Elisa ha fatto la visita oculistica ed è risultata miope con un -5, quindi le mancano 15 diottrie, una vera talpina 
Sabato siamo andati ad ordinarle gli occhiali, montatura speciale e lenti speciali....
Mi sorge il dubbio: essendo invalida civile, ma per la legge 104 non avrebbe diritto all'IVA al 4% ?
francesco
19-03-2007, 20:54
penso di sì vedi a questo link pag. 19
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb75680a84de497/disabili_2005.pdf
ora approfondisco la questione ti dico tra un paio di giorni
grazie mille.
da una prima occhiata sembrerebbe possibile deduzione IRPEF del 19% per la quota eccedente i 129 € e rotti....
Comunque la sensazione che ho, è che la materia sia alquanto lacunosa e soggetta a diverse interpretazioni....
francesco
22-03-2007, 10:39
Ti allego quanto segue:
dovrebbe rientrare nella Tabella A (aliquota 4%)- parte seconda punto n°30 e 33° del DPR 26/10/1972n°633:
 
   30) apparecchi    di     ortopedia   (comprese    le     cinture    medico- 
chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture  (docce,  stecche  e simili);
oggetti  ed  apparecchi  di protesi dentaria, oculistica ed altre;  apparecchi
per  facilitare  l'audizione  ai  sordi  ed  altri apparecchi   da  tenere  in
mano, da portare sulla persona o da inserire  nell'organismo,  per  compensare una deficienza o una infermita'  (v.d. .19);                                
  31) poltrone   e veicoli  simili  per  invalidi  anche  con  motore o  altro
meccanismo di   propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e
altri mezzi   simili   atti   al   superamento di barriere architettoniche per
soggetti con    ridotte    o    impedite capacita' motorie; motoveicoli di cui
all'articolo 53,   comma   1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30
aprile 1992,   n.   285,  nonche' autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1,
lettere a),   c)   ed   f),   dello  stesso decreto, di cilindrata fino a 2000
centimetri cubici   se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con
motore diesel,   anche   prodotti   in  serie, adattati per la locomozione dei
soggetti di   cui   all'articolo   3  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con
ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai
familiari di   cui essi sono fiscalmente a carico, nonche' le prestazioni rese
dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i
relativi accessori   e   strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei
confronti dei  soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1,
lettere a),   c)   ed   f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di
cilindrata fino   a   2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800
centimetri cubici   se   con  motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a
soggetti sordomuti,ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; 
  32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;                              
  33) parti, pezzi staccati  ed accessori  esclusivamente  destinati  ai  beni
indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32;
Ora il prblema è capire se nella mente del legislatore protesi oculistica = occhiali. Sto approfondendo, ti faccio sapere
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