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elfa2
17-02-2006, 17:30
Questa mattina dopo aver tentato invano di contattare la nnp decido di passare al contrattacco così vado in ospedale e mi piazzo davanti al suo ufficio finchè nn esce.
Quasi costretta mi dice che se aspetto mi prepara subito il documento infondo le mancano due righe e così dopo tre quarti d'ora esco con in mano la busta della diagnosi funzionale.
Ma quando la leggo resto interdetta, ritardo mentale f 70,il bambino presenta un lieve ritardo.
In tutti i settori ha messo risorse esistenti e persino che sà soffiarsi il naso :shock:
Necessita dirappotro individuale x essere stimolato.
Ma mi son chiesta la sdd nn è un ritardo medio e se qualcun altro di voi aveva già visionato la diagnosi x ammissione alla materna e se x il sostegno cambia qualcosa?
Tre domande a raffica come al mio solito...........

MARTY
17-02-2006, 18:00
Anche Martina aveva una diagnosi funzionale con ritardo lieve ,con l'ingresso alla scuola materna ,se non ricordo male hanno iniziato a calcare un po' la mano mettendo medio per le ore di sostegno. In realtà dovrebbero avere la diagnosi funzionale GRAVE per avere piu' ore di sostegno alla materna e di conseguenza a scuola . Insisti per una diagnosi funzionale grave perchè ti servirà in futuro. Ora Martina ha una diagnosi funzionale grave ma ha solo 12 ore di sostegno e sono già tante (quelle previste dalla legge) . Ho cercato di strappare un GRAVISSIMO ma non ci sono riuscita :?

drdlrz
11-01-2007, 20:09
vi segnalo l'ottimo vademecum, scaricabile all'indirizzo:
http://www.coordinamentodown.it/vademecum.pdf

rayssa
11-01-2007, 21:30
qui nei piccoli paesi ci sono sempre difficoltà per quanto riguarda l'inserimento nelle classi a tempo pieno, guarda caso ieri mattina quando siamo andate ad iscrivere rayssa alla materna la prima cosa che ci hanno detto, quando hanno saputo della sdd era se volevamo segnarla o no al tempo pieno trincerandosi dietro i soliti per noi non ci sono problemi dato che a lei spetta di diritto peò se voi volete tenerla a casa...... a noi terminare la frase .qualche anno fa una bimba con altri problemi forse più gravi è stata quasi costretta a non andare al tempo pieno perchè aveva bisogno di aiuto nel mangiare.fino a che la mamma ( che oltretutto lavorava) esasperata è tornata all'attacco e ora la bambina frequenta le elementari a tempo pieno ( a detta della mamma sempre con molte difficoltà da parte di tutti). speravo vivamente che queste cose appartenessero al passato ma credo di dover sperimentare sulla mia pelle quanto siano ancora purtroppo molto attuali!
Grazie cristina del suggerimento più tardi leggerò tutto m olto attentamente,

MARTY
11-01-2007, 21:48
Per quando riguarda la lombardia stanno cambiando molte cose .
Riguardo alla scuola d'ora in poi le ore di sostegno verranno assegnate da commissioni Asl composte da un NP, uno psicologo ed un'assistente sociale . I genitori dovranno farne espressa richiesta all'asl di competenza ,altrimenti i bambini non avranno diritto al sostegno. Dopodichè i genitori dovranno presentare una relazione scritta da uno specialista, poi passare dal Np Asl ... INFINE davanti alla commissione .
Semplice la vita NOn vi pare ???? :shock: :evil:

lorella
24-01-2007, 10:14
buongiorno a tutti....sono Lorella, mamma di Giorgio.
Ieri ho dovuto affrontare il mio primo grosso problema a scuola.....Giorgio, secondo la Diagnosi funzionale, necessita di sostegno didattico nel rapporto di 1 ad 1, di aasistente educativo e di assistente materiale.
Fino ad ora sembrava che non ci fossero problemi: l'insegnante di sostegno (in realtà era la supplente, in quanto la titolare era in aspettativa per maternità) era sempre presente, c'era l'assistente educativo ad affiancarla ed i compiti di assistente materiale (che dovrebbero essere svolti dal bidello) erano svolti sia dall'insegnante di sostegno che dall'assistente educativo.
I problemi sono emersi al rientro dell'insegnante di ruolo....sembra non voglia collaborare con le altre insegnanti (pare che non ci sia "feeling" tra di loro), in due settimane fa solo tre giorni di presenza (causa allattamento, permesso studio, congedo parentale) e -cosa più grave- non viene sostituta a scuola.
L'assistente educativo fa presenza durante l'ora di mensa (....mi chiedo quindi quali siano le sue mansioni!)....
E Giorgio rimane indietro.
Vi prego...chiedo a chi è meglio informato di me e a chi, purtroppo, ha vissuto una esperienza simile, delle direttive, delle informazioni....qual'è il ruolo dell'assistente educativo? se l'insegnante di sostegno continua con questo assenteismo (che, seppur giustificato e dovutole per legge, crea un a situazione sfavorevole per Giorgio!), cosa posso fare io per garantire la copertura delle sue ore di scuola da parte di personale qualificato?
Qui stanno dimenticando che non portiamo i bambini con sdd a scuola per "parcheggiarli", ma per ben altro........
Vi ringrazio dal più profondo del cuore...
Vi mando il mio indirizzo email, se può essere necessario:
lorella.castagna@gmail.com

drdlrz
24-01-2007, 11:13
Per quando riguarda la lombardia stanno cambiando molte cose .
Riguardo alla scuola d'ora in poi le ore di sostegno verranno assegnate da commissioni Asl composte da un NP, uno psicologo ed un'assistente sociale . I genitori dovranno farne espressa richiesta all'asl di competenza ,altrimenti i bambini non avranno diritto al sostegno. Dopodichè i genitori dovranno presentare una relazione scritta da uno specialista, poi passare dal Np Asl ... INFINE davanti alla commissione .
Semplice la vita NOn vi pare ???? :shock: :evil:

Sonia, non è una questione della Lombardia, sono le conseguenze del nuovo DPCM 185/2006 sulla certificazione degli alunni disabili, di cui si parla anche nell'opuscolo, e del quale però si attendono disposizioni attuative.
Per maggiori info:
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2006/alunni_disabili.shtml

ed anche i consigli delle famiglie su questa novità, a cura dell'impareggiabile ed insostituibile Avv. Nocera:
http://www.handybo.it/Bollettino/notiziemail75.htm#consiglicert

Nunzio
24-01-2007, 18:55
Grazie Cristina per i link che stanno aiutando noi genitori con la "prole" in età scolastica dell'infanzia a capirci qualcosa in più. Poichè ho trovato al momento dell'iscrizione delle "difficoltà" simili (se non peggiori) a quelle trovate da Patrizia, ho dovuto far seguire il mio colloquio con gli incaricati alla segretria scolastica da una (sempre utile) raccomandata con ricevuta di ritorno. E mi sto convincendo che d'ora in poi farò in modo che le raccomandate mi precedano nel mio approcciarmi agli uffici.

Tuttavia mi pongo lo stesso quesito dell'Avv. Nocera? E forse ci vado oltre! Avendo già una certificazione di handicap grave ai sensi della legge 104, che senso ha un'ulteriore certificazione AUSL così come prescritto nel DPCM? E ancora: essendo i nostri piccoli portatori di handicap grave per disposizione di legge, può un DPCM (norma di rango inferiore) prescrivere che ci sia un ulteriore accertamento (che magari fornisce un risultato non conforme alla norma di legge)?

Mah...!!!

caterina
24-01-2007, 20:29
proprio oggi sono stata convocata per il nuovo accertamento!!
La mia asl la chiama "equipe multidisciplinare" si sono riuniti assistente sociale - psicologo - fisioterapista - maestra ed educatrice che seguono Alice al nido ... non l'ho vista con ottica negativa, ... e comunque si erano riuniti già lo scorso anno per l'iscrizione al nido, .... io non ho dovuto fare alcuna relazione dallo specialista ...
Anch'io abito in un piccolo paese, ma non mi hanno fatto storie all'iscrizione per il prossimo anno, ho messo tempo pieno senza alcun problema, anche perchè lo consigliano loro, visto che vale la prima risposta!! :wink:

MARTY
24-01-2007, 21:52
I problemi sono emersi al rientro dell'insegnante di ruolo....sembra non voglia collaborare con le altre insegnanti (pare che non ci sia "feeling" tra di loro), in due settimane fa solo tre giorni di presenza (causa allattamento, permesso studio, congedo parentale) e -cosa più grave- non viene sostituta a scuola.
L'assistente educativo fa presenza durante l'ora di mensa (....mi chiedo quindi quali siano le sue mansioni!)....
E Giorgio rimane indietro.
Vi prego...chiedo a chi è meglio informato di me e a chi, purtroppo, ha vissuto una esperienza simile, delle direttive, delle informazioni....qual'è il ruolo dell'assistente educativo? se l'insegnante di sostegno continua con questo assenteismo (che, seppur giustificato e dovutole per legge, crea un a situazione sfavorevole per Giorgio!), cosa posso fare io per garantire la copertura delle sue ore di scuola da parte di personale qualificato?
Qui stanno dimenticando che non portiamo i bambini con sdd a scuola per "parcheggiarli", ma per ben altro........
Vi ringrazio dal più profondo del cuore...
Vi mando il mio indirizzo email, se può essere necessario:
lorella.castagna@gmail.com

Contatta subito il Dirigente Scolastico, rivolgiti alla responsabile area Handicap del provveditorato agli studi, contatta anche l'avvocato Nocera .
Mi raccomando tutte le lamentele scrivile e falle protocollare presso la segreteria della scuola. So che adesso le insegnanti che non funzionano possono essere sollevate dall'incarico , licenziate no purtroppo ma almeno le mettono a far fotocopie :twisted:

MARTY
24-01-2007, 22:00
Tuttavia mi pongo lo stesso quesito dell'Avv. Nocera? E forse ci vado oltre! Avendo già una certificazione di handicap grave ai sensi della legge 104, che senso ha un'ulteriore certificazione AUSL così come prescritto nel DPCM? E ancora: essendo i nostri piccoli portatori di handicap grave per disposizione di legge, può un DPCM (norma di rango inferiore) prescrivere che ci sia un ulteriore accertamento (che magari fornisce un risultato non conforme alla norma di legge)?

