Esenz.ticket sui farmaci,invalidità e ind di accompagnamento
Ieri allo sportello AUSL del mio Comune ho avuto "un problema" per il rilascio dell'attestato di esenzione ticket su tutti i farmaci. Poco fa ho mandato una e-mail ai vertici regionali per chiedere "lumi". Ve la riporto di seguito in rosso:
Gent.mi
Onorevole Presidente Regionale,
Assessore Regionale,
Dottoressa Dirigente Assistenza Ospedaliera e Specialistica,
sono Nunzio, ho 37 anni, risiedo in Corato e sono genitore del piccolo Vittorio, uno splendido bambino di 17 mesi affetto da sindrome di Down.
Vittorio è stato sottoposto a visita medica per l’accertamento dell’invalidità civile dalla competente Commissione Sanitaria nel maggio 2005 ed è stato riconosciuto, come quasi (ahimè) tutti i bambini con questa caratteristica, “minore con necessità di assistenza continua e di accompagnamento non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (Legge n.18/1980)”.
Mi sono perciò rivolto al competente Ufficio Ticket dell’AUSL del Comune di Corato per far richiesta di attestato di esenzione totale dalla spesa farmaceutica, ma mi è stato opposto diniego in quanto dal verbale esibito non si evincerebbe la percentuale di invalidità di Vittorio (e mi è stato consigliato di farmi rilasciare dalla citata Commissione Sanitaria un secondo documento riportante tale percentuale).
Mi è stato invece accordato il diritto all’esenzione per il ticket sulle prestazioni specialistiche e sui fermaci correlati alla patologia.
Ho allora fatto una piccola ricerca, collegandomi al sito della Regione Puglia http://www.sanita.puglia.it/, e mi sono fornito del seguente documento:
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Utilizzo dei nuovi modelli di ricettari e ricette SSN a lettura ottica e nuova codifica delle esenzioni
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Da questo si evince innanzitutto che agli “invalidi civili al 100% e titolari di pensione di inabilità assoluta e permanente” spetta l’esenzione su tutti i farmaci (codice TOT 01).
Che la persona che goda di indennità di accompagnamento, anche se minore, sia altresì persona invalida civile al 100% lo si comprende facilmente dalla legge 18 del 1980, che così recita:
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Legge 11 febbraio 1980, n. 18 (in Gazz. Uff., 14 febbraio, n. 44).
Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.
Articolo 1
Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E , lettera a- bis , n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.
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Quindi concedere l’indennità di accompagnamento ai minori implica che questi siano innanzitutto totalmente inabili.
Non ricorre invece, nel caso di minori, il secondo requisito, la titolarità “di pensione di inabilità assoluta e permanente” non potendo detti minori percepirla, per espressa previsione di legge, in quanto trattamento economico riservato a chi è in età lavorativa. Ma interpretata così la regola escluderebbe altresì tutti quegli invalidi civili al 100% non titolari di pensione poiché titolari di reddito superiore al limite calcolato annualmente dall’INPS sulla base di una percentuale di incremento fissata con decreto ministeriale. Al più essi rientrerebbero più facilmente nel campo di applicazione del diritto all’esenzione per motivi di reddito. E con la predetta interpretazione andrebbe a costituirsi un grave elemento di discriminazione fra i totalmente inabili a seconda che essi siano o meno maggiorenni.
Ma leggendo con più attenzione il documento citato notò altresì dei codici, contrassegnati dalla lettera C seguita da un numero a due cifre, che non si comprende se siano ancora in vigore e che si rifanno al seguente decreto ministeriale il quale prescrive:
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Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 1° febbraio 1991
6. 1. I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario:
a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1ª alla ª;
b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
c) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª;
d) invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
e) invalidi civili con assegno di accompagnamento;
f) ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7, L. 2 aprile 1968, n. 482.
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In particolare il codice riportato dal documento della Regione consultato per gli invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento è il “C02”.
Alla luce di quanto su esposto sono a chiederVi se l’interpretazione data dall’Ufficio Ticket dell’AUSL del Comune di Corato sia corretta o se invece ai minori che necessitano di assistenza continua e accompagnamento spetti l’esenzione per tutti i farmaci inclusi nel prontuario.
Nella speranza di un cortese riscontro ringrazia e porge distinti saluti.
Nunzio
C'è qualcuno che può parlarci della Sua esperienza in merito?
Se mi rispondono Vi aggiornerò naturalmente sulla mia.