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Visualizza la versione completa : Modifiche legge 104



drdlrz
10-11-2010, 11:37
E' appena stata pubblicata la legge 4 novembre 2010, n. 183, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
(Supplemento ordinario n. 243/L alla GAZZETTA UFFICIALE 9-11-2010, disponibile sul sito www.gazzettaufficiale.it) che reca all'articolo 24 modifiche alla legge 104/1992.
Vi linko una scheda riassuntiva delle principali modifiche introdotte: http://www.cislscuolafvg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=666:scheda-di-lettura-modifica-legge-1041992&catid=34:generale&Itemid=123

GIUSI
10-11-2010, 18:58
:pc: Vorrei leggerlo.....ma 'mannaggia' all'antivirus di mio marito (..ed all'unica ora di informatica di 20 anni fa!!!!)

drdlrz
14-12-2010, 13:29
Permessi per l'assistenza a familiari disabili, modificata la L.104/92
Varie modifiche alla disciplina dei permessi per l’assistenza alle persone con gravi disabilità sono introdotte nell’ordinamento dalla L. 183/2010 entrata in vigore il 24 novembre 2010. È stata parzialmente innovata la disciplina dettata dalla Legge n. 104/92, e dal decreto legislativo n.151/01. Tra le principali novità: restrizione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi; eliminazione del requisito della convivenza; decadenza nel caso di insussistenza dei requisiti; istituzione della banca dati presso il Dipartimento della funzione pubblica. Due circolari, del Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 13 del 6 dicembre 2010), e dell’INPS (n. 155, del 3 dicembre 2010) chiariscono le nuove norme. Con la nuova norma la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti e affini entro il secondo grado. La nuova disposizione menziona espressamente il coniuge tra i lavoratori titolari della prerogativa; si passa inoltre dal terzo al secondo grado di parentela. È prevista un’eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età o siano anch’essi affetti da “patologie invalidanti” oppure siano deceduti o “mancanti”: in tali casi la legittimazione alla titolarità di permessi è estesa anche ai parenti e affini entro il terzo grado. L’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma comprende anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Il concetto di “patologia invalidante” consente l’estensione dal secondo al terzo grado di parentela o affinità. Possono considerarsi invalidanti: le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale; le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici; le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

qui trovate il dossier del Governo
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/modifiche_104/index.html

dards
15-02-2011, 14:23
Le modifiche citate apportate alla legge 104 sono illustrate nella circolare 6 dicembre 2010, n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica, che è stata pubblicata nella GU n. 36 del 14-2-2011.
Il link al testo pubblicato in GU è http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-14&task=dettaglio&numgu=36&redaz=11A01923&tmstp=1297764765241
Nel caso non funzioni potete consultare il testo anche su http://www.innovazionepa.gov.it/media/608472/circolare13-2010.pdf

drdlrz
02-03-2011, 13:04
A seguito dell’entrata in vigore della legge 183/2010 con la quale sono state introdotte, all’articolo 24, nuove disposizioni sui permessi retribuiti a favore dei dipendenti che assistono familiari con disabilità grave, la circolare 45/2011 dell'INPS fornisce un quadro riepilogativo della disciplina in materia dei permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/1992. Ricordiamo le principali novità introdotte in materia:viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di disabilità grave; non è ammessa l’alternatività tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore, la sola eccezione è prevista per i genitori di figli con disabilità grave ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per persona disabile; non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell’assistenza; il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere; viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia; viene istituita una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai benefici in materia.

MARTY
03-03-2011, 11:56
Ho una domanda da farvi , magari potete aiutarmi... sto vivendo un periodo bruttissimo al lavoro ... e sono quasi convinta di dare le dimissioni... praticamente sono scoppiata ...
Con il nuovo lavoro non avevo chiesto la 104 per Martina , l'avevo passata a Carlo, io posso ripensarci e chiederla per me , e soprattutto con la 104 io sarei esonerata dal lavoro notturno...? Purtroppo mi stanno mettendo nella condizione di studiarmi una soluzione per restare ... visto che lo stipendio mi serve ... ma nello stesso tempo non ho proprio voglia di tornare alle due di notte sempre ... già mi bastano due sere ... qui ne aggiungono ...mi tolgono riposi, mi mettono turni di 7 giorni su 7 ... con straordinari obbligatori ecc ecc ecc ... sinceramente io sono assunta come categoria protetta e il mio fisico non regge ad una situazione cosi' stressante !