Mah...!!!

Provo a rispondere io Nunzio... Tagli ... tagli ... tagli ... vedrete tra un paio d'anni quando saranno piu' organizzati ... arriveranno ordini dalle alte sfere per ridurre le ore di sostegno... Ne sono certa :roll:

lory
25-01-2007, 13:12
Contatta subito il Dirigente Scolastico, rivolgiti alla responsabile area Handicap del provveditorato agli studi, contatta anche l'avvocato Nocera .
Mi raccomando tutte le lamentele scrivile e falle protocollare presso la segreteria della scuola. So che adesso le insegnanti che non funzionano possono essere sollevate dall'incarico , licenziate no purtroppo ma almeno le mettono a far fotocopie :twisted:


Se avessi problemi in tal senso, io andrei con i piedi di piombo, perchè tanto fare la guerra è controproducente soprattutto per i nostri figli!!!
Sonia , tu dovresti saperlo meglio di chiunque altro!!! :roll:
Se esiste un' equipe scolastica che "revisiona" il lavoro svolto dagli insegnanti di sostegno, non vedo il motivo per cui esporsi in prima persona. (non per salvarsi la faccia, quanto per permettere a chi di competenza, di svolgere il proprio lavoro)
Lascerei proprio come ultimissima spiaggia il consiglio che dai a Lorella, e solo una volta accertate (e non basandosi solo sui "sembra" e "mi pare" ) le eventuali lacune!

Nunzio
25-01-2007, 21:37
Un paio di ore or sono mi ha telefonato l'assistente sociale del centro di riabilitazione in cui seguono Vittorio e a cui ho chiesto la diagnosi funzionale; (dovrei quotare me stesso :wink: !!!) si è informata... l'attestato di handicap grave in nostro possesso (quello collegiale AUSL) non è sufficiente per ottenere la diagnosi funzionale, occorre quello previsto dall'ormai fatidico DPCM 185 del 2006 (nonostante il prezioso link di Cristina al sito della Pubblica Istruzione... avranno raggiunto, stranamente, l'intesa?).

In ogni caso, non volendo approfittare di una intesa non raggiunta, che renderebbe inapplicabile il DPCM 185 del 2006, rimane la sostanza: se c'è già un'attestazione collegiale, che senso ne ha un'altra proveniente dallo stesso organo?

Più leggo i commenti al DPCM e più credo che, volendo con esso porre rimedio a una situazione francamente ambigua, hanno creato disagio in altre più "pacifiche" da un punto di vista amministrativo. La situazione a cui si voleva porre rimedio era quella di un'attestazione di alunno in situazione di handicap ai fini scolastici emanata da un organo monocratico e che poteva essere in senso difforme a un accertamento fatto dalla commissione medica ai sensi della legge 104. Ma una volta che un bambino è già stato visto dalla Commissione... in cosa può cambiare la seconda (quella ai fini scolastici) rispetto alla prima (quella per gli altri benefici).

Domani, comunque, prestando aquiescenza, farò regolare istanza alla Commissione per ottenere l'attestazione di alunno in situazione di handicap ai sensi del DPCM (con la consapevolezza di costituire un pioniere in materia) e contestualmente, e verbalmente, chiederò: ma che cambia? E conosco già la risposta: mi diranno che la Commissione dovrà ora decidere (cito testualmente) "con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità". Eh sì... prima infatti ha valutato sulla base della normativa riveniente dalle tabelle di invalidità civile approvate dal sovrano dello Stato del Senegal!

Io vorrei citare le sfere coma ha fatto Marty... ma in modo un po' diverso (direi ellittico se non proprio circolare) tanto da suscitare il rimbrotto degli amici moderatori. Evito allora!

paola
26-01-2007, 00:11
Anche noi quest'anno, per il primo anno, abbiamo chiesto il sostegno. Al nido non ci è stato mai posto nessuno problema dal nido comunale dove portiamo Davide, quindi non ne abbiamo mai fatto richiesta visto che le insegnanti hanno sempre sostenuto che le sue esigenze non potevano essere molto diverse da bambini normodotati iscritti al nido.
Anzi l'anno scorso ci fu espressamente detto che se volevamo lasciarlo un anno in più (senza nessun sostegno) loro ne erano ben contenti perchè già lo conoscevano.
Per il sostegno, su consiglio dell'assistente sociale e dalla psicologa del gruppo interdisciplinare, sono andata a parlare alla direzione didattica a cui faceva capo la materna dove andrà Davide l'anno prossimo e la prima volta ho trovato un impiegato zelante che mi disse che al momento dell'iscrizione dovevo presentare già una diagnosi funzionale dell'ASL altrimenti non potevo iscrivere il bambino :shock:
Tornata all'ASL dove già mi avevano messo in lista x la diagnosi funzionale fatta dal gruppo H (si chiama così vero? ) mi hanno detto che non era esattemente così e mi hanno consigliato di parlare direttamente con il direttore didattico :roll:
Quest'ultimo mi ha dato una versione completamente diversa, dicendomi di allegare alla domanda un'autocertificazione che a Davide fosse stata riconosciuta la 104 con una fotocopia del decreto senza nessun certificato ulteriore, perchè quello gli bastava x chiedere la diagnosi funzionale all'ASL a cui poi segue la decisione di quanto sostegno dare.
Essendo già in lista pochi giorni dopo aver presentato la domanda siamo stati chiamati per la diagnosi funzionale dove non si attesta che Davide ha handicap grave (quello è già stato fatto) ma si dice quali sono le sfere dove è in ritardo, dove va aiutato e che gli serve sostegno. Per quello che ho capito in base alla gravità del ritardo e in base alla disponibilità economica del provveditorato poi verrà quantificato il sostegno.
Non confondiamo quindi la certificazione di handicap grave attestato dalla 104 con la diagnosi funzionale perchè sono due cose diverse ;)

Nunzio
26-01-2007, 12:21
Non confondiamo quindi la certificazione di handicap grave attestato dalla 104 con la diagnosi funzionale perchè sono due cose diverse ;)



Certo Paola che non confondiamo le due cose. Il problema è che dal DPCM sembrerebbe che di attestazioni ai sensi della legge 104 ne occorrano due (uguali)! E senza la seconda non ci può essere diagnosi funzionale. A me sta accadendo infatti che il Centro in cui seguono Vittorio per la diagnosi funzionale vuole l'attestazione di handicap ai sensi del DPCM 185/2006; la signora che fa da segretaria alla commissione invece vuole, per rilasciare la seconda attestazione, udite udite, la "diagnosi clinica specialistica" (eeeh?) e, dulcis in fundo, non ha accettato proprio la domanda ("omissione di atti di ufficio" dovrebbe essere la giusta definizione).

Procedo con la proverbiale (e sempre utile) raccomandata con ricevuta di ritorno (da cui, ammetto l'errore, avrei dovuto, piuttosto, farmi precedere)!

Aggiungo i miei modestissimi complimenti sia al Direttore Didattico incontrato da Paola, sia ai Responsabili del centro incaricato della diagnosi funzionale di Davide perchè, ritengo, quello sia il modo corretto di agire qualora ci sia già l'attestazione di handicap grave.

maxniola
26-01-2007, 12:34
......... Quest'ultimo mi ha dato una versione completamente diversa, dicendomi di allegare alla domanda un'autocertificazione che a Davide fosse stata riconosciuta la 104 con una fotocopia del decreto senza nessun certificato ulteriore, perchè quello gli bastava x chiedere la diagnosi funzionale all'ASL a cui poi segue la decisione di quanto sostegno dare.....

Confermo l'esperienza di Paola. Anche per Maria Camilla, il Direttore Scolastico mi ha rassicurato chiedendomi la fotocopia del certificato ai sensi della Legge 104. Per il resto avrebbe pensato tutto la scuola, chiedendo la diagnosi funzionale e un incontro collegiale con il centro di riabilitazione che segue mia figlia.

Nunzio
26-01-2007, 13:24
I miei quesiti al responsabile dell'URP del Ministero della Pubblica Istruzione (in rosso):

ennio.nugnes@istruzione.it <ennio.nugnes@istruzione.it>

Buongiorno Dott. Nugnes,

sono Nunzio C... e, oltre a essere genitore di Vittorio, un bambino con sindrome di Down e quindi portatore di handicap grave ai sensi della legge 104 del 1992, sono anche responsabile del procedimento di erogazione dei trattamenti economici agli invalidi civili presso il Comune di B....

Con la presente vorrei porgerLe perciò due quesiti la cui risposta, oltre a essere di aiuto a me e Vittorio, potrebbe rivelarsi utile per tutti quei bambini portatori di handicap che il mio ufficio segue.

Il quesito verte sull'interpretazione del DPCM 185 del 2006, il quale prevede quale documento propedeutico alla redazione della diagnosi funzionale, un accertamento collegiale da parte delle competenti Aziende Sanitarie Locali.

Leggo, sul sito del Ministero per la Publica Istruzione, alla seguente pagina http://www.pubblica.istruzione.it/news/2006/alunni_disabili.shtml, testualmente:

<<Il Regolamento per queste nuove modalità certificative è stato definito con DPCM (Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri) 23.02.2006 n. 185, ma è tuttora in attesa di disposizioni applicative da definire d'intesa con il sistema delle Regioni e con il Servizio sanitario nazionale.
La procedura certificativa, una volta trovata l'intesa per la sua applicazione, riguarderà gli alunni disabili che in futuro si iscriveranno a nuove classi del sistema di istruzione.>>

Per cui la mia prima domanda è: vi sono state nel frattempo le citate disposizioni applicative?

