni e ricoveri e che l'emendamento fu inserito proprio per evitare trattamenti diversi sul territorio nazionale.


    Legge n. 289 del 27/12/2002
    (in supplemento ordinario n. 240/L alla G.U. n. 305 del 31/12/2002 - serie generale)
    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

    (...)
    TITOLO IV

    NORME FINALI
    (...)

    Articolo 94
    (Disposizioni varie)

    3. In considerazione del carattere specifico della disabilita` intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessita` della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravita` ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. Per l'accertamento delle condizioni di invalidita` e la conseguente erogazione di indennità, secondo la legge in vigore, delle persone affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unita` di valutazione Alzheimer.
    Aldo, capo famiglia del Mulino Bianco

  15. #15

    Post

    Per Giorgio abbiamo richiesto l'aggravamento nel 2007(aveva 12 anni e mezzo) e dopo unafrettolosa visita dove gli hanno chiesto come si chiamava e che classe frequentasse(e vorrei vedere che a 12 anni non sapesse come si chiamasse) ci hanno ''rimbalzato''.Mio marito pero' si e' preso la briga di fare ricorso,assistiti da un avvocato e da un perito di parte e nel Gennaio 2009( che tempi eh!0 ci hanno riconvocato presso un medico dell'INPS che ha parlato con noi e con Giorgio per piu di mezz'ora chiedendoci come si svolgesse la sua vita quotidiana e che tipo di autonomie possedesse(vai a scuola da solo, sai fare la spesa o sapere il valore deo soldi,......) ad aprile 2009 la risposta affermativa e a settembre il riconoscimento economico con gli arretrati dal momento della domanda di aggravamento(marzo 2007) .E' stata una faticaccia stare dietro atutto ma mio marito e' andato avanti imperterrito, fosse stato per me avrei lasciato perdere.Se te la senti di affrontare cio fai domanda e vedi cosa succede. Un saluto.P>S. non e' automatico che in Lombardia diano L'accompagnamento.

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