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Discussione: legge 104 - certificazione in base al cariotipo

  1. #1

    Predefinito legge 104 - certificazione in base al cariotipo

    Posto il link ad una circolare INPS, riportata dall'ottimo handylex, che si rifà alle disposizioni della finanziaria per il 2003 sulla certificazione per la 104 in caso di sindrome di down.

    http://www.handylex.org/stato/c110703.shtml

  2. #2
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    Trascrivo il testo della circolare indicata da Cristina per comodità di chi legge:
    Quote Originariamente inviato da INPS
    Circolare INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito - 11 luglio 2003, n. 128

    “Permessi ai sensi della legge 104/92 - Disposizioni varie.”

    SOMMARIO:

    1) Sindrome di Down - Certificazione inerente alla legge 104/92 * Legge 27.12.2002, n. 289, art. 94 (comma 3).
    2) Grandi invalidi di guerra. Certificazione inerente alla legge 104/92.
    3) Assistenza a persone handicappate per periodi inferiori a un mese.
    4) Compatibilità tra i permessi orari ex lege 104/92 per un figlio handicappato e permessi orari (c.d. per allattamento), per altro figlio.
    5) Incompatibilità tra permessi orari ex lege 104/92 e permessi orari (c.d. per allattamento) per il medesimo figlio portatore di handicap.
    6) Lavoratore handicappato che fruisce dei permessi ex lege 104/92 e fruizione degli stessi da parte di un soggetto che gli presta assistenza.
    7) Documentazione inerente alla legge 104/92.
    8 ) Requisito della continuità dell’assistenza (art. 20, legge 53/2000).
    9) Possibilità di godere da parte dei due genitori, alternativamente, dei permessi ai sensi della legge 104/92 nell’ambito dello stesso mese.

    A seguito di richieste di chiarimenti in materia di legge 104/92 art. 33, si forniscono le istruzioni relative ai vari argomenti di interesse.

    1) Sindrome di Down - Certificazione inerente alla legge 104/92 * Legge 27.12.2002, n. 289, art. 94 (comma 3).

    La legge n. 289/2002, all’art. 94, comma 3, ha disposto che i soggetti, affetti da sindrome di Down, ai fini della fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92, possano essere dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della legge 5.2.1992, n. 104, oltre che dall’apposita Commissione ASL (come in precedenza previsto), anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del “cariotipo”.

    Inoltre i soggetti portatori dell’handicap suindicato (sindrome di Down) sono esenti, secondo quanto previsto dalla legge stessa, da ulteriori successive visite e controlli.

    Premesso quanto sopra, si invitano codeste Sedi a voler prendere in considerazione, nelle fattispecie considerate, anche la certificazione prodotta dai medici di base, (e cioè quelli “di medicina generale” scelti nell’ambito degli appositi elenchi dei medici generici o pediatri predisposti dalle strutture del S.S.N.) degli interessati, in cui sia attestata la situazione di gravità, connessa alla sindrome da cui è affetto il soggetto assistito, salvo future più precise indicazioni relative alla compilazione della certificazione stessa, fornite dai competenti Ministeri, che saranno comunicate a codeste Sedi.

    Ovviamente restano fermi tutti i criteri relativi alla presentazione della domanda all’INPS, a cui peraltro dovrà essere presentata, oltre alla certificazione del curante come sopra descritto, anche la copia del “cariotipo”, che sarà sottoposta in visione al dirigente medico di Sede.

    Nel caso in cui la certificazione riportante l’indicazione della sindrome di Down (sindrome accertata mediante esibizione del suddetto “cariotipo”) sia stata rilasciata dalla competente Commissione della ASL, non dovrà essere richiesta copia del “cariotipo”.

    2) Grandi invalidi di guerra. Certificazione inerente alla legge 104/92.

    Ai sensi dell’art. 38, comma 5, della legge n. 488/98 “i grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall’articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.” Pertanto per la fruizione dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92 per i grandi invalidi di guerra, cioè i titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria con o senza assegno di superinvalidità, l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o di copia del decreto concessivo della stessa, può validamente sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle competenti Commissioni ASL.