Il secondo quesito, che prescinde dalla circostanza che le disposizioni attuative di cui si discute siano intrervenute o meno, è: per il bambino da iscrivere a scuola già riconosciuto portatore di handicap (eventualmente anche grave) dalle competenti commissioni AUSL ai sensi della legge 104, è necessario che i genitori chiedano una nuova attestazione ai sensi del DPCM? Oppure è sufficiente che esibiscano al centro incaricato per la diagnosi funzionale l'attestazione già posseduta?

Non so se vi siano stati quesiti analoghi, anche perchè sul territorio (ho modo di confrontarmi con altri genitori attraverso un Forum) l'atteggiamento dei vari uffici coinvolti è variegato, ma credo che una risposta ai quesiti da me prospettati, laddove non ancora esistente, debba essere fornita con celerità, pèrchè siamo in pieno periodo di iscrizioni scolastiche.

Non mi resta che ringraziarla per il suo interesse e sono a porgerLe i miei più cordiuali auguri di buon lavoro.

Nunzio C...
347 5453***

Nunzio
26-01-2007, 14:08
A tempo di record la mail è stata girata "a chi di competenza":

Gentile dott.ssa Della Concordia, (Direzione Generale per lo studente Ufficio IV – Interventi a favore dei disabili)

Le trasmetto per competenza la richiesta di informazioni pervenuta a questo ufficio relazioni con il pubblico.

Cordiali saluti

Maria Cristina Frezza

lorella
30-01-2007, 10:58
Ringrazio tutti, per i consigli ricevuti....ne sto facendo tesoro: nel frattempo sto "rielaborando" tutti i documenti che ho in mano, ho trovato informazioni interessanti su "www.edscuola.com", dove ho scoperto casi per un certo verso simili, ho contattato l'avv. Nocera, ed ho il cervello....in ebollizione!!!!!
A volte mi sembra di vivere in un incubo..., in altri momenti mi sembra di avere in mano le carte per risolvere la situazione....vi terrò informati sull'evolversi della situazione e, magari, sulla sua risoluzione!

Nunzio
30-01-2007, 16:56
Riporto in rosso una parte del parere del Consiglio di Stato che riguarda la previsione di sottoporsi più volte a visita medica ai sensi della legge 104 a seconda del beneficio a cui si aspira:

http://www.integrazionescolastica.it/article/475

Consiglio di Stato: Parere n. 4699/03 del 29/08/05 sul DPCM regolamento individuazione alunno come soggetto in situazione di handicap

...
La Sezione ritiene che sia stato oltremodo opportuno eliminare la parte finale dell’articolo 1, laddove si restringevano le finalità dell’accertamento alla integrazione scolastica, richiamando il rispetto degli articoli 12 e 13 della legge 104/92 nel primo comma dell’articolo 2.
Infatti, anche se l’articolo 35, comma 7 della legge n. 289/2002, al quale il regolamento dà attuazione, finalizza tutta la procedura all’attivazione delle attività di sostegno, proprio per le argomentazioni in precedenza svolte non si può ipotizzare che lo stato di handicap sia riconosciuto sulla base di parametri diversi a seconda delle prestazioni. La legge 104, infatti, prevede che da un unico accertamento scaturiscano tutte le conseguenze da essa previste.
In questo senso il regolamento - o meglio la disposizione di legge che lo prevede - crea un obiettivo problema rispetto ai parametri per l’accertamento dell’handicap nelle persone adulte, che resta sottoposto alla previgente disciplina. Tale problema resta però esterno alla disciplina in esame e la Sezione intende soltanto segnalarlo alle competenti autorità amministrative.
...

Nunzio
30-01-2007, 17:01
E visto che ci siamo riporto anche il parere, in merito, del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione:

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/allegati/prot11889_cnpi.pdf

Entrando nel merito del documento, Il CNPI rileva positivamente come all’art. 1
l’accoglimento del suggerimento avanzato dalla Conferenza Unificata di non restringere le
finalità dell’accertamento alla sola integrazione scolastica segni un cambiamento sostanziale
nelle procedure sino ad ora adottate. Il disposto di cui all’art. 35, comma 7
della legge n. 289/2002 , al quale il regolamento dà attuazione, finalizzava la procedura alla
sola attivazione delle attività di sostegno nella scuola. Certamente la semplificazione
procedurale porta ad un risparmio di costi sia economici per le Aziende preposte, che morali
–e questi sono molto più importanti- per la persona in situazione di handicap che non
sarà continuamente stressata da reiterate procedure certificative oltre una maggiore responsabilizzazione
dei soggetti e delle istituzioni coinvolti. Con la scelta di espungere il richiamo
esplicito della finalizzazione dell’atto, non si dovranno più prevedere accertamenti
diversi per accertare la medesima situazione di handicap a seconda del tipo di assistenza
o integrazione da assicurare e, nel rispetto di quanto già previsto dalla Legge 104/1992,
da un unico accertamento dovranno scaturire tutte le provvidenze previste.