mamma lidia
03-03-2011, 17:54
Ho una domanda da farvi , magari potete aiutarmi... sto vivendo un periodo bruttissimo al lavoro ... e sono quasi convinta di dare le dimissioni... praticamente sono scoppiata ...
Con il nuovo lavoro non avevo chiesto la 104 per Martina , l'avevo passata a Carlo, io posso ripensarci e chiederla per me , e soprattutto con la 104 io sarei esonerata dal lavoro notturno...? Purtroppo mi stanno mettendo nella condizione di studiarmi una soluzione per restare ... visto che lo stipendio mi serve ... ma nello stesso tempo non ho proprio voglia di tornare alle due di notte sempre ... già mi bastano due sere ... qui ne aggiungono ...mi tolgono riposi, mi mettono turni di 7 giorni su 7 ... con straordinari obbligatori ecc ecc ecc ... sinceramente io sono assunta come categoria protetta e il mio fisico non regge ad una situazione cosi' stressante !

Ti consiglio di leggere il sito di handylex dove sicuramente trovi tutte queste risposte.

Per quel che ricordo, la 104 la puoi dividere con tuo marito, fare quindi a metà dei vari permessi (i tre giorni mensili o i due anni frazionabili). Quindi quando scade il rinnovo annuale dei permessi da fare all'INPS, chiedi questo cambiamento, non dovrebbero esserci problemi. ( non so se puoi anticipare il cambiamento se il rinnovo non è scaduto).
Se hai bisogno di un periodo di riposo, potresti chiedere parte dell'aspettativa dei due anni.
Inoltre credo che potresti non fare i turni notturni (cosi' come ci sono agevolzioni per lavorare nella sede piu' vicina alla propria abitazione in caso di grosse società).
Se vuoi sentiamoci per mp. se posso ti aiuto volentieri.
ciao ciao

Corinne.r
03-03-2011, 19:43
Se non ricordo male fino ai dodici anni del bambino hai diritto a non fare la notte. Ma controlla sul sito che ti ha consigliato mamma Lidia che è ben fatto

MARTY
04-03-2011, 12:02
Ti consiglio di leggere il sito di handylex dove sicuramente trovi tutte queste risposte.

Per quel che ricordo, la 104 la puoi dividere con tuo marito, fare quindi a metà dei vari permessi (i tre giorni mensili o i due anni frazionabili). Quindi quando scade il rinnovo annuale dei permessi da fare all'INPS, chiedi questo cambiamento, non dovrebbero esserci problemi. ( non so se puoi anticipare il cambiamento se il rinnovo non è scaduto).
Se hai bisogno di un periodo di riposo, potresti chiedere parte dell'aspettativa dei due anni.
Inoltre credo che potresti non fare i turni notturni (cosi' come ci sono agevolzioni per lavorare nella sede piu' vicina alla propria abitazione in caso di grosse società).
Se vuoi sentiamoci per mp. se posso ti aiuto volentieri.
ciao ciao

I due anni di congedo li ho già usati quasi tutti , ho solo un mese ... che mi tengo ben stretto ... Ieri ne ho un po' discusso con la mia capa ... dice che mi darà chiusure non pesanti ... che si tarda si arriva all'una ... come già faccio del resto ... eviterà di darmi chiusure da tirare le 3 del mattino ... ... intanto mi sto guardando i turni e mi viene da spararmi ...l chiusure fino a mezzanotte almeno .. e l'indomani mattina puntuale 7.30 :.. praticamente dormo in ufficio ... Siamo effettivamente in una situazione di emergenza...

mamma lidia
04-03-2011, 13:46
I due anni di congedo li ho già usati quasi tutti , ho solo un mese ... che mi tengo ben stretto ... .

Mi spiace per la situazione, ti allego comunque la legge in merito al lavoro noturno:

"I lavoratori che hanno a proprio carico una persona con handicap non sono tenuti a prestare il lavoro notturno
Questa disposizione è stata ribadita da ultimo dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»)

All'articolo 53, che è quello relativo al lavoro notturno, si afferma:
...
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
...
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni."

in bocca al lupo!