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Visualizza la versione completa : Dopo la cai, dopo il vaticano, adesso anche le banche contro i disabili!!!!!!!!!!



elsy63
07-12-2008, 11:11
BANCHE anche esonerate dall'obbligo di assumere portatori di handicap

Uno sportello bancario
TROVARE lavoro in una banca potrebbe presto diventare più difficile per le persone disabili. Il tutto per via di un parere ufficiale richiesto dall'Abi, l'Associazione bancaria italiana, al ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, circa la possibilità, per le banche stesse, di essere esonerate dal collocamento obbligatorio dei disabili. Richiesta alla quale il ministero ha risposto con un sostanziale via libera. Una vicenda denunciata dalla Falcri, la Federazione autonoma dei lavoratori del credito e del risparmio, che critica sia l'Abi, per aver anche solo avanzato tale ipotesi, che il dicastero del Welfare, per il suo parere favorevole.

Nei mesi scorsi, l'Abi aveva scritto al ministero, chiedendo di sapere se "la sospensione degli obblighi occupazionali" previsti dalla legge 68/1999 (che tutela appunto il collocamento dei disabili), potesse essere concessa a quelle banche che avevano fatto ricorso al cosiddetto "fondo di solidarietà" del settore, che si attiva negli stati di crisi. Richiesta facilmente spiegabile: l'articolo 3 della legge sul collocamento dei disabili prevede l'esonero da questo obbligo esclusivamente nel caso di aziende che, a fronte di una crisi, ricorrano a procedure di mobilità, a contratti di solidarietà, o alla cassa guadagni strordinaria. Le banche italiane - che, come rileva il ministero, "sono sprovviste di ammortizzatori sociali" - hanno appunto istituito un apposito fondo di solidarietà.

L'Abi, di fatto, chiedeva di sapere se l'adesione a questo fondo, che potrebbe essere assimilato alla cassa guadagni straordinari, potesse esonerare le banche dall'obbligo di assumere disabili. La risposta del ministero, firmata dal direttore generale per l'attività ispettiva, Paolo Pennesi, è positiva: il fondo interviene nel caso di crisi e, dunque, cancella l'assunzione obbligatoria per i portatori di handicap. "Non si ravvede quindi una valida motivazione - conclude il documento del ministero - che possa giustificare la non operatività della sospensione degli obblighi assuntivi, anche per le aziende di credito che hanno fatto ricorso al fondo in questione".

Nelle settimane successive, l'Abi ha così inviato una circolare agli istituti di credito, informandoli di questa valutazione ministeriale. Naturalmente, l'adeguarsi alle indicazioni fornite dal dicastero nella risposta al quesito esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili. A oggi non è ancora possibile sapere quante e quali banche abbiano deciso di seguire questo parere ministeriale.

Il sindacato dei lavoratori del comparto bancario, parlando di una "brutta figuraccia dell'Abi", promette battaglia: "Crediamo sia inaccettabile che cittadini già duramente colpiti trovino ancora più difficoltà a integrarsi nel mondo del lavoro, perché anche le porte delle ricche banche potrebbero chiudersi a causa di un'interpretazione distorta".

Roberto Ferrari, segretario nazionale della Falcri, fa notare che "le banche non hanno adottato il fondo di solidarietà per effettive crisi aziendali, ma per scelte strategiche che possono portare a una diminuzione del personale in età avanzata. E' impensabile accomunare le aziende in crisi con banche che, negli ultimi anni, hanno registrato utili stratosferici. Il ministero, nel formulare il suo parere, non ha tenuto conto di questa sostanziale differenza". "A oggi - spiega - tutte le banche hanno aderito al fondo in questione e, quindi, il numero degli istituti che potrebbero ritenersi esonerati dall'assunzione dei disabili è altissimo". Il sindacato ha anche scritto una lettera preoccupata al ministero delle Pari Opportunità: "Ma dopo questa missiva, l'Abi ci ha minacciato, per iscritto, di interrompere le relazioni sindacali".

La Falcri, però, non chiude al dialogo: "Se l'Abi dovesse dichiarare che non ha alcuna intenzione di dare seguito al parere del ministero, e che continuerà ad assumere regolarmente disabili, noi ne saremmo lieti, e riconosceremmo il valore di questa decisione. Peccato che, ad oggi, non ci siano segnali in tal senso". "Indignazione" viene anche dal Forum Italiano sulla disabilità, l'organismo unitario, fondato lo scorso mese di luglio, che riunisce e rappresenta le organizzazioni italiane impegnate per la tutela dei diritti delle persone con disabilità in ambito di politiche dell'Unione Europea.