Nunzio
28-03-2007, 01:26
Prendiamo atto del periodo di letargo che attraversano i funzionari del Ministero della Pubblica Istruzione poichè alle prese, nel territorio di competenza, con il problema rivelatosi, il 14 marzo scroso, in tutta la sua incresciosità:

REGOLAMENTO REGIONALE 8 marzo 2007, n.6


Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica.


IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.

- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004,n.7 " Statuto della Regione Puglia".

- Visto l'art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".

- Visto il DPCM del 23 febbraio 2006, n.185 che prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.175 del 26/02/2007 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.


EMANA

Il seguente Regolamento:


Art. 1
(declaratoria)

- Il presente regolamento disciplina, in attuazione del DPCM 23 febbraio 2006, n. 185, l'attività di accertamento, da parte delle Aziende Sanitarie Locali per l'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap ai fini dell'integrazione scolastica.

Art. 2
(costituzione collegio)

- Le Aziende Sanitarie Locali , per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, istituiscono un collegio o più collegi;

- Il numero dei collegi è determinato dalle singole Aziende Sanitarie Locali sulla base di valutazioni demografiche e territoriali con un rapporto di un collegio ogni 250/300 mila abitanti.

- Il collegio è composto da componenti, effettivi e supplenti, con le seguenti figure professionali:
- 1 dirigente di neuropsichiatria infantile, in servizio presso l'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza Ospedaliera o Territoriale;
- 1 dirigente psicologo, in servizio presso l'Azienda Sanitaria Locale;
- 1 Assistente sociale, in servizio presso l'Azienda Sanitaria Locale.

- Il collegio può avvalersi, nell'interesse del minore, della consulenza di altre figure professionali senza diritto di voto.

- I componenti dei collegi effettuano l'accertamento nell'ambito delle proprie attività di istituto e pertanto non possono avere con l'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza un rapporto di lavoro libero professionale o a progetto.


Art. 3
(costituzione organismo di riesame)

- Le Aziende Sanitarie Locali nominano, al fine di evitare ricorsi alla Magistratura Ordinaria, un organismo unico di riesame composto dalle medesime professionalità previste per il collegio con personale dipendente da altra Azienda Sanitaria Locale della Regione.

- Il genitore/ tutore dovrà essere portato a conoscenza dell'esistenza di tale organismo con una informativa da consegnare contestualmente al verbale di accertamento.


Art. 4
(compiti del collegio)

- Il collegio ha titolarità per l'accertamento dei residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di riferimento.

- In caso di trasferimento di residenza da altre ASL del territorio regionale, ovvero, da altre Regioni sono ritenuti validi gli accertamenti già effettuati.

- In caso di ospiti ricoverati in strutture extra territorio di residenza, può essere attivata la procedura di "visita domiciliare/visita su delega" analogamente a quanto previsto dalla normativa della invalidità civile.

- Il collegio per gli accertamenti di cui al presente regolamento adotta, quale strumento di classificazione diagnostica, il sistema ICD-10 multiassiale o in subordine il sistema ICD9- CM con l'indicazione di patologia stabilizzata o progressiva.


Art. 5
(domanda di accertamento)

- La domanda di accertamento, redatta come da fac simile, allegato A) al presente regolamento, deve essere presentata dal genitore o da chi esercita la potestà parentale al collegio, per il tramite della ASL di residenza, per l'anno scolastico successivo, nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 marzo.

- La domanda deve essere corredata da:
a) certificazione con definizione della patologia, classificata con il sistema ICD-10 multiassiale o in subordine con il sistema ICD9-CM, con l'indicazione di patologia stabilizzata o progressiva, rilasciata da un medico , in servizio presso Struttura pubblica, specialista nella branca di pertinenza della patologia rilevata.
b) relazione clinica, rilasciata da Medico , in servizio presso Struttura pubblica, specialista nella branca di pertinenza della patologia rilevata, contenente i seguenti dati:

- lo stato di gravità della disabilità

- il quadro funzionale sintetico del minore con indicazione dei test utilizzati e dei risultati ottenuti, che descriva le maggiori problematiche nelle aree: cognitiva e neuropsicologica, sensoriale, motorio-prassica, affettivo-relazionale e comportamentale, comunicativa e linguistica, delle autonomie personali e sociali.

Il richiedente l'accertamento può, inoltre, presentare altra documentazione ritenuta utile ad un maggior approfondimento.


Art. 6
(attività di accertamento)

- L'accertamento ha valenza medico-legale ed è quindi soggetto a possibile ricorso;

- per l'accertamento è necessaria la presenza della persona da valutare e del genitore / tutore stesso. In presenza di particolari situazioni, e nell'esclusivo interesse del minore, l'accertamento può essere integrato da visita diretta, anche domiciliare, del collegio;

- il collegio deve concludere il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della domanda e comunque in tempo utile alla formazione delle classi e l'inizio dell'anno scolastico.

Il verbale di accertamento, redatto dal collegio, come da fac simile allegato B) al presente regolamento, deve essere sottoscritto da tutti i componenti presenti e consegnato al richiedente al termine della valutazione collegiale.


