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elsy63
05-02-2009, 16:14
Nei giorni scorsi, in un'audizione alla Camera, su interrogazione
parlamentare, il Governo ha rassicurato circa la soluzione imminente di
alcune sperequazioni relative all'erogazione del bonus per le famiglie,
con riferimento alle persone con disabilità.

Avevamo segnalato tali disequità in una nota precedente. Fra tutte,
quella più rilevante, riguardava la mancata concessione del bonus, nel
caso ad essere disabile fosse il richiedente stesso.
Il Ministro Tremonti aveva annunciato una specifica e risolutiva
Circolare dell'Agenzia delle entrate che, in effetti, è stata pubblicata
ieri. Circolare 3 febbraio 2009, n. 2/E . La Circolare è tutt'altro che
risolutiva e lascia esclusi molti Cittadini, pur disabili e pur in stato
di bisogno.

Presentiamo, quindi, di seguito condizioni, modalità ed esclusioni
relative al bonus, alla luce delle novità contenute nella nuova Circolare.
Il "/Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non
autosufficienza/" è stato introdotto dal Decreto-legge 185/2008,
convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L'Agenzia nella Circolare n. 2/2009 chiarisce, implicitamente ed
esplicitamente, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla lettura della
norma e corregge le istruzioni impartite nel precedente Provvedimento
del 5 dicembre 2008.


*Componente con handicap*

L'aspetto più rilevante riguarda i nuclei familiari in cui sia presente
un "*componente portatore di handicap*". Come noto il Decreto-legge
185/2008 prevede che, in questi casi, il bonus straordinario sia pari a
1000 euro e che il limite reddituale complessivo del nucleo sia elevato
a 35.000 euro.

La Circolare precisa cosa significhi "componente portare con handicap".
Precedentemente si faceva riferimento al solo* figlio con handicap*, ora
/"Il riferimento generico ai "componenti" del nucleo familiare porta a
ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui
nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro
familiare del richiedente, portatori di handicap ai sensi dell'articolo
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali ricorre la
condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del
Tuir."/
Quindi, il bonus -- in presenza di un reddito massimo di 35.000 euro, è
concesso *anche nel caso* il "componente con handicap" sia un
*familiare* a carico fiscale diverso dal figlio.
La nuova definizione *non comprende* comunque *il richiedente*. Se il
richiedente è persona con handicap -- secondo l'Agenzia delle entrate --
non va considerato ai fini del calcolo dei limiti di reddito.


*Quale handicap?*

Altro aspetto: quale grado di handicap va considerato? La Circolare si
riferisce genericamente all'articolo 3 della Legge 104/1992, quindi
senza precisare se debba esservi la connotazione di gravità. Tuttavia
nelle istruzioni alla compilazione dei moduli di richiesta, l'Agenzia
precisa che ci si riferisce all'art. 3 comma 3, della Legge 5 febbraio
1992, n. 104, cioè all'handicap con *connotazione di gravità*.


*Chi può richiedere il bonus*

Le istruzioni precisano che il bonus può essere richiesto, restando al
di sotto di una certa soglia, da chi ha percepito redditi che rientrano
nelle seguenti tipologie:
a) redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR);
b) redditi di pensione (art. 49, comma 2 del TUIR);
c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente tra i quali, ad esempio:
. compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione
e lavoro;
. redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
. compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
d) redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1 lettere i) e l) del TUIR,
qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal
coniuge non a carico, ossia:
. redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
. redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato
abitualmente;
e) redditi fondiari di cui all'art. 25 del TUIR, per un ammontare non
superiore ad euro 2.500,00, solo se considerati cumulativamente con il
reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.

*Non è chiaro* se le persone titolari di sole provvidenze assistenziali
per invalidità civili (pensione, assegno, indennità di accompagnamento o
di frequenza) o di solo assegno sociale possano richiedere il bonus.
Queste provvidenze, infatti, non rientrano in nessuno dei redditi
elencati. Dalla lettura delle istruzioni alla compilazione dei moduli
sembrerebbero, sorprendentemente, esclusi.


