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Discussione: Permessi legge 104 fruibilità ad ore

  1. #16

    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da paola
    ... se la 104 serve davvero x visite e terapie, o comunque a servizio di chi il problema ce l'ha, e non per farsi i fatti propri, come nel caso dell'estensione ai non conviventi di cui gli italiani stanno abusando a piene mani (tanto x cambiare).
    ...
    Tra l'altro ieri sera stavamo un attimo ragionando proprio sull'uso delle 104 "false" collegando mentalmente una cosa che mi era stata detta tempo fa (all'epoca mi sembrava un'assurdità) da un mio zio stufo dei colleghi 104isti e queste comunicazioni dell'INPS. Praticamente mi diceva che i suoi colleghi usavano tutti la 104 del nonnino di turno per farsi i prolungamenti del we e prendevano le giornate intere per 3 lunedì al mese perchè era l'unico giorno della settimana in cui c'era il rientro pomeridiano
    Praticamente questi conoscevano talmente tanto bene la legge, di cui dal mio punto di vista estremista non dovrebbero proprio usufruire , tanto che si erano studiati pure il modo x bypassare il limite di ore massimo mensile (basta non prendersi manco un'ora) e assentarsi il più possibile dal lavoro e noi invece ci dobbiamo scaricare le leggi da internet per poter avere riconosciuto (forse) il diritto all'ora libera x accompagnare i nostri figli a riabilitazione
    Lo sai Paola, che la mia collega prende i permessi della 104 per assistere la madre che abita a 400 km di distanza??
    Purtroppo nel pubblico impiego la 104 viene concessa con leggerezza a tutti questi soggetti, mentre la legge (vedi art. 42 riportato di seguito) prescrive che l'assistenza dovrebbe essere fornita al nonnino di turno "con continuità e in via esclusiva".
    Voi mi spiegate come fa una che lavora a Roma ad assistere in via esclusiva la madre che abita ad Ancona??
    Così alla fine chi ci rimette sono i veri "104isti" che sono costretti a dover incastrare i loro permessi con quelli del collega che ha preso il venerdì e il lunedì di 104 per andare a Londra a vedere un concerto (sic!)
    In un paese normale la cosa non sarebbe tollerata, ma l'Italia, purtroppo, non è un paese normale!
    Scusate lo sfogo ma questa cosa mi fa inca...re parecchio!!
    Vi segnalo, infine, che i riferimenti normativi relativi ai permessi 104 sono rinvenibili non solo nell'art. 33 della legge n. 104 ma anche nell'art. 42 del d.lgs. 151/2001 (TU tutela maternità e paternità) che riproduce ed integra il disposto del citato art. 33.

    L'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001 dispone che:

    1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

    2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'àmbito del mese.

    3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'àmbito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.

    4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

    5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefìci di cui all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefìci di cui all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa (Vedi N.B.).

    6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.


    N.B. Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, poi dall'art. 3, comma 106, L. 24 dicembre 2003, n. 350 ed infine dal comma 1266 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 giugno 2005, n. 233 (Gazz. Uff. 22 giugno 2005, n. 25 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. La stessa Corte, con sentenza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 158 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con «soggetto con handicap in situazione di gravità», il diritto a fruire del congedo ivi indicato.

  2. #17
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    Quote Originariamente inviato da dards
    Scusate lo sfogo ma questa cosa mi fa inca...re parecchio!!
    Anche a me Claudio fa arrabbiare parecchio... per quello l'ho tirato in ballo... e ti dirò di più fa arrabbiare il doppio perchè nei lavori in cui il posto di lavoro è a livello nazionale (come il mio) la 104 viene anche usata x saltare le gradatorie ed avere più diritto di altri ad avvicinarsi a casa... infatti la 104 l'ho sentita nominare per la prima volta dopo una settimana dalla mia assuzione da una collega ventenne single (all'epoca c'era l'obbligo della convivenza) che candidamente disse che "tanto lei si era messa nello stato di famiglia della nonna per avere l'avvicinamento a casa entro qualche mese" ... e così è stato... a dispetto di tutte le persone sposate con figli che invece hanno aspettato anni
    "Ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono e per questo si chiama presente"

  3. #18

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    Io non ho capito bene se sia possibile allungare il periodo di allattamento fino ai tre anni del bambino. Al momento mia figlia ha 11 mesi ed io sto usufruendo del normale periodo di allattamento altre ai tre giorni di astensione ex-104, adesso non so come comportarmi visto che fra meno di un mese mia figlia compirà 1 anno....a chi mi devo rivolgere?
    Ciao
    Giusi

  4. #19
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    Quote Originariamente inviato da giusti Visualizza il messaggio
    Io non ho capito bene se sia possibile allungare il periodo di allattamento fino ai tre anni del bambino. Al momento mia figlia ha 11 mesi ed io sto usufruendo del normale periodo di allattamento altre ai tre giorni di astensione ex-104, adesso non so come comportarmi visto che fra meno di un mese mia figlia compirà 1 anno....a chi mi devo rivolgere?
    Ciao
    Giusi
    Sì è possibile. Devi presentare domanda all'INPS (non so se x alcuni lavori va fatto all'INPDAP) con una copia della mappa cromosomica e un certificato del pediatra che attesti la sindrome di Down. In ogni caso, fa anche domanda x il riconoscimento della 104 alla commissione invalidi.

  5. #20

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    A noi è successa una cosa strana:
    Ci siamo recati con il nostro Paolo alla asl di appartenenza,ci hanno detto che per ricevere i benefici della 104 bastava il cariotipo e il certificato del medico di base.Successivamente vado all'inps e mi rispondono che invece era proprio la asl che doveva occuparsi di tutto.Torno alla asl e mi ribadiscono quello di cui sopra. Ritorno all'inps nello stesso ufficio dove precedentemente mi avevano rifiutato e un'altra impiegata mi dice che con il cariotipo e il certificato del pediatra potevo avere la 104 pero' solo per 6 mesi in attesa del decreto che arrivera'(quando?)dalla asl. Mi rilasciano questa autorizzazione temporanea ma poi mi richiamano per dirmi che posso usufruire dei permessi solo in ore e non i tre giorni perche' il bambino non ha ancora 3 anni.
    Sinceramente non ci ho capito tanto. Per favore,se qualcuno potrebbe darmi una risposta... Vi sarei veramente grato!

  6. #21

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    Quote Originariamente inviato da lucaemi Visualizza il messaggio
    A noi è successa una cosa strana:
    Ci siamo recati con il nostro Paolo alla asl di appartenenza,ci hanno detto che per ricevere i benefici della 104 bastava il cariotipo e il certificato del medico di base.Successivamente vado all'inps e mi rispondono che invece era proprio la asl che doveva occuparsi di tutto.Torno alla asl e mi ribadiscono quello di cui sopra. Ritorno all'inps nello stesso ufficio dove precedentemente mi avevano rifiutato e un'altra impiegata mi dice che con il cariotipo e il certificato del pediatra potevo avere la 104 pero' solo per 6 mesi in attesa del decreto che arrivera'(quando?)dalla asl. Mi rilasciano questa autorizzazione temporanea ma poi mi richiamano per dirmi che posso usufruire dei permessi solo in ore e non i tre giorni perche' il bambino non ha ancora 3 anni.
    Sinceramente non ci ho capito tanto. Per favore,se qualcuno potrebbe darmi una risposta... Vi sarei veramente grato!
    Vedo di essere sitetica e spero chiara, non mi dilungo nei riferimenti di legge (sono di fretta e c'è chi è più bravo):
    allo stato attuale per godere dei benifici della legge 104, in caso di bimbo con S.D. è sufficente il cariotipo + la certificazione del pediatra di base, ma per non sapere ne leggere ne scrivere è bene avere anche la certificazione della commissione invalidi (come ha detto Paola).
    Non ti posso spiegare perchè ti hanno riconosciuto la 104 per solo 6 mesi (anche perchè temporanemente sò che viene riconosciuta ai bimbi prematuri e/o con patologie che possono "regredire"), bisogna che senti all'ufficio inps di tua competenza.
    Giustamente ti hanno detto che puoi usufruire dei permessi ad ore perchè la legge prescrive che fino al compimento del terzo anno, si ha diritto al prolungamento dell'allattamento... poi alle tre giornate.

    Pensa cosa è accaduto a me ad inzio anno:
    Nicola ha compiuto tre anni il 18.01.08. lo scorso anno a gennaio avevo presentato la domanda per l'attamento fino al 17.01.08...dopo qualche mese arriva lettera dell'inps che mi dice che io godo dei permessi fino al 31.12.07. e va bene ho pensato prima della fine dell'anno presento la domanda per l'anno 2008 chiedendo le giornate e così ho fatto ma ho combianato un gran casino...e mi sono giocata 17 giorni di allattamento. perche secondo l'inps i dovevo presentare la domanda per i tre giorni dal 18.01.08 e dal 01.01.08 al 17.01.08 dovevo presentare domanda per l'allatamento. La dirigente
    inps molto gentilmente (mi ha spiegato che per lore le domande fatte dal 18.01.07 al 17.01.08 non sono corrette perchè coprono tredici mesi ) .
    Ma finalmente arriva il giorno che tu fai pace con te
    Capire il vento, la ragione, il momento

  7. #22
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    Io sto usufruendo delle giornate di permesso (due al mese poichè ho un contratto part-time) da quando Adriano aveva circa 18 mesi. Mi è venuto il dubbio che fosse illegale ma la segreteria della scuola per cui lavoro mi ha detto che invece è possibile Nunzio mi aveva tranquillizzata dicendo che in realtà rinunciavo ad un beneficio almeno in apparenza maggiore(l'orario ridotto per allattamento).
    Ora mi si è posto un altro problema: il mese scorso ho utilizzato un giorno di permesso ed ho chiesto di utilizzare il secondo ad ore, mi era sufficiente uscire dal lavoro mezz'ora prima ma mi hanno detto che a inizio mese (o anno, non erano sicuri) devo decidere se prendere TUTTI i permessi a giornate intere o a ore, non posso mescolare le due modalità ... vi risulta?

  8. #23
    Administrator Pinguino reale L'avatar di paola
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    Quote Originariamente inviato da giuly Visualizza il messaggio
    mi hanno detto che a inizio mese (o anno, non erano sicuri) devo decidere se prendere TUTTI i permessi a giornate intere o a ore, non posso mescolare le due modalità ... vi risulta?
    Forse si sono confusi nel senso che a inizio anno devi scegliere tra la riduzione oraria quotidiana o i giorni di permesso, però i secondi si possono anche prendere a ore a seconda delle necessità del momento entro il tetto max dei 2/3 giorni. Il riferimento normativo sono le circolari già citate.

  9. #24

    Predefinito

    per Lara:
    anche a me e' successa la stessa cosa, Flavio ha comiuto 3 anni l'11/03/08 e l'anno scorso mi avevano fatto rinnovare la domanda per le 2 ore al giorno dal 11/03/07 all' 11/02/08 perche' altrimenti sarebbero stati 13 mesi(???). Poi quest'anno sono dovuta tornare all'INPS per rifare la domanda per i giorni restanti e cioe' dal 12/02/08 al 11/03/08. Contestualmente pero' mi hanno fatto richiedere i 3 gg al mese a partire dal 1 aprile 08.
    per giuly:
    la "gestione del personale" dell'azienda in cui lavoro mi ha spiegato proprio qualche giorno fa che si possono prendere sia i giorni interi che frazionati ad ore all'interno dello stesso mese, pero' se nella domanda annuale presentata all'INPS hai dichiarato che avresti presi i 3 giorni interi, nel momento in cui decidi di prenderti le ore devi andare all'INPS e dire che il giorno x hai usufruito del permesso ad ore (!!!!!) comodo no?
    Patrizia (mamma di Flavio 11/03/2005)

  10. #25

    Predefinito E con il Decreto Brunetta?

    Ho letto con attenzione il Decreto Legge 112 (meglio conosciuto come Decreto Brunetta), all'articolo 71. Sono certo che ne avrete già discusso, ma non ho trovato una discussione specifica quindi ne scrivo qui.
    Da quel che ho capito prendere i permessi per la 104, se si tratta di giorni e non di ore, comporterà una decurtazione pesante dello stipendio, mentre questo non succederebbe se i permessi vengono presi ad ore. Questo provvedimento (che è passato al Senato senza cambiamenti particolari) mi sembra discriminante e indegno di un paese civile. Possibile che per combattere una giusta guerra contro falsi invalidi, "fannulloni" pubblici e approfittatori della 104 devono colpire chi ha veramente bisogno di quei giorni?

    Ciao
    Francesco
    "Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare,
    a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare.
    Ma il calabrone non lo sa
    e perciò continua a volare"

  11. #26

    Predefinito

    URCA Francesco...questa cosa mi interessa da vicino...SONO ANCHE IO UNA "FANNULLONA" anche io e dall'anno prossimo inizierò con la 104 e devo decidereCOME prenderle..provo a parlare con il mio ufficio personale per capire esattamente com'è la faccenda..
    Fa rumore camminare tra gli ostacoli del cuore! (Ligabue - Gli ostacoli del cuore)

  12. #27

    Angry

    Temo di sì. Copio da www.handylex.org la descrizione del testo originario del decreto, antecedente alle eventuali modifiche delle camere:

    ... "Ma ci sono anche "disincentivi" economici alle assenze. Nel comparto pubblico esistono dei "fondi per la contrattazione integrativa" che possono essere usati distribuendo ai dipendenti somme che assumono la valenza di incentivi, premi o altre denominazioni. L'articolo 71, precisando che l'erogazione di quelle somme è connessa alla presenza in servizio, elenca le eccezioni, cioè in casi in cui l'assenza dal servizio è equiparata alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.
    I casi sono:
    a) "le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità"
    b) "le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto"
    c) "per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare"
    d) "le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53". Il comma citato è quello che prevede tre giorni l'anno di permesso retribuito per "in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica."
    e) "per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui "all'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104." [nel testo del Decreto Legge il rifermento è sbagliato: il comma è il 6 e non il 3, NdA]

    Sono esclusi, quindi considerati "assenza dal servizio" ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, i seguenti casi:
    1) Congedo retribuito di due anni (anche frazionato) previsto dall'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per l'assistenza ai figli con grave handicap, o ai fratelli o le sorelle conviventi, o al coniuge.
    2) Permessi lavorativi ex articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (commi 1, 2 e 3) cioè quelli che spettano ai genitori, ai parenti e agli affini delle persone con handicap grave.
    Nella sostanza questi lavoratori, se il Decreto legge proposto dal Governo verrà recepito dal Parlamento, si troveranno meno quattrini in busta paga.

    C'è un altro comma dello stesso articolo che riguarda anche i permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/1992. I contratti collettivi dovranno indicare con chiarezza l'esatto monte ore dei permessi, nei casi in cui sia possibile fruirne a giornate o ad ore.
    Questo perché? Per evitare che il lavoratore (pubblico) scelga come giorni di permesso lavorativo quelli in cui l'orario è maggiore (esempio, rientri pomeridiani lunghi) e il conteggio sia comunque pari a 3 giorni.
    Un esempio. Supponiamo che in una amministrazione pubblica sia previsto una volta alla settimana una giornata lavorativa di 8, più lunga delle altre. Se il lavoratore fruisce dei permessi a giorni (tre) e sceglie quella giornata alla fine del mese avrà fruito di 24 ore di permesso. Fino ad oggi la legge glielo consente. Con il nuovo Decreto legge ciò non sarà più possibile dopo che i contratti collettivi nazionali di lavoro (comparto pubblico) avranno disciplinato in modo diverso la modalità di fruizione dei permessi."

  13. #28

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    Anche il mio ufficio personale è perplesso: sicuramente tutt i permessi sono stati "portati" ad ore e questi non vengono "toccati" in busta paga. sembra che la giornata possa subire una decurtazione in busta paga, minima ma presente.
    Cmq a me hanno detto di aspettare le interpretazione perchè sembra che la legge sia poco chiara (valà??? che strano?)
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  14. #29
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    Ma è costituzionale una discriminazione tale sua una legge così importante tra dipendenti pubblici e privati?
    Comunque sono perplessa... se si voleva davvero colpire i Lavativi (anche quelli dipendenti privati che male non gli farebbe) allora perchè non hanno collegato la fruibilità di questi permessi al grado di parentela e al fatto di essere conviventi come era una volta? non sarebbe forse stato più logico?

  15. #30

    Predefinito

    Attenti, si sta parlando della contrattazione integrativa quando riguarda incentivi legati alla presenza.

    Non c'è, poi, una distinzione a seconda delle modalità di fruizione dei permessi (ore ovvero giornate), posto che non ha più senso parlare di diverse modalità di fruizione di essi essendo stato tutto ricondotto alle 18 ore mensili.

    Brunetta ha un'intelligenza con notevoli margini di miglioramento. Lo si sapeva. Si sapeva pure di un Parlamento asservito a una sola persona un gradino al di sopra di Dio. Non ci rimangono che le Corti (di Cassazione e Costituzionale): pregasi impugnare tutto l'impugnabile.

    L'altro giorno la Corte Costituzionale si è espressa su una parte di quell'autentico fiore (verde) all'occhiello che è la Bossi-Fini dicendo quello che andavano dicendo da tempo alla Scuola Materna di Vittorio: è incostituzionale laddove prevede che l'extracomunitario debba avere la carta di soggiorno per godere dell'indennità di accompagnamento.
    Pregando poi, non sprecate parole..., perchè il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate [Mt. 6, 7-8]

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