Art. 7
(norma transitoria)

Per l'anno scolastico 2007/2008 le Aziende Sanitarie Locali costituiscono entro il 31 marzo 2007 i collegi di cui all'art. 2 e comunicano agli Uffici Scolastici Provinciali il numero dei collegi attivati, le relative sedi ed i componenti nominati.
Per l'anno scolastico 2007/2008 l'attività di accertamento si applica ai bambini disabili di nuova individuazione, tra i quali, in particolare, gli alunni iscrivibili al primo anno della scuola dell'infanzia o della scuola primaria.
La suddetta attività di accertamento deve concludersi entro il 31 maggio 2007.


Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. . 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 8 marzo 2007

VENDOLA

Se scaricate il Bollettino Ufficiale che lo contiene

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&anno=xxxviii&opz=lsezdoc&sez=140&burp=1746

e date un'occhiata "fugace" alla modulistica allegata, Vi renderete conto di come, oltre al disagio di dover portare a spasso per le province Pugliesi i nostri figli per far collezione di certificati, i pareri del Consiglio di Stato e degli altri organi che ho riportato nei precedenti post siano completamente ignorati dall'estensore del regolamento.

Mi sarei quindi permesso di inviare al Presidente della Regione la seguente mail:

Ho letto con particolare attenzione il Regolamento Regionale 8 marzo 2007, n.6, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 14 marzo 2007, n.37, recante “modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell’integrazione scolastica” e ho ritenuto utile fornire una mia modesta valutazione in merito, essendo proprio in questi giorni impegnato nello studio di tutta la complessa documentazione in materia a causa del lavoro svolto (mi occupo di invalidi civili presso il Comune di B****), della presenza nel mio nucleo familiare di mio figlio Vittorio (un bambino con sindrome di Down iscritto per l’anno 2007/2008 al primo anno di scuola dell’infanzia e già in possesso di accertamento dello stato handicap e di diagnosi funzionale) e della passione per lo studio del diritto.
A) La mia osservazione verte sull’assenza, nel regolamento di che trattasi, di una norma che faccia salvi gli accertamenti dello stato di handicap legittimamente eseguiti dalle Commissioni previste dall’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, prima dell’entrata in vigore del regolamento e da considerarsi validi a tutti gli effetti poiché non riportanti date di revisione ovvero riportanti date di revisione prossime nel tempo. Anzi: appare del tutto evidente, dall’analisi della modulistica allegata al regolamento, come chi sia già in possesso di attestazione dello stato di handicap rilasciato dalle commissioni di cui alla citata legge 104, per ottenere l’attestazione di alunno come soggetto in situazione di handicap, debba comunque presentare una nuova istanza al competente collegio di cui all’articolo 2 del regolamento regionale. In sostanza il regolamento introduce solamente, come esplicitamente affermato nell’articolo 1, una individuazione dell’alunno come soggetto portatore di handicap “ai fini dell’integrazione scolastica”.
Ciò, è del tutto evidente, potrebbe comportare, per esempio, la singolare situazione di persone che sono riconosciute persone con handicap ai fini dell’integrazione scolastica, e sono nel contempo riconosciute con handicap grave a seguito di ordinaria valutazione ai sensi della legge 104. A rigor di logica non dovrebbe esser possibile essere titolari di un diverso status di portatore di handicap a seconda del beneficio a cui si desidera accedere. E in effetti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n.185, a cui il regolamento regionale da attuazione, è stato modificato, rispetto all’originale bozza, proprio nella parte in cui creava lo stesso inconveniente che ora, perlomeno nel territorio di competenza, crea il regolamento regionale. Infatti l’iniziale formulazione dell’articolo 1 (“finalità”) del decreto era la seguente:
«Il presente decreto stabilisce le modalità e i criteri per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap, a norma di quanto previsto dall’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289, ai fini dell’integrazione scolastica prevista dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n.104».
Formulazione che, dopo i prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, è diventata:
«Il presente decreto stabilisce le modalità e i criteri per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap, a norma di quanto previsto dall’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289».
E’ paradigmatico quanto affermato dal Consiglio di Stato nel suo parere del 29 agosto 2005, n.4699/03:
«La Sezione ritiene che sia stato oltremodo opportuno eliminare la parte finale dell’articolo 1, laddove si restringevano le finalità dell’accertamento alla integrazione scolastica, richiamando il rispetto degli articoli 12 e 13 della legge 104/92 nel primo comma dell’articolo 2. Infatti, anche se l’articolo 35, comma 7 della legge n. 289/2002, al quale il regolamento dà attuazione, finalizza tutta la procedura all’attivazione delle attività di sostegno, proprio per le argomentazioni in precedenza svolte non si può ipotizzare che lo stato di handicap sia riconosciuto sulla base di parametri diversi a seconda delle prestazioni. La legge 104, infatti, prevede che da un unico accertamento scaturiscano tutte le conseguenze da essa previste…».
Analogamente si è anche espresso il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nella pronuncia, di propria iniziativa, del 20 dicembre 2005:
«Entrando nel merito del documento, Il CNPI rileva positivamente come all’art. 1 l’accoglimento del suggerimento avanzato dalla Conferenza Unificata di non restringere le finalità dell’accertamento alla sola integrazione scolastica segni un cambiamento sostanziale nelle procedure sino ad ora adottate. Il disposto di cui all’art. 35, comma 7 della legge n. 289/2002 , al quale il regolamento dà attuazione, finalizzava la procedura alla sola attivazione delle attività di sostegno nella scuola. Certamente la semplificazione procedurale porta ad un risparmio di costi sia economici per le Aziende preposte, che morali –e questi sono molto più importanti- per la persona in situazione di handicap che non sarà continuamente stressata da reiterate procedure certificative oltre una maggiore responsabilizzazione dei soggetti e delle istituzioni coinvolti. Con la scelta di espungere il richiamo esplicito della finalizzazione dell’atto, non si dovranno più prevedere accertamenti diversi per accertare la medesima situazione di handicap a seconda del tipo di assistenza o integrazione da assicurare e, nel rispetto di quanto già previsto dalla Legge 104/1992, da un unico accertamento dovranno scaturire tutte le provvidenze previste».
B) D’altro canto, non si può certo impedire ai genitori, anche dopo l’entrata in vigore del regolamento regionale, di rivolgersi alle commissioni locali di cui alla legge 104 per ottenere un’attestazione valida per ogni beneficio, compreso quello relativo all’integrazione scolastica.
C) E’ auspicabile, quindi, una correzione del regolamento di che trattasi, che faccia in modo:
1) che siano considerati validi gli accertamenti eseguiti finora dalle commissioni locali costituite ai sensi dell’articolo 4 della legge 104;
2) che sia fatta salva la possibilità per i genitori di ricorrere facoltativamente alle più comode commissioni locali di cui al più volte citato articolo della legge 104, con le procedure ivi previste, al fine di ottenere una certificazione dello stato di handicap valida per ogni beneficio;
3) che i collegi previsti dal regolamento siano abilitati al rilascio di attestazioni valide per tutti i benefici di cui alla legge 104, e non solo di attestazioni valide per il sostegno scolastico.
Così corretto, quindi, il regolamento regionale sarebbe da interpretarsi come un procedimento agevolato (visti i tempi medio lunghi, ahimè, delle commissioni locali) per quei genitori che, in prossimità dell’iscrizione scolastica, non hanno provveduto a dotarsi di un’attestazione ai sensi della legge 104.
D) Anche se non è questa la sede per discuterne, credo comunque opportuno evidenziare gli ampi margini di miglioramento delle procedure utilizzate dalle commissioni locali per il rilascio sia delle attestazioni ai sensi della legge 104, sia dei verbali di invalidità civile. Procedure che, in alcuni casi, non solo non sono previste dalle norme vigenti, ma sono addirittura poste in essere in sostituzione di altre. Procedure che rendono altresì vane le disposizioni in merito contenute negli ultimi decreti (del settembre 2005) di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, laddove si indicava l’obiettivo di effettuare gli accertamenti di invalidità civile entro 45 giorni. In questo caso la norma disattesa è quella prevista dal comma 7, dell’articolo 1, della legge 15 ottobre 1990, n.295, laddove prevede che i verbali di invalidità civile, trascorsi 60 giorni dalla ricezione da parte delle Commissione Medica di Verifica presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (a breve sostituita da analoga commissione presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), senza che questa si sia pronunciata, debbano comunque essere notificati all’interessato (un esempio di silenzio-assenso).
E) Per ritornare alla prima questione sollevata, e cioè agli accertamenti previsti dal regolamento regionale, richiamo infine, e qui potrei non essere, per evidenti ragioni, oggettivo nelle mie considerazioni, il seguente articolo di legge (art.94, comma 3, della legge 289 del 2002, recante “disposizioni varie”):
«In considerazione del carattere specifico della disabilita' intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessita' della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. ….».
Non facendo alcun richiamo alla presente norma (richiamo che dovrebbe avere la finalità di evitare ulteriori accertamenti ai bambini Down per l’integrazione scolastica), il regolamento regionale sembra porsi in contrasto con la citata norma di legge. E credo non si possa lasciare agli operatori degli uffici pubblici coinvolti l’importante decisione di predisporre diagnosi funzionali sulla base di dichiarazioni di esistenza di handicap in situazione di gravità rilasciate dai medici di base.
Con la speranza (che ci spinge a scrivere) di vedere considerate le precedenti osservazioni, e disponibile a fornire chiarimenti su alcuni punti in cui potrei non essere stato chiaro, porgo gli auguri di buon lavoro.

Nunzio ****'
347 *******

Ho maturato, in questo periodo in cui in Puglia si sta facendo un gran parlare della novità costituita dall'assegno di cura per le persone (in alcuni casi :( ) non autosufficienti, l'idea che non vogliamo niente di più di quel poco che è previsto dalle norme nazionali. Non si perdano in difficili e complicati progetti: ci diano quel poco senza farci faticare; senza farci sgolare con impiegati incompetenti; senza che ci venga il sospetto che ci vogliono togliere anche quel poco per darlo a chi non avrebbe altrimenti titolo.