    3) Assistenza a persone handicappate per periodi inferiori a un mese.

    In caso di assistenza a un portatore di handicap per periodi inferiori a un mese vanno proporzionalmente ridimensionati i 3 giorni di permesso ai sensi della legge 104 spettanti al richiedente. Tale criterio scaturisce da orientamenti Ministeriali secondo cui, quando l’assistenza alla persona handicappata non viene prestata abitualmente, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un giorno di permesso ex lege 104.

    L’applicazione del criterio in questione comporta pertanto che quando l’assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto a nessuna giornata o frazione di essa. Anche per i periodi superiori a 10 giorni (es.: 19) ma inferiori a 20 spetterà un solo giorno di permesso.

    Nel caso di fruizione di permessi ad ore ai sensi della legge 104/92 (da parte del lavoratore handicappato o del genitore di un figlio portatore di handicap di età inferiore a 3 anni), non si procede al ridimensionamento suddetto, essendo il permesso ad ore legato alla singola giornata (ed al relativo orario) di fruizione del permesso.

    4) Compatibilità tra i permessi orari ex lege 104/92 per un figlio handicappato inferiore a 3 anni e permessi orari (c.d. per allattamento), per altro figlio.

    E’ possibile la fruizione di entrambi i benefici indicati nel titolo da parte di un genitore, dal momento che si tratta di due soggetti (figli) diversi, entrambi bisognosi di cure, per i quali è legislativamente prevista la possibilità di fruire di due diversi tipi di permessi.

    Ovviamente la fruizione dei benefici in parola di una o due ore è legata all’orario di lavoro: se questo è pari o superiore alle 6 ore darà diritto alla fruizione di 2 ore di permesso per “allattamento” e 2 ore di permesso ex lege 104; se è invece inferiore a 6 ore darà diritto alla fruizione di un’ora di permesso per allattamento e a un’ora di permesso ex lege 104/92.

    Tale criterio trova applicazione anche nel caso di lavoratore handicappato che fruisce per sé stesso dei permessi orari ex lege 104 ed è genitore di un bambino per il quale spettano i permessi per “allattamento”.

    5) Incompatibilità tra permessi orari ex lege 104/92 e permessi orari (c.d. per allattamento) per il medesimo figlio portatore di handicap.

    Non si ritengono compatibili i due tipi di permesso sopra indicati, dal momento che gli stessi, se pure a titolo diverso, verrebbero fruiti per il medesimo soggetto. D’altronde, l’art. 42 del D. Lgs. 151/01, comma 4, ha previsto solo la cumulabilità dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104 con il congedo parentale ordinario, ma non fa alcun cenno alla possibilità di cumulo con i permessi c.d. per allattamento, né alla possibilità di godere da parte di un genitore della legge 104/92 e da parte dell’altro dei c.d. permessi per allattamento, possibilità invece contemplata espressamente per l’astensione facoltativa. (1)

    (1) su tale aspetto si consulti il Messaggio INPS 9 maggio 2007, n. 11784 che ammette, in casi di particolare gravità, la cumulabilità dei due benefici

    6) Lavoratore handicappato che fruisce dei permessi ex lege 104/92 e fruizione degli stessi da parte di un soggetto che gli presta assistenza.

    Come precisato con circ. n. 37 del 18.2.99 (punto 1.A), alle condizioni indicate nella circolare stessa, un handicappato lavoratore che fruisce dei permessi di cui alla legge 104/92, può essere assistito da altro soggetto lavoratore, a cui a tal punto spettano, per l’assistenza di cui trattasi, i giorni di permesso di cui alla medesima legge. Si rammenta comunque che se il soggetto richiedente è a sua volta fruitore di permessi per se stesso (quale lavoratore handicappato), non può fruire di permessi per assistere altre persone (v. circ. n. 37 del 18.2.99). (1)

    Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate, considerato che l’assenza dal lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è giustificata dal fatto che deve assistere l’handicappato, assistenza che non necessita durante le giornate in cui quest’ultimo lavora.

    Nel caso in cui il portatore di handicap fruisca dei permessi ad ore, all’altra persona che presta assistenza, spettano 6 mezze giornate anziché 3 giornate intere, sempreché l’orario di lavoro di chi presta assistenza comprenda le ore di permesso fruite dall’handicappato; altrimenti non spetteranno, a chi presta assistenza, neppure le mezze giornate.

    (1) Su tale aspetto è successivamente intervenuta la circolare 29 aprile 2008, n. 53, ammettendo la possibilità per il lavoratore con handicap che già fruisca dei permessi ex art. 33 della Legge 104/1992, di beneficiarne anche per l'assistenza ad un familiare con handicap grave.

    7) Documentazione inerente alla legge 104/92.

    Si trasmettono in allegato (all. da 1 a 4) i Modd. Hand 1 (genitori di minori), Hand 2 (Genitori di maggiorenni/familiari), Hand 3 (Portatori di handicap che lavorano) e Hand Agr (Dichiarazione del datore di lavoro, da allegare ai Modd. Hand 1, Hand 2 oppure Hand 3).

    I Modd. Hand 1 e Hand 2 sono stati aggiornati, rispetto a quelli trasmessi con il messaggio n. 000945 del 18.12.2002, soltanto per quanto riguarda il riferimento alla certificazione consentita per i portatori di sindrome di Down; premesso che il modello scaricabile dal sito INTERNET dell’Istituto sarà prontamente aggiornato, gli esemplari cartacei precedentemente predisposti potranno essere utilizzati fino all’esaurimento delle scorte.

    Si richiamano sul tema le istruzioni contenute nel citato messaggio n. 000945 per quanto riguarda l’esame del modello di domanda Hand 2, presentata dal richiedente, e il conseguente adempimento di apposizione del timbro e firma.

    Requisito della continuità dell’assistenza (art. 20, legge 53/2000).

    Con circ. n. 133/2000 è stato precisato che il requisito della continuità della assistenza non è individuabile nei casi di effettiva lontananza tra le abitazioni di chi presta assistenza e chi la riceve.

    Comunque nella circolare stessa è precisato che la “lontananza” da considerare, non va intesa solo in senso spaziale ma anche temporale; pertanto se in tempi individuabili in circa un’ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e l’handicappato, è possibile riconoscere che sussiste un’assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità dell’assistenza, il quale insieme a quello dell’esclusività, dà diritto alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 anche in caso di non convivenza. In caso contrario l’assistenza quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma occorre rigorosa prova da parte dell’interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell’effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza.

    In proposito si rammenta che sono applicabili anche alla fattispecie in esame i criteri indicati nella circ. n. 138/01, secondo cui, alle condizioni indicate nella circolare stessa, al soggetto di cui sopra possono essere riconosciuti i permessi giornalieri nelle (sole) giornate in cui dimostra di aver accompagnato l’handicappato all’effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se l’effettuazione, cioè, non è altrimenti assicurabile.(2)

    (2) Su tale aspetto si consulti anche la più recente circolare 23 maggio 2007, n. 90 che ha modificato radicalmente le indicazioni espresse in questo punto.

    9) Possibilità di godere da parte dei due genitori, alternativamente, dei permessi ai sensi della legge 104/92 nell’ambito dello stesso mese.

    Con circ. n. 133/2000 era stata prevista la possibilità di fruire, alternativamente, da parte dei due genitori di figli handicappati minorenni, dei giorni di permesso ai sensi della legge 104/92 nell’ambito dello stesso mese.

    Considerato che l’art. 42 del D. Lgs. 151/01 ha apportato agevolazioni a favore dei genitori di figli handicappati maggiorenni, il criterio dell’alternatività suddetto può essere esteso anche ai genitori di soggetti disabili maggiorenni.