elsy63
07-12-2008, 12:19
INTERPELLO N. 38/2008
Roma, 12 settembre 2008
Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali
Alla Associazione Bancaria Italiana
P.zza del Gesù, 49
00186 Roma
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Prot. 25/I/0012269
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 3, comma 5, L. n. 68/1999 – sospensione dagli
obblighi occupazionali – applicabilità della disciplina a sistemi di sostegno del reddito – “Fondo di
solidarietà” per il settore creditizio.
L’Associazione Bancaria Italiana ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di
questa Direzione in merito alla possibilità della sospensione degli obblighi occupazionali ex art. 3,
comma 5, della L. n. 68/1999, oltre che per le ipotesi elencate dal Legislatore in via generale, anche
per le aziende bancarie che abbiano adottato il “Fondo di solidarietà di settore” previsto dall’art. 2
comma 28, della L. n. 662/1996, ritenuta l’analogia tra questo istituto e quello della cassa
integrazione guadagni straordinaria.
In proposito, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si
rappresenta quanto segue.
L’obbligo occupazionale di cui alla L. n. 68/1999 previsto per i datori di lavoro con più di 15
dipendenti è sospeso, secondo l’art 3, comma 5, della stessa Legge, per le aziende che a fronte di
uno stato di crisi ricorrano alle procedure di mobilità, ai contratti di solidarietà, ai licenziamenti
collettivi nonché alla cassa integrazione guadagni straordinaria.
Riguardo a quest’ultima ipotesi va però sottolineato che le aziende nel settore creditizio non
rientrano nel campo di applicazione di tale istituto e perciò essendo sprovviste di ammortizzatori
sociali hanno istituito, con D.M. 28 aprile 2000 n. 157, un apposito fondo ai sensi dell’art. 2,
comma 28, della L. n. 662/1996.
Il quesito che si pone, pertanto, è quello di valutare se anche le imprese bancarie che ricorrono
a tale fondo possano fruire della sospensione dei predetti obblighi occupazionali.

Analizzando in maniera più approfondita le due discipline, ossia quella per la quale è previsto
l’intervento del Fondo di solidarietà e quella di cui all’art. 3, comma 5, della L. n. 68/1999 non si
può non notare come le rispettiva causali siano analoghe.
Infatti se l’art. 3 della L. n. 68/1999 fa riferimento a crisi aziendale, processi di
ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale e procedure concorsuali, il Fondo di
solidarietà del settore creditizio interviene per a fronte di processi di ristrutturazione, situazioni di
crisi, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.
Da quello che emerge, dunque, le citate causali giustificative attinenti l’ipotesi di crisi
aziendale sono pressoché identiche e non si ravvede quindi una valida motivazione che possa
giustificare la non operatività della sospensione degli obblighi assuntivi anche per le aziende di
credito che fanno ricorso al fondo in questione.
Pertanto anche in assenza di esplicite previsioni normative per il settore creditizio, è possibile
ritenere che le imprese che ricorrono all’intervento del Fondo di cui all’ art. 2, comma 28, della L.
n. 662/1996 per situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, hanno diritto alla
sospensione degli obblighi occupazionali nei limiti di quanto previsto dall’ art. 3 della L. n.
68/1999.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)


Art. 3.
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

paola
08-12-2008, 17:00
Elsy devi citare la fonte del primo post.
Formalità a parte posso dirlo che non capisco dove sia lo "scandalo"? :oops:
La non assunzione delle percentuali di disabili da parte di aziende già non avviene per quelle che ricorrono alla cig e in questo momento sono la stragrande maggioranza... ora prima di gridare "al lupo al lupo" dovremmo anche capire di cosa stiamo parlando.
La Fiat (ne cito una su tutte) è una di quelle aziende colosso che usa e abusa della cassa integrazione straordinaria al fine di aumentare il proprio utile, però nessuno urla allo scandalo perchè questo gli permette di bypassare le assunzioni di disabili quando ricorre alla cassa integrazione guadagni, ed è da precisare che raramente lo fa perchè è in crisi ma spesso si tratta di vera e propria speculazione alle spese di noi contribuenti.... ora quello che non capisco è: perchè se lo fa l'industria va bene e se lo chiedono le banche non va bene?
Perchè per l'industria può andar bene chiedere personale più produttivo (d'altronde è questo il principio sul quale si basa la deroga no?) e invece per le banche no? Non hanno entrambe come scopo il profitto?
Se mi si grida allo scandalo perchè si può andare in deroga con questo tipo di manovre per tutti (Fiat compresa) allora posso anche comprendere, ma altrimenti faccio davvero fatica a capire perchè ci dovrebbero essere due pesi e due misure perchè sono settori diversi.
Poi un'altra cosa che penso non sia tanto irrilevante... in percentuale quante industrie del settore primario usano la cig e quante banche si avvalgono del fondo di solidarietà? Così a naso... c'è parecchia differenza non mi pare (ma potrebbe essermi sfuggito) che i primi tre gruppi bancari italiani ne abbiano fatto uso, mentre invece la prima industria italiana usa gli ammortizzatori sociali sistematicamente.
E per finire una piccola provocazione... elsy ma secondo te davvero i nostri figli possono lavorare in uno sportello bancario (preciso che lavorare alle dipendenze di una banca non significa necessariamente lavorare in uno sportello) senza rischiare di rimetterci di tasca loro? Sai che ci sono dei rischi ben precisi del lavoratore legato a quel tipo di mestiere? :roll: Per me è inverosimile pretendere che 7 cassieri (ma anche uno solo!) ogni 100 siano disabili veri... tutt'al più ci possono essere dei punti di invalidità per problemi davveri impercettibili :oops: questo non solo x una logica di efficienza del servizio ma anche a tutela del lavoratore stesso.