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Nunzio
06-04-2006, 22:34
Subito dopo la nascita di Vittorio effettuai una ricerca :lente: sulle norme riguardanti le persone con SdD. Trovai subito quella che riporto di seguito in rosso corsivo ma poi, preso da norme più importanti, quasi la dimenticai :cry: .
La lettura di un libro degli Avvocati Ferri, Aquilani e Saraceno sul tema dell'invalidità e l'handicap ha consentito di ricordarmela :lol: .

La norma dice:

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302). - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

Articolo 97
(Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili)

2. I cittadini affetti dalla sindrome di Down e i soggetti portatori di gravi
menomazioni fisiche permanenti nonché i soggetti disabili mentali gravi sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche, finalizzate
all'accertamento della disabilità, ad esclusione dei casi in cui vi sia specifica
richiesta del medico di famiglia.

Sinceramente la norma è formulata in modo alquanto infelice e palesa l'assoluta mancanza di dimestichezza in materia da parte dell'estensore :evil: , poichè non esistono visite annuali che si ripetono annualmente (nè esistono norme che le prescrivono) per le persone con le caratteristiche ivi descritte.
Ma siccome le norme si interpretano in modo che abbiano un senso (così dicono a scuola e i nostri padri del diritto :prof: ), devo desumere che "i cittadini affetti dalla sindrome di Down ..." sono esonerati da visite di revisione e da quelle di controllo a sorteggio :tt2: .

Chi ha orecchie per intendere...

Ciao!

drdlrz
07-04-2006, 11:31
Nunzio, quella norma è stata più volte modificata (probabilmente proprio per i problemi che rilevi tu), e attualmente il testo è questo:

97. Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalla L. 31 marzo 1980, n. 126, e dalla L. 24 gennaio 1986, n. 31 (190).

2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione (190/a).

3. In attuazione dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell'indennità di accompagnamento. Per l'anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.


------------------------

(190) Le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen sono state determinate con D.M. 14 marzo 2001.


(190/a) Comma prima sostituito dal comma 7 dell'art. 42, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione, poi modificato dall'art. 3, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 ed infine così sostituito dall'art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, come modificato dalla relativa legge di conversione.
Purtroppo ho provato a fare una ricerca veloce ma non trovo alcun decreto che rechi l'elenco di cui al comma 2... che potrebbe interessare chi di noi ha beccato l'accompagno, dato che credo che la sdd possa assimilarsi ad una "patologia stabilizzata". O no? ;)

paola76
07-04-2006, 11:54
Io avevo letto da qualche parte che per essere esonerati dalle revisioni, per la sindrome di Down è sufficiente il cariotipo, infatti, dato che anche Alice ha una trisomia parziale, non so se possa rientrare in questo con la presentazione del cariotipo. Volevo un altro chiarimento, se possibile: Nel verbale 104 di Alice c'è scritto che ha carttere permanente e che non è necessaria la revisione, in quello per l'invalidità invece c'è scritto "rivedibile tra 5 anni". é così anche per i vostri bambini? e che codice gli è stato attribuito? secondo me per Alice hanno fatto un pò di confusione!!

drdlrz
07-04-2006, 12:35
Paola, quella è un'altra legge, la finanziaria per il 2003:


L. 27-12-2002 n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

articolo 94. Disposizioni varie.

comma 3. In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. Per l'accertamento delle condizioni di invalidità e la conseguente erogazione di indennità, secondo la legge in vigore, delle persone affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unità di valutazione Alzheimer.

Nunzio
07-04-2006, 18:16
Nunzio, quella norma è stata più volte modificata (probabilmente proprio per i problemi che rilevi tu), e attualmente il testo è questo:

97. Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili.

2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione (190/a).


Purtroppo ho provato a fare una ricerca veloce ma non trovo alcun decreto che rechi l'elenco di cui al comma 2... che potrebbe interessare chi di noi ha beccato l'accompagno, dato che credo che la sdd possa assimilarsi ad una "patologia stabilizzata". O no? ;)

La modifica riportata da drdlrz è la più recente (decreto legge 10 gennaio 2006, n.4) ed è quella che fornisce, rispetto alle altre, nella misura più vaga la definizione di chi ne sarà il beneficiario. Il decreto, atteso dai tempi di Mosè (c'erano precedenti norme che lo prevedevano), non è stato ancora emanato (così mi risulta).