*Esclusioni*

Rimangono sicuramente esclusi dalla concessione del bonus:

* i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano
un qualsiasi reddito da lavoro o assimilato;
* i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che siano
titolari di pensione superiore ai 15.000 euro l'anno;
* i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla
composizione del nucleo e dalla presenza di un familiare a carico
con handicap grave.

Rimangono, inoltre, esclusi dalla concessione del* bonus maggiorato *a
1000 euro:

* i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano
un qualsiasi reddito da pensione (non da invalidità civile)
inferiore ai 15.000 euro l'anno (spettano loro 200 euro);
* i contribuenti il cui figlio o familiare con handicap grave abbia
percepito redditi superiori ai 2.840,51 euro (escluse pensioni e
indennità per minorazioni civili);
* i contribuenti, con reddito superiore ai 22.000 euro l'anno, nel
cui nucleo sia presente un familiare con handicap non grave;
* i contribuenti nel cui nucleo la persona con handicap sia il
richiedente stesso.

Dopo queste importanti precisazioni, riepiloghiamo, in parte riprendendo
e in parte aggiornando quanto già esposto nella nostra nota precedente.


*A quanto ammonta il bonus*

Il bonus è una misura straordinaria, quindi verrà erogato una volta
sola. Inoltre è previsto un solo bonus per nucleo familiare. Inoltre non
è concesso ai "single" a meno che non siano pensionati e con reddito da
pensione.
Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi
dell'intero nucleo e della composizione dello stesso.

* 200 euro, per il nucleo con unico componente e reddito da pensione
non superiore a 15 mila euro.
* 300 euro, per il nucleo familiare di *due persone* e reddito non
superiore a 17 mila euro.
* 450 euro, per il nucleo familiare di *tre persone* e reddito non
superiore a 17 mila euro.
* 500 euro, per il nucleo familiare di *quattro persone* e reddito
non superiore a 20 mila euro.
* 600 euro , per il nucleo familiare di *cinque persone *e reddito
non superiore a 20 mila euro.
* 1.000 euro, per il nucleo familiare di oltre *cinque persone* e
reddito non superiore a 22 mila euro.
* 1.000 euro, per il nucleo familiare in cui vi siano familiari a
carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell'art. 3
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito
complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.

Come già detto la circolare dell'Agenzia delle entrate restringe di
molto il concetto dell'handicap ai fini della concessione dei bonus,
introducendo l'elemento della gravità.
Il bonus straordinario non sarà computato né ai fini fiscali né a quelli
previdenziali e assistenziali. Nella sostanza non occorre riportarlo
nella denuncia dei redditi.


*Come si calcola il reddito*

La Legge n. 2/2009 e la Circolare 2/2009 precisano quali sono i redditi
da tenere in considerazione per individuare il diritto al bonus e il suo
ammontare.
Diversamente dalla Social Card, in questo caso non si fa riferimento
all'ISEE (indicatore di situazione economica equivalente), ma alla mera
somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, cioè del richiedente e
degli altri familiari. Più precisamente vanno sommati esclusivamente i
seguenti redditi:

* da lavoro dipendente e da pensione.
* redditi assimilati a lavoro dipendente (es. contratti a progetto,
lavori socialmente utili ecc.)
* lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi
richiede il bonus o del coniuge non a carico (l'importo da
indicare può essere desunto dalla relativa certificazione);
* redditi fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri
redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro.

L'Agenzia delle entrare, ampliando quanto espresso dal Legislatore,
precisa però che i redditi sopra elencati vanno sommati al reddito
derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Dalla concessione del bonus sono esclusi i lavoratori autonomi,
indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla
presenza di un familiare a carico con handicap grave.
Non vengono, ovviamente, computate le provvidenze economiche per
invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che, come noto, sono
escluse da imposizione IRPEF.


*Quale nucleo familiare?*

Il nucleo familiare cui far riferimento è lo stesso previsto
dall'articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e cioè, oltre al
richiedente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i
figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati
e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli
e sorelle), a condizione che siano conviventi. Di tutte queste persone,
vanno sommati tutti i relativi redditi complessivi e nel modulo va
indicato il grado di parentela con il richiedente.


