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Visualizza la versione completa : pensione di reversibilità



abile
01-03-2008, 10:19
Notizie dall'AIPD
29-02-2008
Finalmente reso compatibile lavoro e diritto alla pensione di reversibilità
Convertito in legge il d.l. n. 248, 31 dicembre 2007 al cui art. 46 è stata inserita la norma
che stabilisce che la persona inabile che lavora presso cooperative sociali o che sia stata assunta presso datori di lavoro attraverso le convenzioni di cui all’art. 11 della legge n. 68/1999 e che svolga il suo orario per non più di 25 ore settimanali, mantiene il diritto alla pensione di reversibilitá.
Condizione deve essere inoltre che al lavoro sia riconosciuta finalità terapeutica, accertata dall’ente erogatore della pensione. Rispetto al testo originale del decreto, in corso di conversione alla Camera dei Deputati è stato inserito un emendamento che considera tra i destinatari della norma anche coloro che, lavoratori con disabilità, sono stati assunti attraverso contratti di formazione e lavoro, contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata.
Scarica qui il testo del decreto.
Il Senato ha convertito il decreto in legge nella seduta di mercoledì 27 febbraio. Ora la legge sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, presumibilmente in quella del 29 febbraio.

Da molto tempo l’AIPD si era fatta promotrice di tale richiesta, negli ultimi anni condivisa e portata avanti dal Coordinamento delle Associazioni Italiane sulla sindrome di Down, attraverso contatti e incontri con l’INPS e il Ministero del Lavoro. Grazie alla perseveranza del mondo associativo e all’impegno preso in particolare dalla senatrice Emanuela Baio Dossi e dalla senatrice Binetti, la nostra richiesta è stata finalmente resa norma.
Si tratta di un’importante disposizione che farà superare a molte famiglie di persone con sindrome di Down il timore di perdere quell’entrata economica su cui contano per il futuro dei propri figli, rappresentata appunto dalla pensione di reversibilitá dei genitori, nel caso in cui questi inizino una attività lavorativa, che per orario di lavoro e mansione svolta nella maggior parte dei casi si traduce in una remunerazione molto bassa e non sufficiente a garantire un adeguato sostegno economico.
Il punto su cui abbiamo premuto in fase di conversione del decreto in legge perchè venisse rimosso il riferimento all’assunzione avvenuta attraverso le convenzioni di cui all’art. 11 della legge n. 68/99 (se molte persone con disabilità intellettiva passano attraverso questo strumento per entrare nel mondo del lavoro, altrettante sono state assunte con altre modalità, per non parlare di tutti coloro che lavorano da prima dell’approvazione della stessa legge) è stato accolto in parte: Il testo di un emendamento è stato presentato dall’AIPD a nome del Coordinamento delle Associazioni Italiane sulla sindrome di Down e grazie all’intervento dell’on. Cancrini, parte di questo è stato inserito in fase di discussione presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.

dards
07-03-2008, 10:48
Il testo definitivo dell'art. 46, comma 1, è il seguente:

All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.
1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.
1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede, quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e, quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
1-sexies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative»