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Legge 104 - scadenza della domanda dei 3 giorni di permesso
Visto che è fresca di giornata la diatriba con il direttore della sede INPS, a cui devo far riferimento per tutte le questioni, riguardo la scadenza annuale o meno dell'autorizzazione a usufruire dei permessi della 104, il quale mi ha chiesto di dimostrargli che esistevano circolari INPS a riguardo, condivido con voi la normativa INPS inerente.
Praticamente le domande vanno presentate SENZA SCADENZA e come tali vanno accolte, perchè esiste l'obbligo dell'utente di comunicare entro 30 gg eventuali cambiamenti delle condizioni (es ricovero), per cui assolutamente opponetevi quando ve le deliberano (come fanno con me) per la sola durata di un anno!!!
Se poi aggiungiamo che con messaggio del 9 dicembre 2010 è anche prevista l'esclusione delle visite per la sindrome di Down hanno davvero pochi appigli.
Comunque la circolare INPS n. 53 del 2008 (che allego di seguito per chi dovesse servire) recita:
Quote:
4) Validità temporale del provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi
In considerazione del fatto che, già con la compilazione del modello di domanda, il richiedente i permessi si impegna, con dichiarazione di responsabilità, a comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta, con particolare riguardo a :
■l’eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità grave,
■la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap da parte della commissione ASL,
■le modifiche ai periodi di permesso richiesti,
■la fruizione di permessi, per lo stesso soggetto in condizione di disabilità grave, da parte di altri familiari;
allo scopo di ridurre gli oneri dell’utenza per la fruizione dei benefici di legge, e di concentrare le risorse umane dedicate al processo prestazioni a sostegno del reddito su attività a maggior valore aggiunto nell’ottica del cliente, si dispone che per tutti i nuovi provvedimenti di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi, e per tutti i prossimi rinnovi di quelli già emessi, non sia più apposto limite temporale di validità, con l’ovvia eccezione dei provvedimenti di riconoscimento solo temporaneo della disabilità grave.