    IL DIRETTORE GENERALE f. f.
    PRAUSCELLO
    "Ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono e per questo si chiama presente"

  3. #3

    Exclamation E' cambiato qualcosa!!!?????

    Ciao a tutti,

    Christian ha la certificazione della 104 , rilasciata nel 2003 dal suo pediatra, ed abbiamo usato sempre questa per qualsiasi agevolazione richiesta (permessi lavorativi di Stefano, assegni familiari..ecc...) compreesa la richiesta del sostegno a scuola....

    Ora , ieri mattina, lo accompagno a scuola e le maestre allarmate mi dicono che devo andare in direzione didattica perchè al Provveditorato risulta che il bambino non ha la 104 in regola e che il prossimo anno probabilmente non potrà essere coperto dal sostegno!!!!
    Corro in direzione con tanto di copia della legge 289 …ecc. spiegando anche a voce la solita pappardella che re...cita la legge.... .e la segretaria chiama la tipa del provveditorato che fa queste storie.
    La signora insiste che ha ragione lei e che ci vuole assolutamente un verbale dell'Asl altrimenti la 104 non è valida!!!! Asseriscono che dal 2007 ci sono nuove disposizioni per il sostegno.
    Ho lasciato tutta la docuementazione in Direzione, (compreso verbale in cui dal 2007 è riconosciuto l'accompagnamento) il Preside prox settimana si recherà da questa signora del Provveditorato e porterà il tutto ( tutto che tral'altro al telefono ha detto di non volere!!!! Chissà perchè forse troppo lunga da leggere!!! ).

    Io mi chiedo e chiedo a voi che forse ne sapete più di me, ( forse nel corso degli anni mi è sfuggito qualcosa), ma questa benedetta legge 289 è stata soppressa??? Non mi pare!!!

    O è tutta una manovra per cercare di togliere sempre di più a chi ha bisogno???

    mmmmmmmmmmmmmmm


    fatemi sapere

    Buon fine settimana a tutti

    Il mio è iniziato bene!!!
    Lucia mamma di Chiara (1990) e Christian (2001)

  4. #4

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    Per Eleonora ho fatto la richiesta per la 104 quando aveva 9 mesi.
    Ma per la scuola, sia materna che elementare, ho dovuto seguire un'altro "iter".
    Quando dopo la commissione ASL ho avuto la certificazione, sono andata dalla Dirigente scolastica a protarla, e la stessa certificazione è finita al Provveditorato.
    Certo è che mi domando come abbiano fatto alla scuola di Cristhian
    fino ad oggi.
    Tienici aggiornati.
    Un'abbraccio.
    Eve
    Eve mamma di Eleonora 13 anni e Ale 20 anni

  5. #5
    Super Moderator Pinguino reale L'avatar di maddy
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    devi fare richiesta all'asl di "accertamento dell'alunno in situazione di handicap" (adesso non sono certa dei termini, ma il concetto è quello). E' solo una formalità. Certo anche io mi chiedo come abbia fatto la scuola a fornire il sostegno fino ad ora, senza la certificazione
    Maddalena, mamma di Monica, 11 anni

  6. #6

    Post

    E' solo da qualche anno che fuziona cosi',ai miei tempi(eh,eh) o perlomeno quado Giorgio ha cominciato il suo percorso scolastico bastava portare un modulo(mi semra Bh) redatto dalla Npi con le crocette sulle competenze e con Giorgio va avanti così,lo scorso anno l'ho rifatto per la prima superiore.Praticamente chi aveva cominciato la scuola con il vecchio iter continua così.Antonella mammma di Giorgio.