Sicuramente il Ministero farà rientrare, tranne casi di amnesie, la sindrome di Down fra le patologie stabilizzate (sorvolando sul fatto che la SdD, forse, una patologia non lo è affatto). Il punto è che con questa modifica si è costretti ad aspettare il decreto in questione.

Riporto il testo in vigore prima di quest'ultima modifica, che ritengo potesse applicarsi direttamente alle persone con SdD senza l'attesa di decreti e che le Commissioni potevano già applicare:

Art. 97.

(Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili)

2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidita. (3)
3. In attuazione dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell'indennità di accompagnamento. Per l'anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.

(3) Comma così modificato dall'articolo 42, comma 7 della Legge 24 novembre 2003, n. 326

Ritengo perciò che i genitori dei bambini con SdD visitati dal 1° gennaio 2001 al 10 gennaio 2006 possano in qualche modo contestare la previsione di una visita di revisione nei loro verbali.

Quello che non è mai cambiato, nella norma in esame, è il comma 3:

3. In attuazione dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell'indennità di accompagnamento. Per l'anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.

E qui anche i nostri padri del diritto si chiederebbero quale sia l'interpretazione avente un senso!




Io avevo letto da qualche parte che per essere esonerati dalle revisioni, per la sindrome di Down è sufficiente il cariotipo, infatti, dato che anche Alice ha una trisomia parziale, non so se possa rientrare in questo con la presentazione del cariotipo. Volevo un altro chiarimento, se possibile: Nel verbale 104 di Alice c'è scritto che ha carttere permanente e che non è necessaria la revisione, in quello per l'invalidità invece c'è scritto "rivedibile tra 5 anni". é così anche per i vostri bambini? e che codice gli è stato attribuito? secondo me per Alice hanno fatto un pò di confusione!!


Attualmente non esiste la norma citata da Paola; credo però che la fattispecie seguirà quella della SdD: se si prevederà l'esonero per la SdD, lo sarà per tutte le altre dello stesso tipo.

Nel verbale ai sensi della legge 104 non è scritto circa la necessità della revisione in quanto c'è l'apposita legge citata da drdlrz.

Non parlerei poi di codici per l'invalidità civile poichè potrebbe essere fuorviante a causa della leggera difformità dei modelli utlizzati dalle commissioni. Riferendoci alla parte descrittiva, i casi relativi ai minori non possono che essere due:
1) la necessità di assistenza continua ai sensi della legge 18 del 1980 (che comporta l'erogazione dell'indennità di accompagnamento - 450 euro);
2) le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età ai sensi della legge 289 del 1990 (che comporta l'erogazione dell'indennità di frequenza - 239 euro).

Le due indennità non si cumulano.

paola
28-08-2006, 23:41
Dal sito www.handylex.it
Semplificazione amministrativa e disabilità nuove norme
Il Senato nella seduta di ieri ha approvato in via definitiva la conversione con modificazioni del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

L'articolo 6 della nuova norma, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce alcuni elementi di novità riguardo ai procedimenti di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap.

Alle regioni è data facoltà di adottare disposizioni per semplificare le procedure di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap. Con questa indicazione il Legislatore ha voluto promuovere un superamento di alcuni ostacoli burocratici, primo fra tutti quello delle ripetizioni delle valutazioni medicolegali. La nuova norma suggerisce l'unificazione delle diverse visite di accertamento in modo da evitare un sovraccarico per la Pubblica Amministrazione ed un disagio per il cittadino. La disposizione sarebbe stata più completa se avesse incluso anche le valutazioni connesse all'accertamento relativo alla legge 68/1999 cioè quelle necessarie ai fini del collocamento mirato.

Il comma 3 dello stesso articolo, tenta di affrontare un problema piuttosto datato: quello della ripetizione delle visite di accertamento negli anni anche per soggetti che hanno patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili. Questa indicazione raccoglie, parzialmente, le istanze più volte espresse dalle Associazioni.

La norma sostituisce l'ambiguo articolo 97 della Legge 388/2000, peraltro mai applicato, con una nuova disposizione che prevede che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.