*Redditi e nucleo di che anno?*

I richiedenti il bonus possono scegliere se riferirsi al reddito e alla
composizione del nucleo familiare del 2007 o a quella del 2008.
Può essere un vantaggio nel caso in cui nell'anno precedente il nucleo
fosse più numeroso e i redditi inferiori.
A seconda dell'anno prescelto, variano anche le scadenze di presentazione.


*A chi presentare la richiesta?*

La domanda va redatta sui moduli predisposti dall'Agenzia delle Entrate.
I tempi sono stati prorogati di un mese rispetto alle indicazioni
precedenti.
I moduli sono due:

* il* primo modulo* è quello da usare se si presenta la domanda al
sostituto d'imposta, cioè il datore di lavoro o l'ente
pensionistico. Se si sceglie come anno di riferimento il 2007, il
termine ultimo è il 28 febbraio 2009. È il 31 marzo 2009, se
l'anno prescelto è il 2008.
* il *secondo modulo* è quello da usare se si presenta la domanda
direttamente all'Agenzia delle entrate. In questo caso la scadenza
è il 30 aprile 2009, qualora ci si riferisca al reddito e alla
composizione del nucleo nel 2007, e il 30 giugno nel caso si
assuma a riferimento il 2008.

In entrambi i casi si può (è consigliabile) appoggiarsi ad un CAAF
(Centro Autorizzato di assistenza fiscale).

La Legge e la circolare dell'Agenzia delle entrate non sono chiari sulle
procedure che debbono seguire i titolari di sole provvidenze economiche
assistenziali (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e titolari di
assegno sociale), visto che di fatto non esiste un sostituto d'imposta,
ma un ente erogatore (INPS), oltre ai dubbi espressi più sopra.


*Come avviene il pagamento?*

Il pagamento del bonus è a cura del sostituto d'imposta (datore di
lavoro, amministrazione pubblica, ente pensionistico).
Il sostituto d'imposta per pagare il bonus usa le ritenute e i
contributi che abitualmente trattiene sugli stipendi o sulle pensioni e
che nel mese successivo versa agli enti previdenziali.
Il decreto legge stabilisce che il sostituto d'imposta effettua i
versamenti nei limiti della disponibilità di ritenute e contributi. Se
finisce i fondi, non effettua il pagamento dei bonus. Paga in ordine di
presentazione delle domande.
Comunica poi all'Agenzia delle Entrate i dati sui bonus versati e su
quelli inevasi.
I pagamenti avvengono entro il 31 marzo 2009 per i lavoratori dipendenti
ed entro il mese di marzo per i pensionati.
Chi rimane escluso può presentare una nuova domanda all'Agenzia delle
Entrate, appoggiandosi eventualmente ad un CAAF (Centro autorizzato di
assistenza fiscale), entro il 30 aprile, oppure far valere il beneficio
in occasione della denuncia dei redditi del 2008.
Se il bonus non viene erogato attraverso il sostituto, la domanda va
presentata all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno a meno che non
si tratti di contribuenti obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei redditi, nel qual caso la domanda va anticipata alla
presentazione della denuncia stessa.
Anche in questo caso il Legislatore non ha precisato i tempi e le
modalità di richiesta e di pagamento del bonus nel caso di invalidi o
pensionati sociali titolari di sole prestazioni pensionistiche
assistenziali, sempre che ne abbiano diritto.

*Consulta anche:*

* Modello per la presentazione della domanda al sostituto d'imposta
<http://www.handylex.org/gun/bonus/bonus_sostituto_modello.pdf>
* Istruzioni per la presentazione della domanda al sostituto
d'imposta
<http://www.handylex.org/gun/bonus/bonus_sostituto_istruzioni.pdf>
* Modello per la presentazione della domanda all'Agenzia delle
entrate <http://www.handylex.org/gun/bonus/bonus_agenzia_modello.pdf>
* Istruzioni per la presentazione della domanda all'Agenzia delle
entrate
<http://www.handylex.org/gun/bonus/bonus_agenzia_istruzioni.pdf>
* Circolare n. 2/2009 dell'Agenzia delle entrate
<http://www.handylex.org/gun/bonus/c020209.pdf>