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Visualizza la versione completa : Riconoscimento dell'accompagnamento



annelise
08-03-2007, 16:06
Buongiorno dott. D'Ovidio.

Sono la mamma di Pietro nato il 23/4/2006 con la sindrome di Down.
Ho fatto richiesta all'ufficio invalidi di Gallarate (VA) in data 12/7/2006 per il riconoscimento dell'invalidità e la legge 104.

Sono stata convocata il 24/10/2006 all'ASL per l'accertamento e in seguito mi sono arrivati due fogli:

- uno dove è indicato che Pietro ai sensi della legge 289/90 è riconosciuto "MINORE NON DEAMBULANTE con difficoltà persistenti a svolgere compiti e le funzioni proprie della sua età"

- uno dove sono indicati due SI a questi due punti:
A) "SUSSISTONO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1"

B) "SUSSISTONO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 3"

Pietro oltre alla sindrome di Down non ha avuto nessuna complicazione (cardiopatie, ecc...) è solo un bimbo nato prematuro e sottopeso.

Noi risiediamo a Gallarate (VA) in Lombardia. Vorrei sapere se è il caso di presentare ricorso perchè venga riconosciuto l'accompagnamento oppure sarebbe una causa persa?

Per l'accompagnameneto ho letto che la persona non deve essere in grado di svolgere almeno un atto della vita quotidiana. Pietro ha 10 mesi e come tutti i bambini della sua età non sa svolgere nessun compito. Quindi sulla base di che cosa una commissione medica decide che un bambino così piccolo ha diritto all'accompagnamento oppure no?

La ringrazio per la sua attenzione.

Cordiali saluti

DOvidio
09-03-2007, 20:59
Egr. Sig.ra Annelise,
la risposta che le sto per dare è in verità insita nella sua domanda, laddove mi dice che Pietro, come tutti i bambini della sua età, non sa svolgere nessun compito.
In realtà, l’indennità d’accompagnamento risulta compatibile con qualsiasi età e soprattutto non vi sono limiti reddituali da osservare per la sua concessione. Pertanto, anche Pietro, di soli 10 mesi, a rigore di normativa, ne potrebbe usufruire. Tuttavia, giova ricordare che i requisiti medico-legali per a sua concessione consistono in:
a)impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
b)necessità d’assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Ebbene, i compiti e le funzioni al di fuori dell’età lavorativa non sono stabiliti per legge e variano con le fasce di età. Così, prima dei 2 anni, al di là dei rari casi di gravissimo arresto dello sviluppo psico-fisico, è difficile apprezzare reali difficoltà nel bambino; superati i 2 anni la deambulazione ed il linguaggio prima, l’apprendimento scolastico ed i rapporti di relazione poi, consentono di differenziare abbastanza facilmente chi ha difficoltà e chi no, in modo da consentire alla Commissione di indirizzarsi meglio.
Ne deriva che, nel caso di Pietro, le consiglierei di soprassedere per un anno ed inoltrare poi una nuova richiesta d'indennità d'accompagnamento, anzichè intraprendere ora la via giudiziaria.
Cari saluti :).
Dr. D'Ovidio