Con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, saranno individuate le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione. Lo stesso decreto indicherà la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.

Quasi superfluo sottolineare che in assenza di quel decreto il principio espresso dalla norma è difficilmente applicabile.

La nuova norma, che pure va giudicata positivamente, lascia perplessi rispetto al vincolo della titolarità dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione. Infatti vi sono patologie o menomazioni assolutamente stabilizzate e non reversibili che non danno titolo all'indennità di accompagnamento. Pensiamo ad esempio ad alcune amputazioni.
pubblicato il 1 marzo 2006

Nunzio
29-08-2006, 00:05
Dal sito www.handylex.it

...

Alle regioni è data facoltà di adottare disposizioni per semplificare le procedure di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap.

...

Con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, saranno individuate le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione.
...
Quasi superfluo sottolineare che in assenza di quel decreto il principio espresso dalla norma è difficilmente applicabile.



La legge della Regione Puglia in merito, pubblicata proprio alcuni giorni fa sul Bollettino, sì è limitata a rinviare a una deliberazione di Giunta.

Non mi risulta sia stato approvato alcun decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, che individui le patologie esenti da nuovo accertamento.

cangel
29-08-2006, 00:53
Per quanto ne so attualmente chi percepisce l'indennità di accompagnamento per la S.d.D, è valida fino ai 18 anni e dopo la tolgono perchè i ragazzi Down possono lavorare secondo lo Stato Italiano :shock:

paola
29-08-2006, 01:01
Cangel fino ai 18 anni è accettabile e non la vedo così scandalosa la revisione, visto che ci auguriamo tutti che i ns figli abbiano un inserimento lavorativo in qualche modo ;) invece la trovo scandalosa ogni 3 anni x una patologia come la sdd se ti riconoscono il minimo di legge per giunta! :evil:

livia
29-08-2006, 01:12
Infatti Paola è assolutamente scandaloso.
Noi due o tre anni fa, quando ilaria percepiva l'indennità di frequenza, siamo stati convocati a Cuneo per una revisione della patologia, ai fini appunto dell'erogazione della indennità.
Noi, facendo una lettera, allegando la mappa cromosomica abbiamo scritto loro che purtroppo chi ha questa patologia ce l'ha per tutta la vita e pertanto ci pareva assurdo una revisione e così non ci siamo andati.
Probabilmente avranno percepito la nostra incavolatura dalla lettera e non ci hanno più richiamati

drdlrz
07-09-2006, 13:10
Non mi risulta sia stato approvato alcun decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, che individui le patologie esenti da nuovo accertamento.

vi copio la risposta dell'Avv. Nocera ad una mia richiesta di chiarimento in merito alla questione delle revisioni mediche.



Gentile Signora,
deve tener presente che esistono due tipi di visite medicolegali: quella per l’accertamento dell’handicap e quelle per la quantificazione della percentuale di invalidità civile ai fini dell’indennità di accompagnamento e delle pensioni.
La L.n. 388/00 riguarda solo la non rivedibilità ai fini della dichiarazione di handicap grave. Nulla è mutato rispetto alla rivedibilità ai fini della percentuale di invalidità per l’indennità di accompagnamento. La norma del 2006 attende l’emanazione di un decreto del Ministro della sanità per potersi applicare anche alle visite per l’indennità di accompagnamento.
Cordiali saluti.
Salvatore nocera

Nunzio
14-09-2006, 13:48
Spulciando qua e là:

http://www.avitoscana.org/doc/MinisteroEconomiaGuerri.pdf

Abbiamo perlomeno saputo che al 30 settembre 2005 il gruppo di lavoro interministeriale era al lavoro per elaborare una lista dettagliata delle patologie esenti dalla ripetizione delle visite di controllo.

Incrociamo le dita!

paola76
19-10-2006, 17:31
Scusa Nunzio, è passato più di un anno! Sono ancora al lavoro quelli della commissione? Hai più avuto notizie?

Nunzio
19-10-2006, 17:34
Scusa Nunzio, è passato più di un anno! Sono ancora al lavoro quelli della commissione? Hai più avuto notizie?

Io no! Mi dispiace!