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Discussione: Nuovo iter burocratico per ricorso contro giudizio invalidita' civile

  1. #1

    Predefinito Nuovo iter burocratico per ricorso contro giudizio invalidita' civile

    Vi trascrivo quanto ricevuto da un'associazione.
    La legge di riferimento per il ricorso amministrativo è stata modificata e pertanto il nuovo iter burocratico fa riferimento all'articolo 445 bis della legge 111/2011, dove si prevede l'accertamento tecnico preventivo (ATP) obbligatorio.
    Pertanto il nuovo percorso da intraprendere è il seguente:
    1. si riceve il verbale d' invalidità che si intende contestare
    2. si presenta al Tribunale competente (quello di residenza) un'istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie (e si anticipano le spese della perizia)
    3. il giudice nomina un consulente tecnico -CTU- (un medico) che provvede a stendere una relazione (perizia) : alla sua attività è presente anche l'INPS con un suo medico
    4. il Consulente -CTU- invia la bozza al cittadino e all'INPS e attende le osservazioni; quindi deposita la relazione definitiva presso il Giudice
    5. il Giudice chiede formalmente all'INPS e al cittadino se vi sono contestazioni.
    Se non ci sono, omologa la relazione del consulente con un decreto che diventa inappellabile.
    6. se l'INPS o il cittadino (con il proprio legale) intendono contestare la relazione del perito, devono proporre ricorso introduttivo del giudizio, specificando i motivi della contestazione
    7. si procede (con le relative udienze) nel processo vero e proprio, fino all'emissione della sentenza. La sentenza è inappellabile, quindi con un solo grado di giudizio.
    OSSERVAZIONI:
    Il procedimento per APT è di natura giurisdizionale e pertanto è obbligo del Giudice di provvedere sulle spese di lite e non solo su quelle del CTU.
    I diritti e onorari dovranno essere commisurati all'attività svolta e andranno liquidati secondo i parametri e le tabelle in uso.
    ......basta guardarsi negli occhi per scoprire il nostro percorso.....il percorso dell' Amore.

  2. #2

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    Cioe bisogna andare in tribunale per vedere riconosciuto l'accompagno ?ma se c'e' una circolare dell'inps che afferma che la sdd ha diritto a questa prestazione...non capisco....

  3. #3
    Administrator Pinguino reale L'avatar di paola
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    Infatti nel caso di sdd non conviene fare la causa ma rivolgersi direttamente all'INPS, però per altre patologie in caso di giudizio c'è questo nuovo iter in cui (se ho capito bene) c'è questa ATP che non ho capito a chi va chiesta, perchè se per ATP si intende la perizia di parte di fatto lo si faceva anche prima.
    "Ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono e per questo si chiama presente"

  4. #4

  5. #5

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    L'accertamento tecnico d'ufficio non è altro che la perizia che in precedenza disponeva il Giudice nel corso del processo, che non è una perizia di parte ma è proprio la perizia dell'ufficio, con carattere di terzietà rispetto alle parti (privato e INPS). In sostanza è stata fatta una riforma che prevede, per la materia previdenziale ed assistenziale, in cui rientrano anche le cause per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, che la perizia d'ufficio venga anticipata ad una fase antecedente alla causa (con richiesta rivolta al Giudice), in modo da evitarla: può accadere, in altri termini, che l'atp metta tutti d'accordo senza bisogno di iniziare la causa vera e propria, o comunque ci si regola in base al suo esito: se il perito dà torto all'INPS, è prevedibile che anche il Giudice gli darà torto e viceversa, quindi si potrebbe valutare l'inutilità di andata avanti ed iniziare la causa. Come potete capire, si tratta di una riforma che ha intento deflattivo, cerca cioè di evitare che vengano iniziati nuovi processi, visto lo stato della giustizia italiana Certo, nel caso della sdd ormai con la circolare dell'INPS il contenzioso dovrebbe scomparire, dato che mi sembra che stiano riconoscendo a tutti l'accompagno.
    Francesca, mamma di Davide, Rosa, Margherita e Althea.

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