  7. #7

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    Quote Originariamente inviato da maddy Visualizza il messaggio
    devi fare richiesta all'asl di "accertamento dell'alunno in situazione di handicap" (adesso non sono certa dei termini, ma il concetto è quello). E' solo una formalità. Certo anche io mi chiedo come abbia fatto la scuola a fornire il sostegno fino ad ora, senza la certificazione

    Nel mio post precedente ho omesso che quando abbiamo perfezionato l'iscrizione alla materna e poi sucessivamente alla scuola primaria, insieme al certificato per 104/92 (redatto come sopra scritto dal pediatra) abbiamo anche prodotto in direzione didattica un'altra attestazione di handicap rilasciataci dalla Asl ( praticamente dal centro dove Chri fa logopedia, firmata da psicologa, neuropsichiatra , logopedista, praticamente da tutta l'equipe che segue Christian)......non so ti riferisci a questa Maddalena...?
    Quindi non è che sono tati sprovvisti di documenti per poter dare il sostegno..

    Ora comunque dovrò sentire bene cosa gli occorre, e se devo rifare questa di documentazione...

    Io volevo solo essere tranquilla che per la 104 siamo comunque in regola!!!


    Grazie comunque per le risposte....vi faccio sapere..
    Lucia mamma di Chiara (1990) e Christian (2001)

  8. #8
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    No Lucia loro vogliono il verbale della commissione invalidi che ti certifica la 104. Quando sei andata a visita per l'accompagnamento non ti hanno fatto anche quello? A noi l'hanno fatto contestualmente perchè la commissione è la stessa. Comunque confermo che nel caso di sdd non dovrebbe essere indispensabile
    "Ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono e per questo si chiama presente"

  9. #9

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    Quote Originariamente inviato da paola Visualizza il messaggio
    No Lucia loro vogliono il verbale della commissione invalidi che ti certifica la 104. Quando sei andata a visita per l'accompagnamento non ti hanno fatto anche quello? A noi l'hanno fatto contestualmente perchè la commissione è la stessa. Comunque confermo che nel caso di sdd non dovrebbe essere indispensabile
    Quando ci hanno riconosciuto l'accompagnamento, ci hanno poi rilasciato un solo verbale.....
    Spero tanto che gli basti quello che hanno altrimenti ora come cavolo faccio????
    Lucia mamma di Chiara (1990) e Christian (2001)

  10. #10
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    Intanto fai domanda alla commissione per la legge 104 nella speranza che vi convochino il prima possibile.
    "Ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono e per questo si chiama presente"

  11. #11
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    può essere che ci siano delle differenze tra regioni, ma da noi per avere il sostegno serve passare dalla commissione asl che fa l'accertamento dello stato di handicap dell'alunno. Con questo certificato poi ci si fa fare la diagnosi funzionale dalla npi e si consegna il tutto a scuola.
    L'iter per l'accompagnamento o il riconoscimento dei benefici della 104 è un'altra cosa.
    Credo che ti toccherà fare un salto presso gli uffici amministrativi della tua asl e verificare come funziona.
    Maddalena, mamma di Monica, 11 anni

  12. #12

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    copio dal vademecum scuola, la parte che riguarda l'iscrizione in prima elementare:

