Permessi legge 104 fruibilità ad ore
Visto che è problema comune trovare un po' di ostacoli da parte del datore di lavoro per usufruire delle 3 giornate di permesso previste dalla 104 a ore (cosa necessaria per portare i ns figli a fare riabilitazione ad esempio) vi riporto i messaggi dell'INPS a riguardo.
Quote:
Originariamente inviato da Inps
Messaggio Inps del 18 giugno 2007, n.15995
Messaggio INPS 18 giugno 2007, n. 15995
"Frazionabilità dei permessi giornalieri di cui al comma 3 della legge 104/92 - modifica criteri"
Al fine di fornire una soluzione unitaria al problema della frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave, data la diversa soluzione interpretativa adottata dagli enti previdenziali, Inps e Inpdap, con proprie circolari (Inps n. 211/1996 e Inpdap n. 34/2000), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della Legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari.
Tale frazionamento, comunque,non potrà portare al superamento delle 18 ore mensili. (1)
Ciò premesso, con decorrenza immediata, le sedi dovranno uniformarsi all'orientamento interpretativo Ministeriale sopra esposto.
Il Direttore Centrale
Dopo qualche giorno segue altra comunicazione a parziale rettifica e integrazione della n. 15995
Quote:
Originariamente inviato da Inps
Messaggio INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, 28 giugno 2007, n. 16866
Messaggio INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, 28 giugno 2007, n. 16866
"Frazionabilità dei permessi ex articolo 33 comma 3 della legge n. 104/1992- Massimale orario mensile- Ulteriori istruzioni."
Si fa seguito al messaggio n. 15995 del 18/06/2007 per fornire ulteriori istruzioni in merito alla determinazione del numero massimo di ore di permesso fruibili nel mese, da parte dei lavoratori beneficiari dei tre permessi giornalieri mensili previsti dall'articolo 33 comma 3 della legge n. 104/1992 per l'assistenza ai disabili in condizione di gravità.
Occorre, innanzitutto, premettere che il limite orario mensile opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati,anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere.
E' necessario, in secondo luogo, precisare che il massimale di diciotto ore mensili,indicato nel messaggio citato in premessa, si applica ai lavoratori con orario normale di lavoro settimanale di trentasei ore articolato su sei giorni lavorativi.
Infatti, l'algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi, è il seguente:
(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3
= ore mensili fruibili.
A titolo esemplificativo, un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso. Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il seguente: (40/5) x 3 = 24
Similmente, l'algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato dai contratti collettivi di lavoro su base plurisettimanale, ai fini della commisurazione del massimale in argomento, è il seguente:
(orario normale di lavoro medio settimanale /numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3
= ore mensili fruibili.
Per tale fattispecie, si riporta come esempio il caso di un lavoratore con orario di lavoro plurisettimanale articolato nella seguente maniera: 8 settimane da 32 ore su 4 giorni lavorativi alla settimana, 4 settimane da 40 ore su 5 giorni lavorativi alla settimana, 4 settimane da 36 ore su 6 giorni lavorativi alla settimana. Applicando l'algoritmo sopra enunciato, nel caso in esempio, il lavoratore avrà diritto a 22,1 ore mensili. Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il seguente: (35/4,75) x 3 = 22,10
IL DIRETTORE CENTRALE GOLINO