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Visualizza la versione completa : D.l. n. 90/2014 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amm.va



aldo
25-06-2014, 12:35
Riporto in calce l'art. 25, comma 6, del decreto legge che sta per essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale

"Ai minori titolari dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell’indennità di comunicazione di cui all’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all’articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore".

Ciò significa che al compimento della maggiore età chi già gode dell'indennità di accompagnamento potrà godere della pensione di invalidità in base a semplice domanda e senza sottoporsi a nuove visite (purché sussistano i requisiti di reddito).

mela
25-06-2014, 15:23
Ottimo, grazie Aldo dell'anticipazione!

GIUSI
25-06-2014, 17:00
Bene :-)

Anna211061
29-06-2014, 19:51
mia figlia ha l'indenità di sordità ma ha la vista prevista di controllo x vedere se è sempre sorda a 10 anni....devo chiedere al imps se è ancora così ??o va in automatico adesso nn ho capito?

aldo
29-06-2014, 20:04
mia figlia ha l'indenità di sordità ma ha la vista prevista di controllo x vedere se è sempre sorda a 10 anni....devo chiedere al imps se è ancora così ??o va in automatico adesso nn ho capito?

Ciao Anna,
in base all'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, <<I soggetti per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)>>

Tra le patologie individuate dal Decreto ministeriale richiamato dalla norma è previsto, al punto 12, il <<Deficit totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia>> che deve però essere certificato dalla seguente documentazione sanitaria: Diagnosi della specifica condizione patologica causa di sordità prelinguale e conseguente grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione funzionale: - esame audiometrico; - impedenziometria; - potenziali evocati uditivi..

Se tuo figlio è affetto da questa specifica forma di sordità certificata dalla documentazione sanitaria predetta, puoi anche presentarti a visita, produrla per ottenere di non essere più chiamata e comunque per non essere sottoposta alla visita.

In questi casi, infatti, la legge consente all'INPS di effettuare la verifica solo per le situazioni definite <<incerte>>.

Un abbraccio,

Aldo