    2. VERSO LA PRIMA ISCRIZIONE…
    Per la prima iscrizione all’inizio del percorso scolastico (scuola dell’Infanzia o scuola primaria se non ha frequentato la scuola dell’infanzia) il bambino con disabilità ha bisogno dell’attestato d’alunno in situazione di handicap che resterà valido per tutto il percorso scolastico, salvo i casi in cui è espressamente indicata la rivedibilitàTP F2FPT.
    Il HD.P.C.M. n° 185/06H ribadisce che tale certificazione riguarda solo casi di alunni con “minorazioni stabilizzate o progressive”TPF3FPT. Pertanto tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento non riconducibili a questo criterio non potranno più ottenere questa certificazione e quindi non avranno più diritto all’insegnante di sostegno .
    Se il bambino è stato certificato già dall’ASL per invalidità o handicap al momento della nascita o comunque prima dell’iscrizione alla scuola dell’Infanzia, come pure per i bambini con sindrome di Down ai quali sia stata rilasciata la mappa cromosomica, tale certificazione è valida anche ai fini dell’iscrizione scolastica. Ciò a seguito del Hdocumento d’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008H, art. 2, comma 1.
    Per chi non ha già una tale certificazione all’inizio del percorso scolastico e rientra nei criteri del HD.P.C.M. n° 185/06H e della HL. n° 104/92H, tale attestazione può essere richiesta al momento della prima iscrizione scolastica dai genitori o chi ne fa le veci a:
    1. ASL di riferimento: In genere il bambino, oltre che dal medico o dal pediatra di fiducia, è seguito dal servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ASL del territorio di residenza, che si avvale della collaborazione di una équipe multidisciplinare. È a tale Servizio che i genitori devono richiedere l’attestato d’alunno in situazione di handicap.
    2. Centro privato convenzionato e/o accreditato: l’HAtto d'indirizzo D.P.R. del 24/2/94H stabilisce che può provvedere a rilasciare tale attestazione anche lo specialista di un centro convenzionato con l’ASL o accreditato, ai sensi dell’art. 26 della Hlegge n° 833/78H. In questo caso, tale documentazione è valida a tutti gli effetti. Però, dopo il HD.P.C.M. n° 185/06H occorre verificare come le singole Regioni hanno normato tale materia.
    3. Centro privato non convenzionato e/o non accreditato : Il HD.P.C.M. n° 185/06H, non prevede più che tale certificazione sia rilasciata da un Centro privato non convenzionato e/o non accreditato.

    Per il rinnovo della richiesta di sostegno negli anni successivi, noi abbiamo sempre presentato una richiesta del centro (convenzionato) che segue Lucrezia con i codici e la richiesta di sostegno. Talvolta lo abbiamo dovuto far compilare su un modulo prestampato che ci dava la scuola.

  13. #13
    Super Moderator Pinguino reale L'avatar di maddy
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    interessante.... come al solito pare che la mia asl la faccia più complessa di quanto previsto dalla legge ... e forse anche quella di Lucia .
    Se non ho capito male, in caso di sdd non ci sarebbe alcuna necessità di passare dalla commissione che attesta la situazione di handicap
    Maddalena, mamma di Monica, 11 anni

  14. #14

    Cool

    Quote Originariamente inviato da maddy Visualizza il messaggio
    interessante.... come al solito pare che la mia asl la faccia più complessa di quanto previsto dalla legge ... e forse anche quella di Lucia .
    Se non ho capito male, in caso di sdd non ci sarebbe alcuna necessità di passare dalla commissione che attesta la situazione di handicap
    Già, interessante Maddalena, qui da me ora è la scuola che la sta facendo più complessa comunque !!!!
    Finora gli è andato tutto bene, ora mi venfìgono a contestare la 104!!!

    Vi farò sapere come è andato l'incontro con Il Preside che ho bardato di tutti i documenti che ha già di Christian, compresa dignosi funzionale Asl, e che porterà al Provveditorato...poi sentiamo cosa vogliono!!

    A presto
    Lucia mamma di Chiara (1990) e Christian (2001)

  15. #15

    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da maddy Visualizza il messaggio
    interessante.... come al solito pare che la mia asl la faccia più complessa di quanto previsto dalla legge ... e forse anche quella di Lucia .
    Se non ho capito male, in caso di sdd non ci sarebbe alcuna necessità di passare dalla commissione che attesta la situazione di handicap
    Quando nel 2007 ho fatto ricorso all'Asl, perchè avevano certificato la Ele come "NON GRAVE" COMMA 1 e invece doveva essere "GRAVE" COMMA 3, una, chiamiamola "zelante" np mi disse che una cosa è il verbale d'invalidità un'altra è la scuola. Allora io le rispose, ma come per il verbale è grave e per la scuola lieve????????.
    Lasciamo perdere il resto, in ogni caso sono uscita dal suo ufficio con la certificazione corretta e adesso a distanza di 3 anni, dato che si ricordano ancora di me, per la nuova richiesta è andato tutto liscio.
    Diciamo che la nostra ASL è "differente"
    Eve mamma di Eleonora 13 anni e Ale 20 anni

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